giovedì, luglio 31, 2008

Dal "milleproroghe" l'agenda dei contribuenti

E' stato licenziato ieri dal Senato il decreto n. 97/2008 (milleproroghe): un provvedimento eterogeneo, contenente misure diverse, tra cui le proroghe fiscali. Il decreto milleproroghe ha, infatti, riscritto l'agenda dei contribuenti. Di seguito le date del nuovo calendario.

- Il modello 770/2008 semplificato e il modello 730/2008 hanno visto spostare il termine originario del loro invio dal 3 giugno scorso al 10 luglio 2008.

- L'invio telematico di Unico 2008 è stato slittato al 30 settembre. Per i soggetti Ires, si tratta del modello con scadenza ordinaria dal 1° maggio al 29 settembre; per i soggetti Irpef, si tratta dei modelli approvati nel 2008 e con scadenza ordinaria fino al 29 settembre.

- I modelli non telematici, invece, non fruiscono di alcuna proroga; pertanto, il termine è scaduto il 30 giugno 2008, anche se è possibile ricorrere all'opzione telematica, sfruttando così la proroga.

- Sono rinviate al 30 settembre anche le dichiarazioni Iva non unificate e, come precisato dal comunicato delle Entrate, anche la consegna del 770 ordinario.

- Infine, è slittato al 31 ottobre il termine per la rivalutazione di quote e terreni e al 31 dicembre quello per la partenza del divieto di ricorrere agli arbitrati per gli appalti pubblici, mentre viene congelato il tetto agli stipendi della Pa (istituito dalla Finanziaria 2008) in vista dell'emanazione di un Dpr, atteso entro ottobre.

Oltre alle proroghe fiscali, il Dl 97/2008 contiene anche misure diverse: è stata disposta la prenotazione obbligatoria telematica per il credito d'imposta sugli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno (cosiddetto clic-day del 13 giugno scorso) ed il ridimensionamento della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 24 - Dal "milleproroghe" l'agenda dei contribuenti - Gavelli
ItaliaOggi, p. 32 - Partecipate, slitta la concorrenza - Cerisano
ItaliaOggi, p. 33/36 - Il provvedimento milleproroghe

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lunedì, luglio 21, 2008

Start up, vantaggi limitati

La legge di conversione del Dl 97/08, approvata in prima lettura dal Senato, ha previsto lo slittamento al 31 ottobre della data entro cui è consentito rideterminare il valore fiscale di partecipazioni non quotate e di terreni agricoli e fabbricabili, posseduti dai privati non imprenditori. Resta fissata al 1° gennaio 2008, invece, la data di riferimento delle perizie. Se la norma verrà confermata dalla Camera, i contribuenti avranno tempo fino al prossimo ottobre per far redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento dell'imposta sostitutiva, o della prima rata se si sceglie il pagamento dilazionato. Sono stati istituiti due codici tributo (8055 partecipazioni e 8056 terreni) per versare l'imposta del 4% o del 2%. Il maggiore valore fiscale può essere utilizzato anche per cessioni di partecipazioni avvenute prima dell'affrancamento (purchè dopo il 1° gennaio 2008), mentre per i terreni è richiesto che la perizia giurata sia redatta prima del rogito di vendita, nel quale deve essere evidenziato il valore periziato, che costituisce importo minimo per il calcolo delle imposte indirette.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 31 - Start up, vantaggi limitati - Gaiani
ItaliaOggi, p. 33 - Rivalutazioni, beni d'impresa ko - Mazzei

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mercoledì, luglio 16, 2008

Unico 2008 "riallinea" i valori

Con un comunicato stampa rilasciato ieri, l'agenzia delle Entrate chiarisce che la scadenza per il pagamento dell'imposta sostitutiva del 12, 14 e 16 per cento, sulle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda, che deve essere pagata in tre rate annuali secondo quanto stabilito dalla Finanziaria 2008, non coincide con quella prevista per il saldo Ires.

Le società interessate al riallineamento potranno, infatti, lasciar decorrere il termine odierno e tornare alla cassa in un secondo momento, rispettando i termini che saranno indicati dal decreto ministeriale di prossima emanazione (previsto dal comma 47, art. 1, L. 244/07).

Il comunicato di ieri, dunque, conferma l'operatività dell'affrancamento da quest'anno, mediante compilazione della sezione VI del quadro RQ di Unico 2008. Il riallineamento effettuato in Unico 2008 consentirà di usufruire dei relativi benefici già nel bilancio al 31 dicembre 2008, fissando, poi, al 1° gennaio 2012 la data a partire dalla quale termina il periodo di sorveglianza dell'affrancamento e i beni rivalutati possono essere ceduti senza vincoli.

Con il Dm dovranno essere chiariti anche alcuni dubbi che ancora sussistono in caso di applicazione del riallineamento: in particolare, si dovranno stabilire norma di coordinamento con il bonus aggregazioni e si dovranno individuare le categorie omogenee di beni per i quali è ammesso un riallineamento parziale. Analogamente, dovranno essere sciolti i dubbi che riguardano i maggiori valori iscritti dalle incorporanti su beni propri, in operazioni di fusione inversa.

Come più volte ricordato nelle Edicole dei giorni precedenti, oggi, 16 luglio 2008, è l'ultimo giorno utile per numerosi adempimenti fiscali. Di seguito si riepilogano le principali scadenze.

Ultimo giorno per i contribuenti di Unico 2008 che devono versare on-line il saldo 2007 e l'acconto 2008 con la maggiorazione dello 0,40%.

Ultimo giorno per pagare l'Iva dovuta per adeguamento agli studi di settore.

Ultimo giorno per pagare la prima rata dovuta dai contribuenti che in Unico 2008 hanno optato per pagare a rate il saldo delle imposte e dei contributi 2007 e la prima rata di acconto 2008.

