lunedì, dicembre 15, 2008

Detrazione Iva a largo raggio

Il Quotidiano riporta due recenti sentenze della Corte di Giustizia Ue in materia di Iva.

Nella prima pronuncia, dell'11 dicembre scorso, relativa al procedimento C-371/07, si fa riferimento alla somministrazione di pasti serviti nel corso di riunioni per evitare l'interruzione dei lavori. Secondo la Corte per questo tipo di servizi è escluso l'assoggettamento ad Iva sulla base delle disposizioni della VI direttiva comunitaria in materia di Imposta sul valore aggiunto. Secondo gli euro-giudici, il fatto che l'impresa attraverso le suddette prestazioni persegua interessi economici-gestionali propri comporta che abbiano il carattere di inerenza le prestazioni di servizi rese dal datore di lavoro nei confronti dei dipendenti. Ciò vale anche se le prestazioni in oggetto siano volte a soddisfare esigenze private dei lavoratori. Di conseguenza, l'Iva relativa a questi servizi è da considerare legittimamente detraibile senza limiti, secondo i criteri dell'articolo 19 del Dpr 633/72.

Con la sentenza resa sempre in data 11 dicembre nella causa C-407/07, la Corte di Giustizia Ue, risolvendo una controversia tra il Fisco olandese e un'associazione di ospedali ed enti sanitari che fornisce prestazioni ai propri membri, riconosce che sono esenti da Iva le prestazioni effettuate da associazioni che si limitano a richiedere solo il rimborso delle spese sostenute.

Fonti (13 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 31 - Detrazione Iva a largo raggio - Santacroce
Il Sole - 24 Ore, p. 31 - Esenzione anche "singola" - Romano

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giovedì, dicembre 04, 2008

Affidamenti, esenzioni Iva condizionate

Riprendendo i principi elaborati dalla Corte di giustizia Ue, già richiamati in altri documenti di prassi, l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 466/E/2008, individua le condizioni necessarie affinché una società di software possa considerare esenti da Iva le prestazioni in outsourcing svolte a favore di una banca. La condizione per l'esenzione va ricercata nel grado di responsabilità contrattuale del centro di informatica nei confronti delle banche clienti. Si deve distinguere, cioè, il caso in cui la responsabilità è limitata agli aspetti tecnici della prestazione oppure si estende anche alla corretta esecuzione delle operazioni bancarie. Da qui la conclusione dell'Agenzia che ritiene fondamentale - ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 10 del Dpr n. 633/72 - che il prestatore del servizio nell'ambito delle disposizioni contrattuali assuma una responsabilità per i servizi resi nei confronti del committente, diversa e più elevata rispetto a quella di una semplice fornitura di servizi informatici. Nel caso in cui si ravvisasse questo livello di responsabilità, sarebbe possibile ricondurre i servizi informatici offerti alle fattispecie di esenzione previste dal citato articolo 10, in quanto servizi relativi a operazioni finanziarie. Diverso è il caso dei servizi concernenti la fornitura di una prestazione materiale o tecnica, come può essere l'implementazione di un sistema di front office bancario. Se il servizio consiste nella semplice fornitura di un sistema informatico, si realizzerà semplicemente la prestazione di un servizio tecnico che non rientra nel regime di esenzione.

Fonti (4 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - Affidamenti, esenzioni Iva condizionate - Santacroce
ItaliaOggi, p. 38 - Servizi telematici, Iva a due vie - Poggiani

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martedì, dicembre 02, 2008

Rifiuti, Iva al 10% solo per "speciali"

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 454 del 1° dicembre 2008, chiarisce che le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti speciali in materiale plastico provenienti da industrie, consorzi riciclatori obbligatori, Onlus e organismi di volontariato scontano l'Iva al 20%. Infatti, l'aliquota del 10% è riservata solo in caso di operazioni che riguardano lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui alla lettera g) del comma 3, dell'art. 184 del Dlgs 152/06, ossia gli scarti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

In merito ai citati rifiuti speciali in materiale plastico viene specificato che possono rientrare anche nella categoria "rottami" se non sono utilizzabili rispetto alla loro primitiva destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione. In tal caso devono essere assoggettati ad Iva ordinaria con meccanismo di inversione contabile.

Fonti (2 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - Rifiuti, Iva al 10% solo per "speciali" - R. Po.
ItaliaOggi, p. 55 - Rifiuti plastici, sulla gestione si paga l'Iva al 20% - Zuliani

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venerdì, novembre 28, 2008

L'Iva in cerca di nuove riduzioni

Alla riunione Ecofin del 2 dicembre prossimo verrà esaminata la proposta di modifica della direttiva comunitaria in tema di Iva. In vista anche del prossimo Consiglio europeo, programmato per i giorni 11 e 12 dicembre, sarà presa in considerazione la cosiddetta "rifusione" delle precedenti direttive Ue nella 2006/112/Ce. L'obiettivo è quello di creare un Testo unico europeo: cioè si vogliono far convogliare all'interno della direttiva 112 tutte le disposizioni anche di carattere "transitorio", che si occupano dei servizi ad alta intensità di manodopera, delle norme speciali applicabili fino all'introduzione del regime definitivo degli scambi intracomunitari e di specifiche norme transitorie per i Paesi dell'Est, recentemente entrati a far parte dell'Unione europea. Non sarà necessario, invece, occuparsi delle norme connesse al regime definitivo degli scambi comunitari, dato che non esiste un orizzonte definito per arrivare alla tassazione all'origine, come se la Ue fosse un unico mercato. Infatti, anche se l'Iva è una imposta sul consumo e il relativo gettito deve essere destinato ai Paesi dove si verifica il consumo, l'applicazione giuridica e contabile deve avvenire sempre all'origine. Il documento che verrà esaminato dal Consiglio economico dei ministri della Ue dovrà cercare di dare un contenuto il più possibile definitivo alle regole transitorie o, semplicemente, differirne, la scadenza. Il discorso si concentrerà soprattutto sulle aliquote ridotte, che si applicano in Italia sui lavori edili nel settore abitativo, sull'assistenza domestica, compresi i servizi di pulizia, per le prestazioni dei parrucchieri e le piccole riparazioni. L'Ecofin si dovrà pronunciare sulla possibilità di rendere definitive le aliquote ridotte previste per i citati settori, valutando gli effetti benefici di una possibile riduzione delle aliquote anche per altri settori. Trattandosi di servizi rivolti ai consumatori finali, lo scopo dovrebbe essere quello di ridurre le aree di evasione fiscale.

Fonti: (28 novembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - L'Iva in cerca di nuove riduzioni - Rizzardi
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - Richiamo Ue ma l'Italia ha già recepito - B. San.
ItaliaOggi, p. 43 - Iva, l'Ue bacchetta due volte l'Italia - Ricca

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lunedì, novembre 24, 2008

"Tetto" alle note di credito Iva

Con risoluzione n. 449/E/2008, l'agenzia delle Entrate fornisce una interpretazione dell'articolo 26 del decreto Iva, imponendo un termine per l'effettuazione delle note di credito anche nei casi in cui gli eventi che annullano l'operazione originaria siano indipendenti dalla volontà delle parti. Questo il principi del nuovo documento di prassi: il limite dei due anni per la detrazione dell'Iva opera anche per le note di credito emesse a seguito di una risoluzione di contratto. Riprendendo quanto sostenuto nel secondo comma dell'articolo 26 del Dpr 633/72, il Fisco sancisce che anche se la variazione in diminuzione può avvenire senza alcuna soglia temporale, valgono sempre le limitazioni contenute all'articolo 19 dello stesso Dpr, secondo il quale la detrazione dell'Iva deve essere operata, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.

Fonti: (22 novembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 32 - "Tetto" alle note di credito Iva - Portale
ItaliaOggi, p. 35 - Variazione Iva, limiti al recupero - ric
ca

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martedì, novembre 18, 2008

Iva per cassa riservata alle Pmi e solo su opzione

Tra le misure al varo del Governo per sostenere le famiglie e le imprese c'è anche quella definita "Iva per cassa", che consiste per il contribuente nella possibilità di versare l'imposta solo dopo aver ottenuto il pagamento del corrispettivo da parte del concessionario. Si tratta, però, di un regime che non potrà avere una diffusione generalizzata, in quanto la stessa direttiva Iva 2006/112/Ce non lo consente, e che riguarderà solo i contribuenti Iva con un volume d'affari predeterminato. Tra le ipotesi più accreditate vi è quella che fissa un tetto al volume d'affari sotto i 100mila euro, con possibilità di abbassare la soglia fini ai 70 e 50 mila euro (ipotesi allo studio). Secondo il Fisco i soggetti che potrebbero scegliere il nuovo regime sarebbero circa 2 milioni, esclusi gli esenti, i contribuenti a credito e le partite Iva inattive. A questi 2 milioni vanno, poi, tolti coloro che operano con i consumatori finali e probabilmente anche coloro che lo scorso anno hanno scelto il regime dei minimi. Dato lo stretto legame tra esigibilità e detraibilità dell'Iva, che esiste nel nostro ordinamento, con il nuovo intervento dell'Esecutivo si mira a realizzare un contestuale differimento del diritto a detrazione da parte del concessionario/committente sino all'effettuazione del pagamento. Dato che l'Iva è detraibile quando diventa esigibile, allora identificare l'esigibilità con il pagamento del corrispettivo porta a rinviare la detrazione sino all'atto del materiale pagamento alla controparte, eliminando la possibilità attuale di liquidare l'imposta a credito anche senza aver provveduto a saldare la fattura.