Scade oggi il termine per versare le ritenute operate nel corso del 2007 dai sostituti d'imposta che nell'anno erogano soltanto compensi di lavoro a non più di tre percipienti ed effettuano ritenute d'acconto per un importo non superiore a 1.032,91 euro.

In scadenza il termine per pagare il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.

Ultimo giorno, infine, per il versamento della seconda rata dovuta dai contribuenti che in Unico 2008 hanno optato per pagare a rate il saldo delle imposte e dei contributi 2007 e la prima rata di acconto 2008.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 27 - Unico 2008 "riallinea" i valori - Gaiani
Il Sole - 24 Ore, p. 27 - Un aumento dello 0,40% per chiudere i conti 2007 - Morina
ItaliaOggi, p. 29 - Tempi lunghi per i riallineamenti - Bongi

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lunedì, luglio 14, 2008

Ammortamenti alla cassa con l'extra dello 0,4%

L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 50/E diffusa venerdì 11 luglio, stabilisce che anche l'imposta sostitutiva sull'affrancamento del quadro EC di unico può essere versata entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%. Cioè, le imprese che intendono eliminare le differenze civili e fiscali derivanti da deduzioni extracontabili possono esercite l'opzione pagando la prima rata della sostitutiva entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi. In caso di mancato tempestivo versamento della prima rata l'opzione non è efficace, mentre se si omettono i pagamenti degli anni successivi, l'affrancamento non viene meno e saranno iscritte a ruolo le somme non versate. In assenza di affrancamento, invece, i recuperi delle deduzioni extracontabili seguono strade diverse per Ires e Irap. In questo caso, il contribuente dovrà tassare, ai fini dell'imposta sul reddito, gli importi che transitano nel conto economico e che già erano stati dedotti nel quadro EC. Per l'Irap, invece, il valore fiscale del bene viene a coincidere con quello civile dal 2008, con tassazione in sei quote costanti della differenza esistente al termine dell'esercizio precedente. La tassazione per sesti continua anche in caso di cessione del bene, cosa che invece comporta l'integrale recupero della differenza ai fini dell'Ires.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 26 - Ammortamenti alla cassa con l'extra dello 0,4% - Gaiani
ItaliaOggi, p. 36 - Quadro EC, sostitutiva al 16 luglio - Liburdi

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venerdì, giugno 13, 2008

Utili black list a doppio regime

La circolare Assonime 37 del 30 maggio scorso interviene sul tema della tassazione, ai fini Irpef, degli utili provenienti indirettamente da paradisi fiscali - articolo 47, comma 4, del Testo unico, come modificato dall'articolo 36, comma 3, del Dl n. 223/2006. La questione è sull'esatta individuazione degli utili da sottoporre al regime di "integrale" imposizione in Italia, quando i dividendi distribuiti dalla società estera intermedia siano attinti da riserve di utili alla cui formazione hanno concorso proventi di fonte black list e proventi derivanti da Paesi a fiscalità ordinaria. L'orientamento è il medesimo già indicato nella circolare n. 38 del 2007: ove fosse consentito al socio italiano di ritenere i dividendi incassati relativi a utili prodotti dalla società intermedia non di fonte black list, egli dovrebbe preoccuparsi solo di distinguere la quota di tali dividendi riferibile a riserve di utili conseguiti dall'intermedia fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 da quella attribuibile alle riserve di utili prodotti in esercizi successivi. Solo all'esaurimento degli utili non black list si passerebbe ad imputare il dividendo a quelli indirettamente provenienti da soggetti black list, da sottoporre interamente ad imposizione.
In buona sostanza, Assonime afferma che gli utili di fonte black list sono tassati al 100% solo se prodotti a partire dal periodo di imposta 2006 e i dividendi si considerano formati in primo luogo con gli utili prodotti prima del 2006 e con gli utili non black list prodotti sino al 31 dicembre 2007, che sono tassabili al 40%; per l'eccedenza, con utili non black list prodotti in data successiva e solo per l'ulteriore eccedenza con gli utili black list prodotti dal 2006.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - Utili black list a doppio regime - Della Carità - Piazza

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Imprese all'appello dell'Ici

Chi possiede fabbricati, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa (dlgs 504/92, articolo 1), osserverà la scadenza del 16 giugno per il versamento della prima (od unica) tranche dell'Ici. Una platea ridotta, vista l'esenzione dal tributo locale disposta per le prime case.
Ai comuni, una prima parte (50 per cento) del mancato gettito causato dall'abolizione dell'Ici verrà restituita entro il prossimo mese.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 31 - Imprese all'appello dell'Ici 2008 - Trovato
Il Sole - 24 Ore, p. 31 - Comuni, a luglio sarà restituito il 50% del taglio - D. Pes.
ItaliaOggi, p. 37 - Ici, guida di Confedilizia alla scadenza di lunedì...
ItaliaOggi, p. 37 - ... ma cresce il pressing per una proroga dei termini - Bartelli
ItaliaOggi, p. 41 - Ici, il 50% dei rimborsi entro luglio

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venerdì, maggio 30, 2008

Unico rimanda al 30 settembre

In attesa del decreto legge, oggi all'esame del Consiglio dei ministri, che stabilirà la proroga delle scadenze per l'invio delle dichiarazioni, l'agenzia delle Entrate ha diffuso ieri un comunicato in cui si informa della volontà del Governo di prorogare gli adempimenti fiscali di prossima scadenza. Il sottosegretario all'economia, Molgora, ha ufficializzato nel corso di un incontro con il presidente del Cndcec, Siciliotti, la proroga dal 3 giugno al 10 luglio dei termini di presentazione dei modelli 730 e 770 e la proroga dal 30 luglio al 30 settembre dei termini di presentazione del modello Unico 2008.
In merito si rileva che lo slittamento del 730 riguarda solo l'invio telematico, ossia la spedizione da parte dei Caf e professionisti all'Agenzia, e non si parla, invece, della consegna agli intermediari: per i contribuenti rimane, dunque, fissa la data del 3 giugno.

E' prorogata, inoltre, anche la data per la comunicazione dell'opzione Irap che slitta al 31 ottobre 2008.

Il differimento dei termini è stato accolto favorevolmente sia dai commercialisti che dai consulenti del lavoro che affermavano a gran voce la necessità della proroga dati i tempi stretti per l'invio dovuti al ritardo con cui sono state diffuse le istruzioni e i software di riferimento agli operatori e alle novità fiscali giunte a ridosso delle scadenze.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 29 - Unico rimanda al 30 settembre - Cavestri - Criscione
ItaliaOggi, p. 38 - Fisco, una raffica di proroghe - Bartelli - Stroppa
Il Sole - 24 Ore, p. 29 - L'opzione Irap guadagna tempo - Morina
ItaliaOggi, p. 38 - Opzione Irap, tempo fino al 31 ottobre - Bongi

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lunedì, maggio 26, 2008

Enti di comodo al capolinea

Il 31 maggio 2008 scade il termine per le società di comodo che vogliono rinunciare alla loro veste di società commerciali per fruire di una tassazione ridotta. La delibera di scioglimento o trasformazione delle società di persone o di capitali, non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, o quelle che, a tale data, si trovano nel primo periodo d'imposta devono essere presentate entro la data indicata. Infatti, possono fruire della procedura agevolata di scioglimento o trasformazione le società che deliberano l'operazione entro il quinto mese successivo alla chiusura dell'esercizio, se coincidente con l'anno solare. Come sottolineato nella relazione tecnica al disegno di legge Finanziaria 2008, la consistente riduzione delle aliquote è finalizzata propria a incentivare lo scioglimento o la trasformazione di quelle società non operative che non hanno provveduto entro il precedente termine del 31 maggio 2007. Le aliquote delle imposte da versare, per l'anno 2008, sono passate dal 25 al 10% per la tassazione del reddito d'impresa e dal 10 al 5% per la distribuzione dei saldi attivi di rivalutazione monetaria. La differenza impositivia ha lo scopo di agevolare il maggior numero possibile di aziende rispetto al passato. A tal proposito, l'agenzia delle Entrate ha negato alle società di comodo che hanno deliberato lo scioglimento agevolato entro il 31 maggio 2007, di fruire delle aliquote di imposta sostitutiva stabilite con la Finanziaria 2008. Oltre che al regime fiscale agevolato, anche il notevole inasprimento della disciplina prevista dall'articolo 30 della legge 724/94 potrebbe indurre, ora, alcuni contribuenti ad abbandonare la battaglia con il Fisco.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 2 - Enti di comodo al capolinea - Ceroli - Marchegiani - Sabbatini
Il Sole - 24 Ore, p. 2 - Assegnazione immobili a doppia via - Ceroli - Marchegiani - Sabbatini

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Le donazioni in vita alzano l'aliquota della successione

Le donazioni in vita alzano l'aliquota della successione - 26/05/2008
Nella sentenza di Cassazione numero 12238/08, il Collegio giudicante ha deciso che l'aliquota da applicare alle successioni dev'essere calcolata tenendo conto delle donazioni che il de cuius ha effettuato quando era in vita. La liquidazione dell'imposta ad opera del Fisco coinvolge in modo fittizio (in quanto non verranno sottoposti a tassazione) i beni donati alla massa ereditaria, ai fini della determinazione delle aliquote da applicare per poi computare l'imposta sui beni relitti. In sintesi, il cumulo del relictum con il donatum ha il fine di determinare l'asse ereditario nella sua interezza per poi stabilire l'aliquota progressiva da adottare detraendo le quote dell'imposta già corrisposte attraverso le donazioni.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 5 - Le donazioni in vita alzano l'aliquota della successione - Bresciani

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L'assistenza fiscale con debiti e crediti ferma i modelli 770

Proprio a ridosso della data prevista per il termine dell'invio del modello 770/2008, da più parti (professionisti e sostituti d'imposta) si auspica una proroga. Ad oggi il termine di invio è fissato al 31 maggio che slitta al 3 giugno, ma a causa dell'affollarsi degli adempimenti e dei vuoti registrati nei programmi di controllo rilasciati dalla Sogei non si esclude la possibilità di un rinvio del termine. I Consulenti del lavoro indicano come nuova scadenza possibile la data del 10 luglio 2008. Il caso più eclatante che porta a richiedere uno slittamento dei termini di consegna si ha nel caso in cui, a seguito di assistenza fiscale, il sostituto d'imposta ha ricevuto un modello 730/4 da cui risulta che il dipendente ha un credito Irpef mentre il coniuge un debito. In queste circostanze, molti programmi di elaborazione delle paghe, automaticamente hanno trattenuto l'importo a debito indicato nel modello 730/4 e rimborsato quello a credito. L'operazione è stata registrata separatamente nell'anagrafica del dipendente da cui vengono desunti i dati per la stampa del modello 770. di conseguenza si viene a creare un'anomalia, perché facendo un controllo si evidenzia uno scarto in dichiarazione generato dalla presenza dell'importo rimborsato e quello trattenuto in assenza della barratura della casella "integrativo". Secondo la Sogei si tratta di un errore rilevante che richiede la conferma dei dati da parte di chi intende procedere comunque con la trasmissione. Per evitare l'errore si potrebbe agire in due modi: in maniera contabile, facendo una compensazione tra i due importi; oppure barrando una casella di frontespizio. La situazione non è però del tutto chiara e richiederebbe un intervento delle Entrate.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 27 - L'assistenza fiscale con debiti e crediti ferma i modelli 770 - Maccarone
Il Sole - 24 Ore, p. 27 - In ST le ritenute per differenza
Il Sole - 24 Ore, p. 27 - Il controllo delle addizionali sulla base biennale
ItaliaOggi, p. 42 - Proroga vicina per il 770 - Stroppa