La possibilità di rendere esigibile l'Iva al pagamento della fattura da parte del cliente sembra voler favorire le piccole e medie imprese, spesso affette da difficili squilibri finanziari. Se da un punto di vista teorico sono indubbi i vantaggi della teorizzata novità, in quanto consente ai soggetti passivi di non doversi curare del prefinanziamento dell'imposta e di destinare così le risorse ai fini produttivi, è altrettanto vero che essa presenta diverse incognite. Il rischio più grande si avrebbe nel caso in cui la scelta fosse formulata in forma opzionale per il soggetto passivo, soprattutto quando si tratta di soggetti che hanno aderito al regime dei minimi o che effettuano operazioni esenti, in quanto essi hanno un prorata di detraibilità molto basso se non nullo, oppure per quei soggetti che regolano le operazioni mediante la procedura del reverse charge.

Fonti (17 novembre 2008)
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 5 - Iva per cassa riservata alle Pmi e solo su opzione - Mobili - Santacroce
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 5 - Accelerare i pagamenti con detrazioni ritardate - Mantovani

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Esenzione Iva, conta lo statuto

La Ctr Puglia - sentenza del 9 giugno 2008, n. 22 - sostiene che stabilire se le "operazioni finanziarie" esenti dall'imposizione Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 1, del dpr n. 633/72 possano rientrare nell'attività della società dipende esclusivamente dalla previsione dallo statuto sociale o dall'atto costitutivo della società. Per l'esenzione occorre, cioè, che le operazioni finanziarie siano proprie della società, in quanto direttamente previste nello statuto o dall'atto costitutivo come oggetto sociale, o in quanto strumentali al raggiungimento dello scopo sociale.

Fonti (17 novembre 2008):
ItaliaOggi7, p. 41 - Esenzione Iva, conta lo statuto - a cura di Tasini
ItaliaOggi7, p. 41 - Sconto anche quando il soggetto passivo non è una banca

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venerdì, novembre 14, 2008

Deposito in comune per i beni in custodia

L'istante è una società non residente con rappresentanza fiscale in Italia, che chiede al Fisco come debba comportarsi nel caso in cui compri presso un'impresa inglese delle auto provenienti dal Giappone e dalla Cina "allo stato estero" e, prima di venderle in Italia, Francia e Spagna, le pone temporaneamente in un deposito doganale utilizzato anche come deposito Iva. Il problema torna ad interessare i numerosi casi controversi relativi alla gestione dei depositi Iva, istituiti in Italia dal 1997, e per i quali manca ancora una circolare esplicativa che illustri le varie ipotesi e i comportamenti da seguire da parte dei soggetti che introducono i beni e di coloro che gestiscono i depositi stessi. Con il documento di prassi n. 440/E/2008, le Entrate puntualizzano i seguenti aspetti:

- i beni in regime di deposito doganale e quelli in regime di deposito Iva possono essere custoditi nei medesimi spazi del magazzino, senza necessità di essere spostati in aree distinte, purchè si adottino accorgimenti tali da poter individuare correttamente le merci sottoposte ai due differenti regimi;

- in caso di cessioni intracomunitarie di beni da parte di fornitori nazionali con introduzione del deposito Iva, i beni devono essere introdotti, all'atto della cessione, nel deposito a cura dello stesso cedente.

Riguardo alla fatturazione, specifica l'Agenzia che solo per le auto vendute in Italia e solo al momento dell'estrazione delle stesse dal deposito, il rappresentate fiscale italiano della società estera deve assolvere l'Iva ed emettere fattura. Per le auto dirette al mercato francese e spagnolo si applicano le regole per le cessioni intracomunitarie e, dunque, l'Imposta non viene applicata. In questo caso si dovrà utilizzare il modello Intra 2.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 35 - Deposito in comune per i beni in custodia - Portale
ItaliaOggi, p. 47 - Via libera al doppio deposito - Rosati

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venerdì, novembre 07, 2008

La consulenza all'estero cade sempre nel campo Iva

I giudici lussemburghesi - decisione relativa alla causa C-291/07 - interpretano l'articolo 9, n. 2, lettera e) della Sesta direttiva comunitaria nel senso che il destinatario di una prestazione di servizi di consulenza - un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro, che svolge allo stesso tempo attività economiche ed attività che esulano dal campo di applicazione dell'Iva - va considerato come avente la qualità di soggetto passivo, anche quando la prestazione viene utilizzata per il fabbisogno di sole attività fuori campo. Ne deriva che il prestatore comunitario non deve assoggettare ad Iva nel suo Paese il servizio di consulenza reso; mentre il committente comunitario, munito di partita Iva nel Paese dove è stabilito, è tenuto ad assolvere l'imposta con il meccanismo del reverse charge, come da articolo 17, comma 3, del Dpr n. 633/72.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 31 - La consulenza all'estero cade sempre nel campo Iva - Portale
ItaliaOggi, p. 44 - Consulenze tassate a destinazione - Ricca

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giovedì, settembre 04, 2008

Mense più care per le aziende

Per i buoni pasto è scattata dal 1° settembre la detrazione dell'Iva, mentre le mense aziendali escono penalizzate dal nuovo regime di deducibilità Ires delle spese di ristorazione (articolo 83, comma 28 bis del dl n. 112/2008) in vigore dal prossimo esercizio. In conseguenza dell'aggiornamento normativo, la detrazione dell'imposta interessa le prestazioni alberghiere (tutte) e le somministrazioni di alimenti e bevande (tutte) a prescindere dal luogo di consumazione. Restano attive - non avendo la nuova previsione di legge corretto l'articolo 19-bis 1, lettere f) ed h), del Dpr n. 633/72 - le limitazioni alla detrazione Iva per acquisto o importazione di alimenti e bevande (a meno che non siano oggetto dell'attività di impresa o di somministrazione in mense o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa stessa) e spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sul reddito.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 27 - Mense più care per le aziende - Antonelli - Mengozzi
Il Sole - 24 Ore, p. 27 - Amministratori penalizzati nel fuori sede - Romano

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mercoledì, settembre 03, 2008

Albergo, sconti pieni sui servizi

Il primo settembre è ormai vicino e da quella data sarà interamente detraibile l'Iva anche per le spese accessorie a quelle alberghiere, cioè aggiunte a quelle puramente di vitto e alloggio. Così, per esempio, saranno detraibili le spese per il servizio di lavanderia, per il parcheggio, il collegamento a internet e per la pay-tv, se di natura accessoria a quelle alberghiere. Ovviamente, affinchè sia così è necessario che le suddette spese siano inerenti l'attività d'impresa o di lavoro autonomo esercitata. A tal proposito, si ricorda che per poter essere considerata accessoria una spesa è essenziale che la stessa venga effettuata tra gli stessi soggetti dell'operazione principale e non da terzi. Anche per queste prestazioni, dal prossimo 1° gennaio 2009, non sarà possibile dedurre completamente il costo, ma si potrà recuperare solo il 75% della spesa complessiva. La deduzione piena, invece, resta per le prestazioni usufruite da dipendenti in trasferta; per i professionisti resta il limite del 2% dei compensi.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 27 - Albergo, sconti pieni sui servizi - Portale
Il Sole - 24 Ore, p. 27 - Convenienza da verificare - Romano
ItaliaOggi, p. 30 - Pasti e alberghi, detrazione al via - Ricca

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martedì, luglio 22, 2008

Cessioni e prestazioni operazioni autonome

Con la risoluzione n. 306 del 21 luglio 2008 le Entrate rispondono ad un quesito posto da un consorzio italiano che si è aggiudicato un appalto per la costruzione di un immobile a Kiev, la cui realizzazione è affidata alla sua stabile organizzazione in Ucraina. Il consorzio ha stipulato un contratto di subappalto avente ad oggetto la posa in opera del manto di copertura dell'immobile con una società terza, residente in Italia, che fornisce le materie prime alla società istante, la quale provvede a spedirli in Ucraina alla sua stabile organizzazione. L'Agenzia spiega che le operazioni dovranno essere trattate separatamente ai fini Iva dal momento che il subappalto per la realizzazione di lavori immobiliari all'estero prevede sia la preventiva cessione in Italia dei materiali occorrenti nei confronti del committente (appaltatore principale), sia la successiva lavorazione a destinazione.