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giovedì, maggio 22, 2008

Affitti e sconti, la forma del patto non è decisiva

Si torna sul contenuto della risoluzione 200/E/2008 del 16 maggio (interpretazione agenziale), rimarcando come il vantaggio fiscale (detrazione Irpef disposta dal "nuovo" articolo 16 del Tuir - "detrazioni per canoni di locazione") agli inquilini che versano l'affitto per la casa destinata ad abitazione principale spetti anche in vigenza di un contratto con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge che quel beneficio legittima, la n. 431/1998. Lo sconto Irpef (con effetto dal periodo d'imposta 2007, di conseguenza già in sede di Unico 2008 o 730/2008, per i redditi del 2007), ingloba pure il nuovo contratto, anche in mancanza della indicazione in esso della succitata legge o in presenza di citazione della vecchia normativa, che, cioè, ha preceduto la 431/98.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - Affitti e sconti, la forma del patto non è decisiva - Morina

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mercoledì, maggio 21, 2008

Trasparenza, perdite inefficaci

Le istruzioni al quadro RN si sono adeguate alle nuove regole, che vedono a partire da Unico 2008 l'impossibilità per i soci delle società trasparenti di compensare le perdite anteriori al regime con il reddito della partecipata. Fino allo scorso anno, invece, nel consolidato fiscale esisteva un divieto assoluto di apportare al gruppo perdite anteriori all'avvio del regime, mentre nella trasparenza l'impedimento era riferito solo alla partecipata trasparente e non ai suoi soci. A questi ultimi, infatti, era consentito abbattere il reddito attribuito dalla partecipata con proprie perdite pregresse, con possibilità di effettuare manovre elusive basate sull'allocazione delle società trasparenti presso società del gruppo con perdite altrimenti inutilizzabili. Con il Dl 223/06 questa facoltà è stata eliminata: quindi, a partire dall'esercizio iniziato successivamente al 4 luglio 2006, i risultati negativi maturati dai soci prima dell'avvio del regime non sono compensabili altro che per il reddito complessivo che eccede quello assegnato dalla partecipata. La disposizione riguarda solo le perdite maturate prima dell'avvio del regime, mentre restano interamente compensabili, anche con redditi di trasparenza, le perdite conseguite successivamente. Nelle istruzioni di Unico 2008 vengono inseriti ulteriori limiti all'utilizzo delle suddette perdite, derivanti sia da modifiche normative che da nuove istruzioni ministeriali. I nuovi limiti alla compensazione di perdite di società di persone da parte di soci di società di capitali non trovano, invece, ancora applicazione; esse scatteranno solo dall'esercizio 2008.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 35 - Trasparenza, perdite inefficaci - Gaiani

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martedì, maggio 20, 2008

Sull'esterovestizione contribuenti in difesa

In materia di esterovestizione, il Fisco sta lavorando in questi ultimi tempi per mettere a punto una linea d'attacco sulla sede di direzione effettiva di società operative di diritto estero facenti parte di gruppi multinazionali italiani. In altri termini, l'onere della prova dell'esistenza oltreconfine di una società spetta all'Amministrazione finanziaria nell'ipotesi di accertamento fondato sull'articolo 73, comma 3, del Tuir. L'onere si fonda sulla dimostrazione di elementi di prova di natura formale (mancanza di elementi oggettivi di radicamento sul territorio estero) e sostanziale (fatti incontrovertibili che comprovino l'assenza di autonomia giuridica, contrattuale e finanziaria). Per esempio, l'Amministrazione finanziaria stabilisce che si considerano residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno nel territorio dello Stato, in alternativa: la sede legale, cioè la sede sociale indicata nello statuto o atto costitutivo; la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale dell'attività (fissato per statuto ma anche in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato). In altri termini, in sede di confronto tra Fisco e contribuente è proprio l'esposizione di dati tangibili che, in sede di attacco, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, e, in sede di difesa, il contribuente deve addurre. Pertanto, ne consegue che l'Amministrazione finanziaria può considerare le società estere come "esterovestite" solo se si trova:
- in presenza di strutture di "puro artificio", nel senso chiarito in sede comunitaria;

- in mancanza di effettiva attività d'impresa;

- in assenza di idonea organizzazione funzionale di uomini e mezzi nello Stato di localizzazione delle società estere.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 41 - Sull'esterovestizione contribuenti in difesa - Mattia - Valente
Il Sole - 24 Ore, p. 41 - Dalla Corte Ue un ombrello alle imprese - S. Ma. - Pi. Val.

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giovedì, maggio 15, 2008

Ici, la promessa abolizione complica l'acconto

Tempo di calcoli sul tempo necessario per le modifiche delle procedure informatiche utili per il calcolo dell'Ici, per la stampa dei nuovi modelli di versamento e per la comunicazione da parte dei Comuni dell'entità della riduzione del gettito per la compensazione tramite trasferimento statale, nel caso la promessa dell'abolizione dell'Ici venisse attuata già a partire dal versamento dell'acconto in scadenza al 16 giugno. Caf, professionisti e contribuenti rimangono in attesa delle decisioni del Consiglio dei ministri, che si terrà la prossima settimana, per ricalcolare l'acconto per chi possiede ulteriori immobili. Considerando i tempi le procedure potrebbero dover essere aggiornate in 20 giorni. Nello stesso termine temporale dovrebbe essere estrapolata e comunicata dagli uffici tributi dei Comuni la previsione della riduzione del gettito Ici. Pertanto, nel caso dell'abolizione dell'Ici sulla prima casa già a partire dal 2008, è auspicabile una proroga del termine del versamento dell'acconto.

Fonti:
ItaliaOggi, p. 44 - Ici, la promessa abolizione complica l'acconto - Bonazzi

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Nuova Ires al primo test

Con la chiusura dei bilanci 2007 partono le verifiche sull'applicazione della nuova disciplina degli interessi passivi che sarà in vigore dal 2008. Secondo quanto disposto dalla Finanziaria di quest'anno, infatti, dopo i bilanci relativi al 2007, le società possono verificare la loro posizione reddituale in previsione dei vincoli alla deduzione degli oneri finanziari, e in presenza di situazioni di potenziale indeducibilità è possibile valutare gli interventi per correggere il rapporto reddito operativo-interessi passivi da cui dipende la deducibilità. Perciò, prima di archiviare definitivamente il capitolo relativo al bilancio appena approvato è opportuno che Srl e Spa facciano un rapido calcolo, con una simulazione della propria posizione fiscale, per vedere se già nello scorso esercizio, i nuovi limiti fossero stati in vigore cosa sarebbe successo. In tal modo, consulenti e responsabili finanziari potrebbero rendere noto all'imprenditore con anticipo eventuali problemi di indeducibilità e, allo stesso tempo, potranno pianificare interventi per individuare migliori forme di finanziamento di nuovi investimenti da attuare. Per effettuare i calcoli occorre avere a mente le regole fondamentali del test: la soglia di deduzione è pari al 30% del risultato operativo lordo e per il 2008 essa è ulteriormente maggiorata di un importo di 10.000 euro (5.000 per l'esercizio successivo). Gli interessi da confrontare con il test si quantificano al netto di eventuali interessi attivi. Confrontando gli oneri finanziari del bilancio 2007 con la soglia teorica di deduzione, si avrà un'indicazione di cosa attende la società per il modello Unico del prossimo anno e se sarà possibile sfruttare la riduzione dell'Ires al 27,5% o se lo sconto rischia di essere in tutto o in parte azzerato dal maggiore imponibile.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 31 - Nuova Ires al primo test - Gaiani
Il Sole - 24 Ore, p. 31 - Il rimedio per il gruppo passa dal consolidato - L. Ga.

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lunedì, maggio 12, 2008

Cessione d'azienda sindacabile dal Fisco

La sentenza di Cassazione numero 9950, depositata il 16 aprile scorso, sancisce il principio che nel trasferimento d'azienda - atteso che il prezzo della transazione sia il risultato della contrattazione delle parti interessate - il Fisco può rettificare la ripartizione contabile degli elementi che hanno contribuito a definire il corrispettivo. La Corte ha cioè ritenuto legittimo il sindacato di merito dell'Amministrazione finanziaria - che, ex articolo 39, comma 1, lettera d, del Dpr 600/73, può procedere ad accertamento analitico-induttivo ai fini delle dirette sostituendo al valore dell'immobile indicato in bilancio quello della stessa posta accertata in sede di applicazione dell'imposta di registro (qui risiede il passaggio cruciale della sentenza) - in ordine alle modalità adottate dall'acquirente per la ripartizione contabile del costo di acquisto del ramo d'azienda nelle diverse componenti.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 36 - Cessione d'azienda sindacabile dal Fisco - Strazzulla

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giovedì, maggio 08, 2008

Scioglimento allargato per le società di comodo

La circolare n. 9/E/2008 (par.7) offre un nuovo passaggio interpretativo in materia di scioglimento agevolato delle società di comodo, che si contrappone alla tesi espressa in precedenza dal Fisco tramite la circolare n. 25/E/2007. Si tratta di un mutamento di opinione non del tutto motivato che, comunque, ha consentito a molte società che lo scorso anno erano state escluse dall'allora normativa di rimettersi in gioco, accedendo al nuovo scioglimento con molti più vantaggi. L'unica condizione oggettiva richiesta è il test di operatività, che deve tener conto di due chiarimenti espressi nel citato documento 25/07, che possono condizionare il risultato. Pertanto, ora, le società interessate da una delle 17 cause di esclusione dalla disciplina delle società di comodo possono accedere allo scioglimento agevolato limitandosi a dimostrare che, in base al test di operatività, i ricavi presuntivi superano i componenti positivi del conto economico, non rilevando la circostanza che siano escluse dalla normativa delle società non operative. Le società che intendono disporre la messa in liquidazione o di trasformazione in società semplice devono decidere entro il 31 maggio 2008. Due sono gli elementi che a tal proposito devono essere valutati: gli eventuali mutamenti nella compagine societaria avvenuti dopo il 1° gennaio 2008 possono inibire l'agevolazione dello scioglimento solo in presenza dell'ingresso di nuovi soci; mentre, il semplice mutamento delle percentuali di partecipazione non pregiudica i vantaggi fiscali dell'operazione.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 30 - Scioglimento allargato per le società di comodo - Meneghetti

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mercoledì, aprile 30, 2008

Tasse più leggere, svolta elusiva

Nella risoluzione 177 del 29 aprile 2008 l'agenzia delle Entrate chiarisce che secondo l'articolo 37-bis del Dpr 600/73 è considerata elusiva la trasformazione di una società agricola per azioni in una società a responsabilità limitata se effettuata unicamente per rientrare nella tassazione in base al reddito agrario e, dunque, se l'operazione è volta esclusivamente a ottenere una riduzione d'imposta. Si tratta della possibilità data dall'articolo 1, comma 1093, della legge 296/06 che permette alle Srl, alle società di persone e alle coop, con i requisiti di società agricola (articolo 2 del Dlgs 99/94), di optare per la determinazione del reddito in base alle rendite catastali invece della più onerosa tassazione a bilancio. Nell'articolo si evidenzia, però, come il fatto che l'unica ragione di conseguire l'agevolazione fiscale non possa ritenersi una valida ragione economica che giustifichi l'operazione potrebbe portare alla condizione che nessuna agevolazione fiscale sarebbe legittimamente fruibile: in tutti i casi in cui i contribuenti si pongano nella condizione di poter legalmente fruire di agevolazioni fiscali le Entrate potrebbero ritenere elusive le operazioni da mettere in atto. Inoltre, si ritiene debole l'assunto che non considera una valida ragione economica il conseguimento del risparmio d'imposta poiché le valutazioni correlate a tale risparmio molto spesso condizionano le scelte imprenditoriali.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 32 - Tasse più leggere, svolta elusiva - Tosoni