Pertanto:

- la cessione di beni in Italia sarà soggetta ad Iva ex comma 2, dell'articolo 7, del Dpr 633/72;

- la lavorazione non sarà assoggettata all'imposta per mancanza del requisito della territorialità;

- l'invio dei beni acquistati in Italia dall'appaltatore principale alla propria stabile organizzazione è irrilevante in quanto non costituisce cessione all'esportazione .

Fonti:
ItaliaOggi, p. 45 - Cessioni e prestazioni operazioni autonome - Rosati
Il Sole - 24 Ore, p. 24 - Operazioni a "pezzi" con tassazione divisa - Portale

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Finanziamenti nel pro-rata Iva

Una società che svolge attività industriale vuole utilizzare le proprie eccedenze di liquidità per finanziare altre società del gruppo. Le operazioni di finanziamento saranno effettuate con poco impiego di lavoro, di beni e servizi, in quanto si perfezioneranno giuridicamente con scambio di corrispondenza e, alla fine, comporteranno solo l'emissione della fattura corrispondente agli interessi riscossi. La società si rivolge al Fisco per ricevere chiarimenti circa l'inclusione o meno nel calcolo del pro-rata di detrazione Iva dei corrispettivi relativi alle operazioni di finanziamento, considerando che sono esenti da Iva. L'agenzia delle Entrate, analizzando il caso, ritiene che l'attività finanziaria svolta dalla società non può essere realizzata con un limitatissimo impiego di risorse (come suggerito dall'istante), bensì, per il notevole impegno finanziario richiesto, necessità di una organizzazione specifica per la gestione e il raggiungimento dei risultati attesi. Pertanto, l'attività di finanziamento non può essere considerata come puramente occasionale, ma come un'attività separata e autonoma. Di conseguenza, i corrispettivi conseguiti non possono essere esclusi dal calcolo del pro-rata (ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2, del Dpr 633/72). Anzi, conclude la risoluzione n. 305/E /2008, i corrispettivi per le prestazioni relative ai finanziamenti infragruppo rientrano nel calcolo del pro-rata di detrazione Iva, a patto che le operazioni di finanziamento realizzate non risultino occasionali ed accessorie rispetto all'attività principale. La separazione dell'attività deve essere tale da consentire di distinguere l'attività industriale da quella finanziaria, imputando a ciascuna di esse l'Iva dei relativi acquisti.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 24 - Finanziamenti nel pro-rata Iva - De Stefani
ItaliaOggi, p. 45 - Finanziamenti, detrazione limitata - Ricca

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lunedì, luglio 21, 2008

Condono Iva, la chance-rimborsi

La sentenza della Corte Ue ha posto al riparo molti contribuenti circa gli effetti del condono Iva, grazie al principio del legittimo affidamento, mentre, non si può dire altrettanto per il Governo italiano, a cui la censura rilevata dai giudici europei - oltre alla riparazione del danno nei confronti della Comunità - ha imposto l'obbligo della restituzione delle somme incassate da parte dei soggetti che hanno aderito alla sanatoria della legge n. 289/02. L'azione di rivalsa nei confronti dello Stato italiano sarà fatta soprattutto da quei contribuenti che hanno corrisposto somme ingenti a titolo di imposta e, una volta visti negare gli effetti del condono, vogliono ottenere il rimborso dell'Iva versata. Il problema, a questo punto, è che si potrebbe innescare un effetto-valanga di rimborsi dell'Iva, relativamente a crediti "cristallizzati" dal condono. A tal proposito, si è espressa anche la Corte Costituzionale (ordinanza 27 luglio 2005), che ha puntualizzato come la sanatoria preclude l'accertamento dei debiti tributari dei contribuenti che hanno ottenuto il condono, ma non impedisce l'accertamento dell'inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di condono. Cioè, in tutti i casi in cui sono state annotate fatture passive per operazioni inesistenti, il condono non è servito.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 23 - Condono Iva, la chance-rimborsi - Centore

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venerdì, luglio 11, 2008

Rimborsi Iva, polizze ragionevoli

Con la sentenza depositata ieri, nel procedimento C-25/07, con la quale la Corte di giustizia Ue ha ritenuto non conforme al diritto comunitario la normativa polacca in materia di rimborsi Iva, i giudici hanno stabilito che i suddetti rimborsi devono essere eseguiti entro un termine ragionevole e, in ogni caso, i soggetti che li richiedono non devono sopportare un onere finanziario inadeguato. In Polonia, infatti, il termine a disposizione del Fisco per effettuare i rimborsi Iva, ai soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 12 mesi, è stato esteso da 60 a 180 giorni, a meno che non venga depositata una fideiussione per un importo pari a 750mila euro. Secondo la Corte, la polizza non è adeguata né all'importo dell'eccedenza dell'Iva da rimborsare né alla dimensione economica del soggetto passivo. La soluzione non è giustificabile anche se ha lo scopo di contrastare frodi o evasioni fiscali, in quanto per adottare queste misure particolari è necessario l'accordo del Consiglio che delibera all'unanimità. La sentenza potrebbe avere degli effetti anche sulla normativa italiana, in quanto anche nel nostro Paese i rimborsi non vengono mai eseguiti in un termine "ragionevole", senza contare poi le enormi difficoltà per le imprese di poter accendere polizze fidejussorie a garanzia.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 27 - Rimborsi Iva, polizze ragionevoli - Portale

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lunedì, giugno 23, 2008

L'Iva cambia con la musica

Risoluzione n. 257/E del 20 giugno 2008: lasciando irrisolta la disparità di trattamento ai fini Iva della "prestazione artistica" fornita dall'orchestra che interpreta un'opera lirica o un balletto (tassata con aliquota al 10 per cento), rispetto a quella che esegue un programma sinfonico o la medesima opera in forma di concerto (tassata con aliquota al 20%), il Fisco torna ad affermare che i concerti vocali e strumentali scontano l'imposta ridotta, con riguardo sia ai corrispettivi dovuti dal pubblico sia ai compensi percepiti da cantanti e musicisti. Viceversa, le esecuzioni musicali restano soggette ad imposta ordinaria.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 37- L'Iva cambia con la musica - Portale
ItaliaOggi, p. 61 - Iva agevolata in concerto - Zuliani

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mercoledì, giugno 18, 2008

Iva al 10% sulla tariffa per i rifiuti

Ribadendo che la Tariffa di igiene ambientale (Tia) è il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ex dlgs 152/06 (articolo 238), l'Amministrazione finanziaria chiarisce con risoluzione 250 di ieri che il tributo resta soggetto ad Iva al 10%, anche se sulla base di alcune pronunce di giurisprudenza di legittimità, nelle liti in ordine al suo versamento deve decidere il giudice tributario.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - Iva al 10% sulla tariffa per i rifiuti - R. Po.
ItaliaOggi, p. 43 - Anche la Tia paga il tributo - Zuliani

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mercoledì, giugno 04, 2008

Iva in Italia per le consulenze delle imprese

Con la risoluzione n. 222/E del 3 giugno 2008, l'Agenzia delle Entrate rilascia chiarimenti circa la portata della precedente risoluzione n. 178/E/2008, risolvendo alcuni dubbi interpretativi sollevati da alcune direzioni regionali. Nello specifico, l'Agenzia ha precisato che i servizi di consulenza stabiliti all'articolo 7, comma 4, del Dpr 633/72 rilevano oggettivamente sulla base del contenuto che esprimono e della finalità perseguita, indipendentemente dalla natura giuridica del professionista o imprenditore che li rende. Pertanto, la valutazione se si tratta di servizi di consulenza oppure di prestazioni generiche va condotta caso per caso e non considerando le attività indicate nel contratto nel loro complesso. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si stabilisce, quindi, che in caso di contratto con prestazioni di consulenza plurima, rese ad un operatore italiano, occorre applicare l'Iva in Italia, senza ricondurre il tutto ad una prestazione generica soggetta ad imposta nel paese del prestatore.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 34 - Iva in Italia per le consulenze delle imprese - Portale

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lunedì, maggio 26, 2008

Lo "stato passivo" fa recuperare l'Iva

In vista della possibilità di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 26, secondo comma del Dpr 633/72, che consentono al cedente o prestatore di recuperare l'imposta fatturata, emettendo una nota di variazione, una società si rivolge con interpello all'agenzia delle Entrate. Con risoluzione n. 195/E del 16 maggio, l'Amministrazione finanziaria afferma che il diritto di emettere la nota di variazione per recuperare l'Iva sui crediti insoddisfatti è subordinato all'infruttuosità della procedura esecutiva o concorsuale. Non è, perciò, sufficiente la semplice pendenza della procedura stessa, oppure l'assoggettamento del creditore all'azione revocatoria seguita dalla rinuncia all'insinuazione al passivo fallimentare. In particolare, l'Agenzia ribadisce che affinché ci siano i presupposti per l'emissione della nota di credito, è necessario che sia compiuto almeno il primo atto tipico con il quale si instaura la procedura esecutiva, sentenza dichiarativa di fallimento e pignoramento per l'esecuzione individuale.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 35 - Lo "stato passivo" fa recuperare l'Iva - Romano
ItaliaOggi, p. 41 - Insoluti recupero Iva con limiti - Rosati

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giovedì, maggio 08, 2008

Iva, la dichiarazione omessa non pregiudica il credito

Il diritto alla detrazione Iva spetta al contribuente che, omessa la presentazione della relativa dichiarazione annuale, abbia però regolarmente annotato le fatture d'acquisto e, insieme, operato le liquidazioni mensili o trimestrali di competenza. Queste le conclusioni cui giunge la Ctr del Lazio, sentenza 22/14/08. I giudici regionali capitolini hanno, infatti, stabilito "che una regolare contabilizzazione delle fatture di acquisto e dei corrispettivi, seguita dall'annotazione della liquidazione periodica sul registro Iva vendite, consente di conservare il diritto al credito anche in assenza della dichiarazione annuale". La decadenza si verifica solo quando la detrazione non venga computata nel mese di competenza e non venga recuperata nella dichiarazione annuale, ex articolo 28 del dpr n. 633/72.

Fonti:
ItaliaOggi, p. 46 - Iva, la dichiarazione omessa non pregiudica il credito - Fuoco

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lunedì, aprile 28, 2008

Rimborsi Iva, tocca ai trimestrali

Con la fine del mese di aprile prende il via un pieno calendario di scadenze.
Mercoledì 30 aprile è l'ultimo giorno per la richiesta di rimborso Iva relativa al 1° trimestre 2008. Questa sarà anche l'ultima volta che i contribuenti potranno scegliere la modalità di presentazione del modello Tfr, in via telematica o su carta. Il decreto delle Finanze del 3 marzo 2008 ha abolito la possibilità di invio del modello su carta.

Il 29 aprile è inoltre l'ultimo giorno utile per contribuenti e professionisti che devono trasmettere gli elenchi Iva clienti e fornitori, tramite la modalità telematica. Dopo questa data, i contribuenti inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dall'articolo 11 del Dlgs n. 471/97.

Infine, da segnalare che vi è un conto alla rovescia anche per le compagnie assicurative, intermediari e altri operatori del settore: entro il 30 aprile, infatti, chi eroga somme di denaro ai danneggiati deve comunicare all'Anagrafe tributaria i dati 2007 relativi alle liquidazioni.

Fonti:
Il Sole-24 Ore, p. 30 - Rimborsi Iva, tocca ai trimestrali - Portale
Il Sole-24 Ore, p. 30 - Per cliente e fornitore chiusura martedì - Romano
l Sole-24 Ore, p. 30 - Risarcimenti danni all'Anagrafe - Settembre

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giovedì, aprile 24, 2008

Niente elenchi Iva per i "forfettari"

Circa l'obbligo di invio degli elenchi Iva clienti e fornitori e suo eventuale rinvio (si veda Edicola di ieri), è intervenuta anche l'agenzia delle Entrate - risoluzione n. 171/E del 23 aprile - a precisare che le associazioni sportive dilettantistiche, che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime forfetario (L. 398/91), non sono tenute all'invio dei suddetti elenchi, entro il 29 aprile. Secondo i tecnici dell'Agenzia, infatti, chi applica la legge n. 398 risulta dispensato dall'obbligo di registrazione delle fatture attive e passive, che comunque devono essere conservate, mentre è tenuto ad effettuare una registrazione mensile cumulativa dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciale (senza indicazione del cliente) nel modello di cui al Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Analogamente, questi soggetti sono esonerati dagli obblighi previsti al titolo II del Dpr 633/1972, tra cui la registrazione delle fatture. In realtà, i suddetti organismi rientrano tra quei soggetti per cui il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007 ha stabilito l'esonero, per gli anni d'imposta 2006 e 2007, dalla comunicazione dei dati relativi a fatture emesse e ricevute "per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva". Nello specifico, si tratta di tutti quei soggetti che possono esercitare l'opzione per il regime forfetario: associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro-loco, ma anche società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro, associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro. Come già detto, l'esclusione vale solo per il 2008 con riferimento al periodo d'imposta 2007, mentre dal 2009 anche i su menzionati soggetti saranno tenuti all'adempimento.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 28 - Niente elenchi Iva per i "forfettari" - Saccaro
ItaliaOggi, p. 38 - Enti non lucrativi senza elenchi - Ricca

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mercoledì, aprile 23, 2008

No all'Iva sui canoni marittimi

Attuando l'articolo 1, commi 992 e 993 della Finanziaria 2007, l'agenzia delle Entrate ha rilasciato la circolare n. 41/E del 21 aprile 2008, con cui si illustrano le modifiche alla disciplina fiscale delle autorità portuali.
Il comma 992 ha specificato che la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti o qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali si devono intendere come attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi. In tal caso, è riconosciuto il regime di non imponibilità Iva anche per la realizzazione, in porti già esistenti, di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle varianti.

Inoltre, il comma 993 afferma che gli atti di concessione demaniali rilasciati dalle autorità portuali restano assoggettati all'imposta proporzionale di registro e i relativi canoni costituiscono corrispettivi imponibili ai fini Iva.

L'agenzia delle Entrate, partendo dalla natura giuridica degli enti non commerciali propria delle autorità portuali, sottolinea che sono soggetti passivi Iva solo nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nell'esercizio di attività commerciali. Di conseguenza, i canoni su atti di concessione dei beni demaniali portuali non sono corrispettivi imponibili. Inoltre, l'attività delle autorità portuali di gestione dei beni demaniali non è produttiva di reddito d'impresa.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 31 - No all'Iva sui canoni marittimi - Lanteri - Lanteri
ItaliaOggi, p. 41 - Canoni, stop alle liti - Ricca

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Onlus, solo a fine giugno l'invio degli elenchi Iva

Un decreto del ministero dell'Economia del 3 aprile 2008, in attesa di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" proroga al 30 giugno 2008 il termine per l'invio on-line degli elenchi Iva clienti e fornitori relativi al 2007. I beneficiari di tale rinvio sono le Onlus, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, che a regime avrebbero dovuto fare il loro invio entro il 29 aprile prossimo. La proroga e le ulteriori semplificazioni introdotte valgono solo per il 2007, ed hanno il compito di facilitare gli enti no profit che, tenendo in gran parte la contabilità con sistemi automatizzati, hanno bisogno di più tempo per aggregare i dati. Queste ulteriori agevolazioni contenute nel decreto si sommano con quelle già previste dal provvedimento del direttore delle Entrate del 25 maggio 2007, valide per la generalità dei contribuenti. In più, solo per il 2007, gli enti citati possono non inserire nell'elenco i dati relativi agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio delle attività svolte, per i quali non è stato esercitato il diritto alla detrazione (art. 19 e seguenti Dpr n. 633/72). Le semplificazioni previste per quest'anno sono le seguenti:
- dall'elenco clienti sono escluse le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e si riportano solo i dati relativi ai titolari di partita Iva;

- è possibile indicare solo la partita Iva del cliente o fornitore mentre dal prossimo anno sarà necessario anche il codice fiscale;

- sempre solo per quest'anno non dovranno essere rilevate operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 31 - Onlus, solo a fine giugno l'invio degli elenchi Iva - Portale
ItaliaOggi, p. 40 - Elenchi Iva più facili per il terzo settore - Ricca

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venerdì, aprile 18, 2008

Iva di gruppo, regime a tempo

La risoluzione agenziale numero 151/E/2008 illustra il regime Iva in vigore prima dell'intervento correttore della Finanziaria 2008, quando nella liquidazione di gruppo operava il divieto di compensare in F24 i crediti maturati all'avvio del sistema. Dal 2008, i crediti Iva precedenti l'opzione per il gruppo restano nella disponibilità della società, che li farà valere secondo le modalità ordinarie. Una società chiede se sia legittima la compensazione "orizzontale" - effettuata dalla controllante durante il 2007 (anno di avvio del regime) - di eccedenze Iva risultanti dalle dichiarazioni presentate dalle singole società per il 2006 (Unico 2007). In risposta, le Entrate richiamano la legge 244/07, ricordando che fino allo scorso anno le eccedenze Iva maturate dalle singole società prima dell'avvio del gruppo andavano trasferite alla controllante, che non poteva comunque utilizzarle in compensazione "orizzontale". Confluivano, perciò, nella liquidazione periodica di gruppo per essere detratte interamente dai debiti Iva trasferiti dalle società partecipanti. Dal 2008, invece, i crediti Iva precedenti l'opzione, restano nella esclusiva disponibilità delle società che li hanno generati, come detto, e possono essere da loro impiegati con le modalità ordinarie (rimborso o compensazione "orizzontale" con debiti tributari propri).