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martedì, aprile 29, 2008

L'indennità di recesso è esclusa dall'Irpef

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 176 del 28 aprile 2008, risponde ad un quesito sulle somme percepite in caso di recesso del collaboratore dell'impresa familiare. Viene spiegato che il trattamento fiscale dell'impresa familiare non è assimilabile a quello dei redditi di partecipazione in società personali: l'impresa familiare ha natura individuale e la collaborazione all'azienda ha rilevanza meramente interna. A tal proposito si chiarisce che la somma pagata in caso di recesso del collaboratore non costituisce onere inerente all'attività dell'impresa e non può essere dedotta dal reddito del titolare. Conseguentemente, l'importo incassato dall'ex collaboratore non concorre a formare il suo reddito imponibile assoggettabile all'Irpef. La regola è valida anche in caso di conferimento in società dell'impresa familiare con liquidazione al collaboratore dei diritti di credito dallo stesso maturati.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 31 - L'indennità di recesso è esclusa dall'Irpef - Gaiani
ItaliaOggi, p. 39 - Recesso senza Irpef - Mazzei

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lunedì, aprile 28, 2008

Gerico con uscita di sicurezza

Dal momento che è stata diffusa la prima versione di Gerico 2008 si è completato, anche per quest'anno, il set di strumenti messi a disposizione dei contribuenti per verificare la loro posizione di congruità rispetto agli studi di settore in Unico 2008. I risultati appaiono sostanzialmente allineati a quelli del 2007, tranne qualche incremento riscontrato per il comparto delle farmacie e del settore del commercio al dettaglio di capi di abbigliamento. Le novità del nuovo software sono state rilasciate dall'agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa dello scorso 24 aprile. A prima vista appare evidente la rivisitazione della parte grafica del software dedicata alla sintesi dei calcoli, mentre sostanzialmente invariate appaiono le schermate destinate alla raccolta dei dati. Riguardo all'analisi della normalità, la procedura consente di segnalare le possibili giustificazioni riguardo le situazioni anomale proposte dal programma e, allo stesso tempo, è stata inserita una "forzatura" che permette di modificare il calcolo effettuato dalla procedura nel caso in cui si ritenga di poter meglio esprimere la particolare situazione del contribuente. Esistono, però, ancora delle carenze: nessun intervento di trasparenza è stato fatto in relazione al blocco base di Gerico, mantenendo inalterata quella "reticenza" di fondo che ancora oggi risulta incolmabile.

Fonti:
Il Sole-24 Ore, p. 29 - Gerico con uscita di sicurezza - Ranocchi - Valcarenghi
Il Sole-24 Ore, p. 29 - Beni strumentali, possesso decisivo - Deotto - Gavelli
ItaliaOggi, p. 32 - Gerico avvia le società di comodo - Liburdi
ItaliaOggi, p. 33 - Ricavi in crescita con Gerico 2008 - Bongi

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Derivazione in cerca di princìpi

Solo con il recepimento delle direttive europee in materia di bilancio si potrà completare anche in Italia il processo di revisione della disciplina di determinazione del reddito d'impresa per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, processo iniziato con il Dlegs n. 38 del 2005. Quest'ultimo, infatti, non aveva contemplato in modo organico tutte le casistiche e implicazioni scaturenti dall'applicazione degli Ias e così sia il Fisco che i contribuenti si sono trovati nel dover determinare le imposte dei bilanci 2005 e 2006 senza un indirizzo chiaro e con la necessità da parte di questi ultimi di presentare numerosi interpelli per regolare le differenti fattispecie. Proprio a causa dei continui disallineamenti tra le regole di bilancio e quelle fiscali si è accentuato il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio ad opera del legislatore di fine anno. In particolare, si è cercato di puntare l'attenzione sul riconoscimento dei criteri di qualificazione, classificazione in bilancio e imputazione temporale civilistici anche in deroga alle disposizioni del Tuir. Tuttavia, il legislatore non entra nel merito e non fornisce indicazioni precise su questi concetti, con la conseguenza che la norma può essere diversamente interpretata e adattata.
La via intrapresa con la Finanziaria 2008 non porta ad una automatica cancellazione dei principi che hanno regolato il reddito d'impresa fino ad oggi, ma segna, piuttosto, l'inizio di un necessario processo di aggiornamento delle regole fiscali che devono essere adeguate ai nuovi principi di redazione del bilancio al fine di gestire le differenze che esistono tra criteri di contabilizzazione dei fatti aziendali e la loro rilevanza fiscale.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 36 - Derivazione in cerca di princìpi - Da Re - Spagnol
Il Sole - 24 Ore, p. 36 - I dati contabili rimettono in gioco il ruolo dei controlli - Crovato
Il Sole - 24 Ore, p. 36 - Verso l'avvio al doppio binario - Spagnol
Il Sole - 24 Ore, p. 36 - Le voci Irap vanno riclassificate - Bonardi

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mercoledì, aprile 23, 2008

Le società di comodo guardano a Unico

Le imprese che non superano, per l'esercizio 2007, il test di operatività e non rientrano in cause di esclusione automatica dalla disciplina sulle società di comodo, hanno sino al 30 aprile per l'invio degli interpelli di disapplicazione, al fine di ricevere risposta entro la scadenza di Unico 2008.
L'ottenimento della disapplicazione nel 2006, con istanza basata su circostanze oggettive che non hanno subito modificazioni, sottrae dall'invio di un nuovo interpello, ricadendo nell'esclusione automatica di cui sopra (disposta dal provvedimento 14 febbraio, che recepisce le novità della legge finanziaria 2008 in materia).