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 22 - Iva di gruppo, regime a tempo - Gaiani

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giovedì, aprile 17, 2008

Due regimi per cessioni in corso al 1° marzo

La commissione tributaria del Consiglio nazionale del notariato nello studio 17/2008/T offre un'interpretazione sull'estensione del regime del reverse charge. Nello specifico, la trattazione è sulla data spartiacque del 1° marzo 2008 a partire dalla quale sulle fatture emesse si applica la nuova disciplina del reverse charge disposta dalla Finanziaria 2008. Mentre, dal 1° ottobre 2007 il meccanismo dell'inversione contabile vale per le cessioni di fabbricati strumentali nelle quali l'Iva è stata resa applicabile per effetto dell'opzione esercitata dal cedente, dal 1° marzo 2008 è da applicare il reverse charge anche per le cessioni di fabbricati strumentali a cessionari che detraggono l'Iva in misura pari o inferiore al 25%. Il documento mette in luce la questione delle cessioni in corso al 1° marzo 2008 per le quali viene riepilogato che restano ferme le fatture emesse in regime di normale imponibilità Iva; mentre, invece, per le fatture da emettere dopo la data confine il cedente indicherà in fattura l'Iva con l'aliquota zero e l'acquirente procederà alla materiale aggiunta dell'aliquota Iva e dell'importo dell'imposta dovuta.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 30 - Due regimi per cessioni in corso al 1° marzo - Busani

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giovedì, aprile 10, 2008

Elenchi online a fine mese per l'incrocio dei dati Iva

Entro il giorno 29 di questo mese, i contribuenti Iva che hanno effettuato nel 2007 operazioni attive o passive certificate da fattura dovranno inviare per via telematica i relativi elenchi clienti e fornitori. Fanno eccezione i soggetti in regime di franchigia. Quest'anno l'adempimento riguarda anche i professionisti, indipendentemente dal volume dei compensi contabilizzati, e gli imprenditori persone fisiche o società di persone che per il 2005 hanno dichiarato ricavi fino a 309.874,14 euro, se effettuano cessioni di beni. La scadenza interessa infine anche le operazioni commerciali realizzate da Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico, esonerati lo scorso anno. Restano invece fuori dagli elenchi:

a. le fatture emesse verso privati,

b. le operazioni relative a fatture (emesse o ricevute) di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente,

c. le operazioni relative a fatture emesse o ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva,

d. le operazioni relative a fatture ricevute che, pur contenendo l'indicazione separata dell'Iva, sono state registrate senza distinguere l'imponibile e l'imposta per non esser stata esercitata la detrazione,

e. le operazioni relative a fatture emesse da soggetti esonerati dall'obbligo della fatturazione, annotate cumulativamente nel registro dei corrispettivi,

f. le note di variazione emesse e ricevute nell'anno di trasmissione ma che riguardano anni precedenti. La prova della presentazione degli elenchi - che, ricordiamo, vanno "esibiti" unicamente via Internet o Entratel, direttamente o tramite intermediari abilitati alla trasmissione - è la comunicazione di avvenuta ricezione del file telematico (consultabile nella sezione "ricevute" del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it o richiesta a qualsiasi ufficio delle Entrate) trasmessa all'utente che ha effettuato l'invio. Rientrano nel termine anche gli elenchi trasmessi entro la scadenza ma scartati dal servizio on-line, purché ritrasmessi in cinque giorni lavorativi dalla data di emissione della comunicazione di scarto.

La sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro - che, in ogni caso, è possibile regolarizzare con ravvedimento operoso - scatta per omesso invio o dati incompleti o non veritieri.

Dal 2009 sarà necessario indicare il codice fiscale, adempimento utile ai clienti più che ai fornitori (per i quali il dato è in fattura) per rispondere all'esigenza - dettata dalla circolare 53/2007 - di "reperire, con tutti i mezzi a sua disposizione, il codice fiscale e l'eventuale partita Iva dei clienti".

Per Onlus, associazioni di promozione sociale ed enti di volontariato manca, però, il decreto dell'Economia previsto dall'articolo 15, comma 3-ter del Dl 81/07, che avrebbe dovuto esser varato entro la metà del mese di settembre 2007.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - Elenchi online a fine mese per l'incrocio dei dati Iva - Portale
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - E' corsa alle fatture: l'Agenzia rinuncia al codice fiscale - Romano
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - Ma per le Onlus manca il decreto sulle modalità - Saccaro

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lunedì, marzo 17, 2008

Prova testimoniale nel processo tributario?

Pur vigendo nel processo tributario il divieto di ammissione della prova testimoniale, posto dal decreto legislativo 546/92 (articolo 7), è consentito che le dichiarazioni rese da terzi al Fisco trovino ingresso, a carico del soggetto accertato, con il valore di prova proprio degli elementi indiziari. Questi, che soli non sarebbero idonei a costituire il fondamento della decisione, possono invece concorrere a formare il convincimento del giudice.
Analogamente, però, va riconosciuto al contribuente lo stesso potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, dal valore probatorio identico. E' in tal modo che si attuano concretamente i postulati del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, garantendo il principio della parità delle armi processuali e, nel contempo, l'effettività del diritto di difesa.

A stabilire ciò, ispirandosi a un recente orientamento della giurisprudenza di Cassazione (sentenza 450/08) che si è andato consolidando a partire dalla decisione n. 11221/07 emessa dai giudici di Piazza Cavour, è la Commissione tributaria della provincia di Lecce nella pronuncia 771/1/07 del 29 febbraio 2008.

Il Sole - 24 Ore, p. 37 - L'atto notorio fa fede nel contenzioso - Sacrestano

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venerdì, dicembre 21, 2007

Il fisco blinda chi compra casa

La nuova Legge Finanziaria, oggi al voto definitivo in Senato, prevede regole severe per combattere l’evasione sulle compravendite. Nello specifico, la Manovra 2008, con l’articolo 1 comma 164, introduce apposite modifiche agli articoli 60 bis e 62 del Dpr 633/1972, stabilendo che qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione di un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce in veste di soggetto passivo dell’Iva, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato e della relativa sanzione. La nuova disposizione prevede che il cessionario non soggetto passivo dell’Iva possa sottrarsi alla responsabilità solidale provvedendo a regolarizzare la propria posizione presso il competente ufficio dell’agenzia delle Entrate. Parallelamente, la Legge Finanziaria, all’articolo 1 comma 165, prevede che per l’imposta e le sanzioni dovute dal cessionario, il credito dell’Erario è assistito dal privilegio speciale sui beni oggetto dell’operazione.

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giovedì, dicembre 20, 2007

Termini più lunghi per l'elenco clienti fornitori

Per quanto riguarda per l’invio on-line degli elenchi Iva clienti e fornitori 2006, la Finanziaria 2008, con l’articolo 1, comma 271, ha unificato al 15 novembre scorso le due scadenze previste dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007, concedendo la proroga ai contribuenti con un volume d’affari più consistente.
Le difficoltà incontrate dai contribuenti nel ricercare le partite Iva dei loro clienti e i chiarimenti arrivati in extremis con la circolare 53 del 3 ottobre 2007, hanno suggerito al legislatore di concedere una proroga.
L’attuale previsione, però, favorisce i contribuenti maggiori, ma penalizza i più piccoli, che hanno trovato le stesse difficoltà a reperire e organizzare i dati.

L’articolo 1, comma 272 della Legge Finanziaria, in corso di approvazione al Senato, prevede la proroga di un anno, dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2009, del termine per l’immissione sul mercato dei registratori di cassa abilitati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

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giovedì, dicembre 13, 2007

Immobili con Iva, necessario l’atto integrativo

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 364 del 12 dicembre 2007, ha chiarito che il cambio di destinazione d’uso e il mutamento della categoria catastale dell’immobile determina anche la modifica del regime ai fini dell’Iva e dell’imposta di registro, anche se il contratto di locazione è in corso.

Nello specifico, nel caso prospettato si tratta di due contratti di leasing che hanno per oggetto abitazioni per le quali si è verificato il cambio di destinazione d’uso, essendo divenute uffici. L’Agenzia ha spiegato che dopo il cambio di destinazione da abitazione ad ufficio, l’operazione deve seguire le regole proprie previste per i fabbricati strumentali. Di conseguenza scatta anche il mutamento del regime Iva in base alle disposizioni previste dall’articolo 10.8 lettera A del Dpr 633/72. L’Agenzia ha precisato che per poter esercitare l’opzione per l’imponibilità Iva e anche a dimostrazione del cambio di aliquota dell’imposta di registro, occorre integrare i contratti di leasing, evidenziando la modifica della categoria catastale e manifestando l’opzione per il regime Iva.
I contratti integrativi, ai quali devono essere allegati quelli originali, dovranno essere registrati entro 30 giorni dal cambio di destinazione.

Il Sole – 24 Ore, p. 28 – Immobili con Iva, necessario l’atto integrativo - Tosoni
ItaliaOggi, p. 38 – Cambio d’uso, opzione ok - Rosati

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giovedì, ottobre 18, 2007

Rimborso IVA auto, si avvicina la scadenza del 22 ottobre

Con la circolare n. 55, l'agenzia delle Entrate ha dettato le ultime istruzioni che contribuenti devono tenere in considerazione per compilare correttamente la domanda per il rimborso Iva auto, prima dell invio, in scadenza lunedì 22 ottobre.

L'Agenzia ha chiarito che l'applicazione dell'Iva sull'intero prezzo è limitata alle sole rivendite effettuate fino al 13 settembre 2006, per le quali il maggior debito di imposta può essere saldato nell'istanza con il vantaggioso forfait dell'1%.

Per le cessioni eseguite dopo questa data, solo il 40% del corrispettivo dovrà essere assoggettato ad Iva. Conviene dunque inserire nella domanda anche gli acquisti di auto che potrebbero essere rivendute per un prezzo di poco inferiore al costo. Chi ha già spedito la domanda escludendo questi acquisti, potrà inviare una dichiarazione correttiva entro il 22 ottobre.

Il Sole 24 Ore, p. 31 Iva auto, rimborsi al traguardo - Gaiani
Il Sole 24 Ore, p. 31 Il contenzioso non blocca l'invio - Santacroce

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mercoledì, ottobre 10, 2007

Fatture false, la prova alle Entrate

La Cassazione, con la sentenza n. 17799 del 21 agosto 2007, stabilisce che l’onere della
prova sulla falsità delle fatture è a carico dell’Amministrazione finanziaria che non si può limitare a contestarne la veridicità ma deve dimostrare che l’operazione è inesistente.
La decisione ribalta la pregressa pronuncia emessa con la sentenza 7144 del 23 marzo 2007.

ItaliaOggi, p. 36 – Fatture false, la prova alle Entrate – Riccioni

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lunedì, settembre 24, 2007

La Corte UE torna ad occuparsi di "frodi carosello"

All’esame della Corte di Giustizia europea saranno sottoposti, giovedì prossimo, tre casi che
riguardano le evasioni Iva.
Dunque, il tema delle frodi carosello torna al centro dell’interesse della Comunità europea con particolare attenzione sull’aspetto caratteristico delle operazioni intracomunitarie: la detassazione nello Stato membro di partenza e la corrispondente tassazione nello Stato membro di destinazione del bene oggetto della cessione transfrontaliera.

Il Sole – 24 Ore, p. 36 – La Corte Ue misura le frodi Iva – Centore
Il Sole – 24 Ore, p. 36 – I distinguo sui soggetti coinvolti – Centore
Il Sole – 24 Ore, p. 36 – Un proliferare di evasioni sempre più sofisticate - Centore
Il Sole – 24 Ore, p. 36 – La carta del reverse charge – Centore

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lunedì, settembre 17, 2007

Le scadenze degli elenchi clienti e fornitori

Entro il 15 ottobre prossimo, ai contribuenti in contabilità ordinaria che effettuano ogni mese le liquidazioni Iva è fatto obbligo di inviare gli elenchi clienti e fornitori.
E’, altresì, fissato al mese seguente – 15 novembre – l’invio ad opera dei contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale.
Restano esonerati: i professionisti (che per definizione sono in contabilità semplificata) e le imprese minori che hanno un volume d’affari per operare in regime di contabilità semplificata, nonché alcuni enti non profit. Per quanto riguarda le schede carburante si ricorda che non possono essere considerate tra gli acquisti. Inoltre, le fatture da ricevere contabilizzate nel 2006 devono essere tolte dall’elenco fornitori dall’elenco fornitori dell’anno di registrazione, mentre devono essere inserite quelle ricevute nel 2007.

Il Sole – 24 Ore, p. 31 – Elenchi Iva, si riapre la partita – Portale
Il Sole – 24 Ore, p. 31 – Carburanti senza indicazione – De Stefani

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venerdì, settembre 14, 2007

Iva auto, 7 giorni per le domande

È in scadenza, il prossimo 20 settembre, il termine per l’istanza di rimborso Iva auto sugli acquisti effettuati fino al 13 settembre 2006.
In aiuto di coloro che cominciano ora a pensaredi chiedere il rimborso, calcolando la convenienza o meno della richiesta, arriva la circolare n. 51 del 13 settembre di Assonime, nella quale viene anche spiegato il nuovo regime di detrazione in vigore dal 27 giugno scorso.

Il Sole – 24 Ore, p. 29 – Iva auto, 7 giorni per le domande - Gaiani
Il Sole – 24 Ore, p. 29 – Agevolate le rivendite – L. GAI.

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giovedì, luglio 05, 2007

Elenchi clienti fornitori: in arrivo l'esonero per professionisti e microimprese?

L’emendamento al disegno di legge 1485, approvato al Senato e che sarà discusso alla Camera, impegna il Governo a modificare anche le norme relative agli elenchi clienti e fornitori per le piccole e medie imprese. Saranno esonerati dall’obbligo di trasmissione degli elenchi, i titolari di partita Iva che adottano il regime di contabilità semplificata; i professionisti indipendentemente dall’ammontare dei ricavi; le società in nome collettivo, in accomandita semplice e le altre società di persone equiparate, le persone fisiche esercitanti imprese commerciali, con ricavi dichiarati fino a 309.874,14 euro se effettuano prestazioni di servizi o fino a 516.456,90 euro se svolgono altre attività. La scadenza ordinaria per l’invio online degli elenchi del 2006, è stata fissata al 15 ottobre mentre i soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione, che rientrano nei limiti per le liquidazioni trimestrali avranno tempo fino al 15 novembre.

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venerdì, giugno 29, 2007

Il collaboratore ai testi non gode del diritto d'autore

La risoluzione n. 145 dell’Agenzia delle Entrate, del 28 giugno scorso, riconosce la protezione giuridica del diritto d’autore all’attività svolta dagli autori di programmi televisivi, escludendola per l’attività di collaboratore ai testi. Pertanto le relative prestazioni sono escluse dall’Iva mentre i compensi del collaboratore ai testi di un programma televisivo, sono soggetti all’Iva in base al principio di imponibilità delle prestazioni di servizi.

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mercoledì, maggio 02, 2007

Aliquota IVA sui locali notturni

In risposta al quesito di una società sulla legittimità del pagamento del 10% sulle consumazioni obbligatorie in un locale notturno in cui viene eseguita la lap dance, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la risoluzione n. 81 del 27 aprile 2007. Presupponendo che la lap dance è caratterizzata dalla partecipazione attiva del pubblico, l’Agenzia precisa che proprio questa peculiarità la qualifica come intrattenimento e non come spettacolo. Pertanto sulle consumazioni obbligatorie del locale, considerate accessorie alle attività di intrattenimento, deve essere applicata l’aliquota Iva del 20%; per quelle facoltative, invece, l’Iva è del 10%.

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lunedì, marzo 19, 2007

Rimborsi IVA autovetture: una beffa?

La procedura messa a punto dal Governo per il rimborso dell’Iva sulle auto non detratta richiede la presentazione di un’apposita istanza, con esiti finali ben diversi da quelli sperati dai contribuenti. A meno di un mese dal 16 aprile, termine per la presentazione dell’istanza, intorno all’intera operazione – ma il discorso vale anche per il nuovo regime fiscale sui veicoli aziendali, introdotto dal Dl 262/06 – sta, infatti, crescendo il malcontento di imprese, lavoratori autonomi e dei loro consulenti. Le restituzioni non supereranno i 4 miliardi di euro rispetto ai 17,2 miliardi inizialmente quantificati dall’Economia per rimborsare quattro annualità di Iva, dopo la condanna della Corte Ue.
Tutto ciò perchè l’operazione appare così macchinosa che molti sembrano disposti a rinunciare al rimborso, accusando il ministero dell’Economia di aver intenzionalmente escogitato un sistema così complicato da indurre i potenziali interessati a desistere. Più volte, infatti, si è sottolineato al riguardo l’esistenza di un vero e proprio paradosso: a fronte di un rimborso incerto (non si sa come e quando verranno restituiti gli importi dovuti), e per certi aspetti “impossibile” (anche per i tempi sempre più stretti), i contribuenti stanno già pagando il prezzo del nuovo regime fiscale sulle imposte dirette, visto che i costi delle auto aziendali ai fini Ires, Irpef e Irap sono ora completamente indeducibili (o comunque sono stati ridotti i tetti di deducibilità). Fino a ricordare, poi, la stretta che ha colpito da gennaio anche le auto concesse in benefit ai dipendenti.
L’aspetto che preoccupa di più di tutta la vicenda del nuovo regime fiscale delle auto è che sul versante Iva, la detrazione dovrebbe fermarsi al solito 40%, anche se dal canto loro le imprese non hanno più alcuno sconto sulle imposte dirette e sull’Irap e anche i lavoratori autonomi hanno perso parte dei precedenti benefici. Cioè, di fronte ad una minore Iva che sarà pagata dal contribuente accrescerà l’aggravio in termini di imposte dirette ed imposta regionale. Tale situazione rischia di colpire chiunque con effetti pesantissimi, se il Governo non si affretterà a mantenere l’impegno preso con la Finanziaria, di rivedere regole e limiti di deducibilità dei costi delle auto per le imposte dirette.
Oltre alle difficoltà legate alla riduzione del 40% della percentuale di detrazione non si possono, poi, tacere neanche le difficoltà di compilazione e di calcolo che in alcuni casi potrebbero portare ad una scarsa convenienza nella presentazione dell’istanza. In particolare, si devono segnalare i seguenti aspetti critici:
- gli acquisti vanno suddivisi in quattro voci analitiche (acquisti, carburante, manutenzione, altre spese);
- per ogni voce di acquisto occorre ricostruire il numero dei documenti originali;
- le cessioni di auto nel periodo interessato dal rimborso creano debito di imposta;
- si deve calcolare le maggiori imposte dirette “dovute” sul rimborso;
- è necessario, prima che arrivi il rimborso, pagare i compensi professionali a chi presta
assistenza per la redazione dell’istanza.