La richiesta può ancora essere ipotizzata in tre casi:

immobiliari di gestione che percepiscono canoni inferiori alla soglia di legge. Un valido motivo può risiedere nella circostanza che i fabbricati sono stati acquistati con contratti di locazione già in essere e con canoni che non si è in grado di modificare sino a scadenza;

imprese in liquidazione che non prevedono di chiudere la relativa procedura entro luglio 2009. Una valida ragione perché si apra la strada dell'interpello sta nel fatto che non si ritiene di poter usufruire della nuova esclusione automatica in presenza di difficoltà che impediscono di cancellare la società entro il termine per Unico del prossimo anno, come cedere a prezzi convenienti i beni aziendali o trovarsi in trattative con i creditori per un concordato stragiudiziale;

infine, società che non hanno possibilità di avviare l'attività per cause esogene.

Sono esclusi dalla disciplina i contribuenti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore (stante che la posizione di congruità e coerenza si potrà conoscere solo alla disponibilità del software Gerico), i quali ricadono - in base alle regole dettate dal richiamato provvedimento dell'Agenzia fiscale 14 febbraio 2008 - in una oggettiva condizione di disapplicazione per il periodo di imposta 2007 (Unico 2008) e in una causa di esclusione dal periodo d'imposta 2008 in avanti.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 29 - Gli studi saranno l'ago della bilancia - Deotto

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giovedì, aprile 17, 2008

Plusvalenze, regole omogenee

Dalla versione definitiva della relazione di accompagnamento al Dm 2 aprile 2008, che ha definito la nuova percentuale di imponibilità di dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate, emerge che questa nuova percentuale si applica anche alle società di persone. Nella prima versione della suddetta relazione, di accompagnamento al decreto del ministero dell'Economia, emergeva che la percentuale del 49,72% di dividendi e plusvalenze su partecipazioni qualificati come imponibili si sarebbe dovuta applicare solo a quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in soggetti Ires. A quelle derivanti dalla cessione di società di persone residenti in Italia, invece, si sarebbe continuato ad applicare la quota di esenzione del 60%. La nuova versione cancella ogni riferimento ai soggetti Ires ed evidenzia che la percentuale di imponibilità del 49,72% deve ritenersi applicabile anche alle cessioni di partecipazioni che riguardano società di persone e non solo società di capitali.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 30 - Plusvalenze, regole omogenee - Piazza

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I dividendi si allineano all'Irpef

Per effetto del decreto 2 aprile, dividendi e plusvalenze percepiti da persone fisiche non imprenditori residenti in Italia che provengono da partecipazioni qualificate in società soggette all'Ires subiranno tassazione nei limiti del 49,72 per cento del loro ammontare. Questa nuova percentuale di imponibilità - applicabile a dividendi formati con utili prodotti dalla società dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2007 ed a plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2009 - sostituisce quella attuale, pari al 40 per cento, garantendo la neutralità dell'Ires per il socio con aliquota marginale Irpef del 43 per cento.

Le soglie oltre le quali una partecipazione posseduta in una società si definisce "qualificata" sono (articolo 67, comma 1, lettera c del TUIR):

- per i titoli non quotati, le partecipazioni che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 per cento;

- per i titoli quotati, le partecipazioni che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabile in assemblea ordinaria superiore al 2 per cento o una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 35 - I dividendi si allineano all'Irpef - Piazza
ItaliaOggi, p. 38 - Dividendi, società al monitoraggio - Liburdi

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lunedì, marzo 17, 2008

Prova testimoniale nel processo tributario?

Pur vigendo nel processo tributario il divieto di ammissione della prova testimoniale, posto dal decreto legislativo 546/92 (articolo 7), è consentito che le dichiarazioni rese da terzi al Fisco trovino ingresso, a carico del soggetto accertato, con il valore di prova proprio degli elementi indiziari. Questi, che soli non sarebbero idonei a costituire il fondamento della decisione, possono invece concorrere a formare il convincimento del giudice.
Analogamente, però, va riconosciuto al contribuente lo stesso potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, dal valore probatorio identico. E' in tal modo che si attuano concretamente i postulati del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, garantendo il principio della parità delle armi processuali e, nel contempo, l'effettività del diritto di difesa.

A stabilire ciò, ispirandosi a un recente orientamento della giurisprudenza di Cassazione (sentenza 450/08) che si è andato consolidando a partire dalla decisione n. 11221/07 emessa dai giudici di Piazza Cavour, è la Commissione tributaria della provincia di Lecce nella pronuncia 771/1/07 del 29 febbraio 2008.

Il Sole - 24 Ore, p. 37 - L'atto notorio fa fede nel contenzioso - Sacrestano

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lunedì, marzo 10, 2008

Trust misto con trattamento fiscale sdoppiato

Nella risoluzione n. 81 del 7 marzo 2008 l'agenzia delle Entrate afferma che nel trust misto il reddito accantonato è tassato direttamene in capo al trust, mentre il reddito attribuito ai beneficiari concorre a formare l'imponibile di questi ultimi.
Si ricorda che il trust può essere del tutto "opaco" (non distribuisce proventi), del tutto "trasparente" (riversa i redditi su color che sono nominati beneficiari) o "misto".
Quest'ultimo caso si concretizza quando, ad esempio e come nel caso esaminato nella risoluzione, l'atto istitutivo prevede che parte del reddito del trust sia destinata ad incrementare il fondo di donazione del trust e parte del reddito sia attribuita ai beneficiari.

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mercoledì, febbraio 06, 2008

Regimi a confronto: minimi o forfettino?