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lunedì, marzo 05, 2007

Rilevanza del giudicato esterno: la Cassazione frena

Nella sentenza n. 2438 del 5 febbraio 2007 della Cassazione, viene affermato che una sentenza passata in giudicato con riferimento all’Iva non può far stato nell’analogo procedimento relativo alle imposte dirette.
La rilevanza del giudicato esterno, che era stata stabilita per il contenzioso fiscale nella pregressa sentenza n. 13916 del 2006 della stessa Cassazione, nel caso oggetto della pronuncia è stata reputata non applicabile, poiché anche se si tratta delle stesse parti e delle stesse questioni di diritto riguarda differenti imposte.

Questa interpretazione merita un'attenta riflessione, perchè se applicata in maniera "superficiale" può dare adito a sentenze in netto contrasto tra loro. Si possono facilmente immaginare scenari nei quali considerare completamente autonomi due giudizi solo in quanto afferenti due imposte diverse porti a conclusioni palesemente illogiche.
Si pensi a contenzioso riguardante fittizietà del trasferimento di residenza a fini di imposte dirette e indirette. Sarebbe immaginabile un contribuente residente "a metà", ovvero residente a fini delle imposte dirette e non residente per le indirette, o viceversa?

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venerdì, febbraio 23, 2007

Approvato il modello per il rimborso dell'Iva sulle auto in base alla sentenza

E' stato approvato oggi - ed e' in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - il modello da utilizzare per la richiesta del rimborso forfetario dell'Iva detraibile, relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, alle spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti), indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, acquisti effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione a partire dal 1 gennaio 2003 e fino alla data del 13 settembre 2006.
Per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee del 14 settembre 2006 - pronunciata nella causa C-228/05 - il decreto legge n. 258 del 15 settembre scorso (convertito con modificazioni dalla legge n. 278 del 10 novembre 2006) ha disciplinato le modalita' per il recupero dell'imposta non detratta e, in particolare, ha previsto la possibilita' di richiedere il rimborso in misura forfetaria o in via analitica, sulla base di idonea documentazione.

Il provvedimento, inoltre, individua per distinti settori le percentuali forfetarie di imposta detraibile, in base all'utilizzo medio delle autovetture e dei motoveicoli nelle ordinarie modalita' di svolgimento dell'attivita'.

da Comunicato stampa dell'Agenzia Entrate del 22 febbraio 2007

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martedì, febbraio 13, 2007

Slitta il termine per la comunicazione degli elenchi clienti-fornitori?

Anche se la scadenza fissata dal decreto Visco-Bersani per l’invio telematico degli elenchi clienti e fornitori 2006 (fissata al 29 aprile) è ancora lontana, tutto lascia presagire un suo ulteriore slittamento.
Il provvedimento di attuazione della norma, attualmente all’esame del Garante della privacy, non è ancora stato approvato perciò molto verosimilmente si può pensare a nuovi termini differenziati “solo per l’anno d’imposta 2006”, soprattutto tenendo conto della quantità di dati da trasmettere.
Secondo quanto disposto dal Dl 223/06 (convertito dalla legge 248/06) tutti i titolari di partita Iva da quest’anno sono tenuti a inviare online i suddetti elenchi.
Le principali indicazioni che gli elenchi devono contenere sono: il codice fiscale e la partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione; l’anno d’imposta; il codice fiscale nei cui confronti sono state emesse fatture; per ciascun cliente o fornitore l’importo delle operazioni effettuate
nell’anno, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; l’importo dell’imposta; per ogni soggetto e per ogni operazione, l’eventuale importo complessivo delle note di variazione.
Secondo la bozza del provvedimento resterebbe fissata la data del 30 aprile (il 29 cadi di domenica) solo per i mensili Iva con meno di 10mila clienti e fornitori. Sabato 30 giugno sarebbe, invece, la nuova scadenza per i contribuenti ammessi alla liquidazione Iva trimestrale, con un numero complessivo, nel 2006, tra clienti e fornitori, inferiore o uguale a 10mila. Infine, tempi ancora più lunghi si prevedono per i contribuenti, con qualunque volume d’affari, tenuti ad inviare al Fisco elenchi con oltre 10mila nominativi.

Sempre in termini di scadenze si deve ricordare che il 16 febbraio scade il termine per attivare l’Iva di gruppo: le società controllanti e controllate che intendono avvalersi nel 2007 della procedura di consolidamento delle liquidazioni dell’Iva, con compensazione interna dei saldi delle singole società aderenti alla procedura, dovranno esprimere la volontà entro venerdì prossimo, con le particolari modalità previste dalla normativa vigente

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venerdì, febbraio 09, 2007

Aliquota IVA agevolata per gli spettacoli musicali - Certezze e criticità

L'inizio dell’anno 2007 ha visto alcune novità decisamente rilevanti per gli spettacoli di musica dal vivo. Di queste, la più significativa riguarda l’emendamento inserito nella Legge Finanziaria del 2007 (art. 1 c. 300) circa l’aliquota applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali.

Finalmente certezze, ma ancora zone d’ombra.

Le certezze:

  • Vigenza delle norme. In quanto interpretazione autentica il comma 300 dell’art. 1 della Legge Finanziaria non aggiunge nulla di nuovo alla norma, ma si limita a chiarirne meglio il significato contraddicendo l’interpretazione errata datane dall’Agenzia delle Entrate nel recente passato. Il comma 300 citato non introduce infatti una modifica alla normativa vigente, quanto piuttosto chiarisce come la norma dovesse interpretarsi sin dalla sua entrata in vigore. Le conseguenze sono, oltre la certezza dell’aliquota del 10 % da applicare per il futuro, anche il necessario azzeramento del contenzioso pendente (nato in seguito agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate in rettifica dell’aliquota 10 % da sempre applicata dagli operatori ai più volte citati contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali, in data anteriore alla maldestra interpretazione ministeriale del 2004) avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e/o Regionali ed il conseguente diritto al rimborso delle somme, maggiorate degli interessi, indebitamente pretese dall’Erario in pendenza dei ricorsi.
  • L’aliquota agevolata per i contratti di scrittura. L’IVA da applicare ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali doveva essere, ed è, il 10%.
  • Da sempre alle interpretazioni del termine teatrale contenuto nella Tab. A(Beni e servizi ad aliquota ridotta) parte III (beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento) punti 123 e 119, allegata al D.P.R. 633/1972 (Legge IVA) è stato attribuito un significato riduttivo ed errato che ha prodotto discriminazioni di trattamento insensate (prosa sì, musica no! etc...): ora si può affermare che nella fattispecie di cui si tratta al termine teatrale sia stato indirettamente attribuito il giusto significato di “dal vivo”, con le evidenti conseguenze.
Le criticità si possono riassumere come segue:
  • L’obbligatorietà o meno e le modalità per apportare correzioni per la maggiore IVA riscossa nel periodo successivo alla emanazione della contestata risoluzione ministeriale (20% anziché 10%). Non è chiaro se l’IVA applicata ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di musica dal vivo e versata all’Erario in ottemperanza all’errata interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria (cioè al 20%) debba essere corretta mediante emissione di note di accredito. L’argomentazione secondo la quale il problema non sussiste in quanto si verrebbe a produrre una condizione di neutralità (il soggetto paga l’IVA per la nota di accredito emessa, e quindi la detrae) non convince: rimane infatti l’obbligo di legge di dover applicare ai corrispettivi sempre e comunque l’aliquota corretta prevista dalla norma (segnaliamo ad esempio il danno che può aver subito un Comune, che non possa detrarre IVA sugli acquisti in quanto soggetto non IVA, pagando il 20% in luogo del 10%). Va posta poi attenzione da parte dei soggetti emittenti:
    • alle sanzioni che potrebbero essere loro comminate dagli organi preposti per la mancata regolarizzazione delle fatture emesse con IVA errata (20%);
    • alla scadenza di un anno dalla data di emissione di ogni singola fattura per poter provvedere alle rettifiche;
    • alle modalità per estinguere il contenzioso pendente ed ottenere rimborso di quanto eventualmente già pagato a titolo provvisorio.
  • L’applicabilità dell’IVA al 10% ad altri acquisti dei produttori artistici di spettacoli dal vivo (palco, impianto audio, luci, ecc…). Nel mondo artistico infatti con il termine scrittura sembra intendersi esclusivamente il contratto che lega l’organizzatore e il performer in senso ampio. Un’interpretazione restrittiva potrebbe quindi escludere dalla categoria di servizi individuati dalla norma agevolativa l’apparato scenico e organizzativo strumentali all’esibizione. Potrebbe essere quindi che soltanto i contratti degli artisti e dei musicisti in genere (scritture) nei confronti del produttore siano individuati dalla norma a giudizio dell’Agenzia delle Entrate come soggetti all’IVA al 10%; è consigliabile pertanto cautela da parte dei produttori nel richiedere anche a quei soggetti che fanno da necessario corollario alla prestazione degli artisti l’applicazione dell’aliquota agevolata.
  • L’applicabilità dell’IVA al 10% ai contratti tra produttore esclusivista e organizzatore locale o altro. Di minore incertezza è se l’aliquota agevolata sia applicabile anche tra produttore esclusivista dello spettacolo ed organizzatore locale o altro soggetto intermediario, nel caso di rivendita con uno o più passaggi a questi ultimi. Il parere espresso a titolo personale dal rappresentante dell’Agenzia delle Entrate dott. Marzullo in occasione del convegno Assomusica tenutosi a Roma la settimana scorsa sembra favorevole.
L’auspicio dei partecipanti al citato Convegno di Roma è che l’Amministrazione finanziaria si esprima per la possibilità di applicazione dell’IVA al 10% a tutti gli acquisti dei produttori della filiera degli spettacoli dal vivo (teatrali) connessi agli spettacoli (palco, etc...), perché non si generino posizioni croniche a credito di IVA.
Concludendo, attendiamo la circolare di prossima emanazione annunciata dall’Agenzia delle Entrate, nell’auspicio che essa segua le valutazioni sulle singole problematiche emerse, condivisibili di massima, come espresse dalla categoria degli operatori della musica dal vivo e dal rappresentante dell'Agenzia delle Entrate.
Ultima considerazione ancora riguarda l’evidente unicità di ogni singola situazione: le possibili combinazioni/relazioni (contratti di scrittura ed altro) tra i vari soggetti operanti della filiera dello spettacolo dal vivo configurano casi non sempre riconducibili a schemi predeterminati. Sarebbe pertanto difficile e rischioso individuare regole fisse e fornire interpretazioni e suggerimenti validi in ogni situazione. Per intrinseca natura, infatti, i rapporti che intercorrono tra i vari operatori del settore dello spettacolo dal vivo hanno contenuti che collegano trasversalmente diverse competenze specialistiche (artistiche, logistiche, civilistiche, fiscali, previdenziali, economico-finanziarie, amministrative, di bilancio, etc.).

L’assistenza di uno Studio Professionale specializzato, operante da anni nel settore dello spettacolo, può essere di aiuto, soprattutto nei periodi – come questo – di perdurante incertezza normativa.

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giovedì, dicembre 21, 2006

IVA AGEVOLATA PER LE SCRITTURE CONNESSE - Finanziaria 2007 - art. 1 comma 300

La Legge Finanziaria 2007 è stata oggi approvata dal Parlamento. L’acceso dibattito sui “grandi temi” che in questi giorni ha dominato la scena politica ha tolto visibilità ad alcuni aspetti molto rilevanti per i settori più specifici.

Una delle novità più interessanti presenti nel testo della Legge riguarda l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% per le scritture connesse agli spettacoli.

Ecco, in merito, il testo integrale del comma 300 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007:
37- ter. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di
cui al n. 119) della Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972.


L’interpretazione chiarisce finalmente – e dopo più di vent’anni – una questione controversa che negli ultimi tempi, a seguito della pubblicazione della R.M. 83/E del 15 giugno 2004 da parte del Ministero delle Finanze, ha dato impulso ad un’ondata di contenzioso tra Agenzia delle Entrate ed operatori dello spettacolo.

L’interpretazione autentica contenuta nel comma 300 fa chiarezza sul concetto di spettacoli teatrali, esplicitando che vanno intesi come tali tutti gli spettacoli individuati al punto 123) della Tabella A.

Questa interpretazione autentica del MEF esaurisce i problemi riguardanti l’applicazione dell’IVA agevolata per le scritture connesse agli spettacoli vocali e strumentali. Inoltre consente di affermare che le interpretazioni precedenti assunte dall’amministrazione finanziaria erano inesatte, e conseguentemente che i motivi di contenzioso basati su di esse vengono a cadere.

L’emendamento apre diverse strade per i casi di contenzioso ancora aperti.

La Finanziaria 2007 evidenzia anche altri motivi di interesse per chi lavora nel settore dello Spettacolo; qualora fosse interessato a contattare il nostro Studio per una approfondita disamina delle Sue specifiche esigenze, o per curare eventuali situazioni pendenti la invitiamo a contattarci.

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lunedì, dicembre 04, 2006

Finalmente chiarezza sul trattamento IVA delle scritture connesse agli spettacoli?

Un’interpretazione autentica inserita in extremis nella Legge finanziaria potrebbe porre termine ad una questione controversa che dura da più di vent’anni in materia di imposta sul valore aggiunto e che, negli ultimi tempi, a seguito della pubblicazione della R.M. 83/E del 15 giugno 2004 da parte del Ministero delle Finanze, ha dato impulso ad un’ondata di contenzioso tra Agenzia delle Entrate ed operatori dello spettacolo.

La R.M. 83/E riprendeva infatti la definizione di spettacolo teatrale data dallo stesso Ministero con R.M. 138/E del 2001, per restringere l’ambito di applicazione del punto 119) Tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72 “scritture connesse agli spettacoli teatrali”. Attraverso l’esclusione dal novero degli spettacoli di quelli indicati nella seconda parte del punto 123) della tabella citata, veniva a cadere il beneficio dell’aliquota IVA ridotta al 10% per tutte le scritture connesse ai concerti vocali e strumentali, nonché per gli spettacoli di burattini e marionette.

Nondimeno, alcuni pareri informali emessi tra il 2001 ed il 2002 dalla Direzione Regionale del Piemonte e dall’Agenzia di Bologna 3 in risposta a quesiti presentati da singoli contribuenti avevano più volte suggerito la legittimità dell’applicazione del regime agevolato anche alle scritture connesse ai concerti vocali e strumentali. In costanza di tali interpretazioni – benché informali (non si trattava infatti di risposte ad interpelli) – diversi artisti, musicisti ed operatori del settore avevano ritenuto di poter emettere fatture all’organizzatore dell’evento con aliquota IVA ridotta al 10%.

A seguito della R.M. 83/E l’AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) pubblicò una propria circolare per raccomandare agli iscritti di applicare alle scritture connesse alla realizzazione di concerti l’aliquota IVA ordinaria, in attesa di un auspicabile intervento interpretativo che facesse chiarezza.

La nuova (e a lungo attesa) interpretazione dovrebbe da un lato riportare sullo stesso piano le varie forme di rappresentazione dal vivo diverse dalla mera attività di intrattenimento, rimuovendo la distinzione tra spettacoli teatrali e di altro genere, dall’altro mirare a definire in maniera più puntuale l’ampiezza del concetto di “scrittura connessa”. L’interrogativo da sciogliere è se considerare tale solo la scrittura con cui l’organizzatore ingaggia l’artista, i musicisti e la compagnia teatrale, oppure anche qualunque contratto diretto e finalizzato alla messa in scena dello spettacolo (compresi i c.d. service di impianti luci, audio, logistica e promozione dell’evento, ecc.).

Gianfranco Barbieri – dottore commercialista partner fondatore dello studio Barbieri & Associati ed esperto del settore – ha recentemente presentato un ricorso alla C.T.P. di Bologna in difesa di un noto cantautore, proprio riguardo alla problematica del diritto all’IVA agevolata nelle scritture connesse ai concerti vocali e strumentali. Il ricorso è stato portato a conoscenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’auspicio di una interpretazione autentica risolutiva dei numerosi contenziosi sorti. “L’inserimento in Finanziaria dell’emendamento”, spiega il dott. Barbieri, “è una vittoria della cultura; l’applicazione dell’aliquota agevolata a tutta la filiera dello spettacolo spingerà infatti gli organizzatori ad ampliare l’offerta di eventi, moderando il prezzo dei biglietti a tutto vantaggio del cittadino”.


Bologna, 4 dicembre 2006 ore 18.00


Per informazioni:
gianfranco.barbieri@barbierieassociati.it
051 231125

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