La circoiare 7 delle Entrate, diffusa il 28 gennaio, chiarisce, in alcuni sui punti, in quali casi e come si possa transitare dal regime delle nuove iniziative, disciplinato dalla legge 388/2000, all'altro dei "minimi", introdotto con legge 244/2007, sempre che il contribuente non opti per il regime normale con contabilità ordinaria o semplificata.
La regola
è che il passaggio dal regime delle nuove iniziative sia sempre possibile. Viceversa, anche un solo anno trascorso applicando il regime dei minimi preclude l'accesso al regime delle nuove iniziative. La differenza sostanziale tra i due, sotto il profilo della tassazione, sta nella misura dell'imposta sostitutiva: per i minimi essa è pari ai 20%.

Inoltre, sempre per i minimi sono deducibili dal reddito anche i contributi previdenziali. Il regime delle nuove iniziative non prevede l'esonero Irap, che, tuttavia, rappresenta un onere contenuto data la presenza della deduzione forfetaria. Il trattamento Iva
è, pure, profondamente diverso, nel senso che il regime dei minimi è fuori campo Iva, con conseguente indetraibilità dell'Imposta sull'acquisto. Il che può aumentare la convenienza della sua scelta solo per dettaglianti e simili, i quali possono mantenere inalterati i prezzi al cliente finale, trattenendo l'importo equivalente all'Iva. I contribuenti minimi sono, infine, esclusi dagli studi di settore, non anche i contribuenti soggetti al regime delle nuove iniziative.

Il Sole – 24 Ore, p. 29 – Dai vecchi regimi più convenienza rispetto ai minimi - Odorizz
ItaliaOggi, p. 39 – Avviso ai minimi: la contabilità è meglio tenerla - Bongi
Il Sole – 24 Ore, p. 29 – Ma il vero stop è in circolare – T. MOR.

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venerdì, dicembre 21, 2007

Calcio, scatta la trasmissione telematica di tutti i contratti

Con un provvedimento datato 18 dicembre 2007, il direttore dell’agenzia delle Entrate dà attuazione al decreto Visco-Bersani che obbliga le società sportive di calcio che partecipano ai campionati nazionali di serie A, B, C1 e C2 a inviare all’Anagrafe fiscale una copia dei contratti di prestazione degli atleti, comprese le sponsorizzazioni.

Le informazioni relative alla stagione sportiva 2006/2007 andranno inviate dai club entro il 30 aprile 2008, utilizzando la casella di posta dc.acc.contratticalcio@pcert.agenziaentrate.it.

A garanzia della provenienza e della responsabilità del contenuto della comunicazione, su ogni messaggio inviato deve essere apposta la firma digitale del legale rappresentante della società sportiva o di un’altra persona delegata.

ItaliaOggi, p. 45 – Calcio, i contratti in rete - Gorret

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lunedì, dicembre 17, 2007

Bonus aggregazioni negato se il controllo è unitario

L'agenzia delle Entrate precisa, nella risoluzione n. 374 del 14 dicembre, che la fusione tra
due società controllate dalle medesime persone fisiche, anche se non legate tra loro da rapporti di parentela, non può beneficiare del bonus aggregazioni. L'Agenzia ha respinto la richiesta di applicazione del bonus avanzata dall'istante per mancanza di indipendenza delle due società. Infatti, secondo il Fisco, il caso prospettato violerebbe lo spirito della previsione agevolativa che consiste nel promuovere l'integrazione di società totalmente autonome.
Questo effetto viene a mancare dato che l'85% del capitale sociale delle due società è detenuto dalle stesse persone.

Il Sole 24-Ore p. 35, -Fusioni senza premio se il controllo è unico - Lovecchio
ItaliaOggi p.40, - Fusioni, l indipendenza paga - Montemurro - Colaneri

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giovedì, ottobre 18, 2007

Lo studio associato non protegge il professionista dalle rimesse in conto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20858 del 5 ottobre 2007, ha bocciato il ricorso presentato da un professionista (odontoiatra) il cui reddito era stato elevato per via dei versamenti fatti sul suo conto e della moglie, a prescindere dal reddito dello studio.
Il principio di diritto che i giudici hanno voluto ribadire è quello secondo il quale il far parte di uno studio associato non mette al riparo il professionista, davanti agli occhi del Fisco, da eventuali altre attività svolte. Infatti, l'Amministrazione finanziaria può sommare tutti i redditi basandosi sui conti correnti bancari. Cioè, può elevare il reddito sommando le diverse entrate a quelle dello studio. Spetta al contribuente provare, eventualmente, di non aver svolto lavoro autonomo per proprio conto.

ItaliaOggi, p. 36 Studi associati, non fanno scudo - Alberici

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venerdì, settembre 28, 2007

Prova diabolica per i servizi blacklist

La disposizione che prevede di separare l’indicazione (righi RF33 e RF55 di Unico 2007) dei costi sostenuti con imprese in Stati black list è stata estesa anche alle prestazioni di servizi dal comma 12-bis dell’articolo 110 del Tuir, introdotto dal Dl 262/06. Tuttavia, l’inadempimento non comporta l’indeducibilità del costo ma una sanzione amministrativa.
In caso di verifica i contribuenti dovranno dimostrare sia che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, sia che, per la natura delle prestazioni, queste non potevano essere svolte se non da un professionista che opera in quel determinato territorio (!).

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giovedì, luglio 12, 2007

GERICO si aggiorna

Il sottosegretario Alfiero Grandi, al question time che si è tenuto ieri in Commissione Finanze, ha annunciato che saranno effettuati a breve aggiornamenti al software Gerico, che consentiranno ai contribuenti di avere immediato riscontro delle nuove soglie di adeguamento ai ricavi minimi ammissibili o puntuali depurati dagli Ine 2006. Il software aggiornato proporrà direttamente al contribuente il livello di adeguamento alla nuova soglia di ricavi o compensi, derivante dal confronto previsto dal decreto ministeriale del 4 luglio scorso.

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giovedì, luglio 05, 2007

Trattamento fiscale dei terreni: si torna all'antico!

L’emendamento al disegno di legge 1485 che è stato già approvato al Senato, annulla le disposizioni per lo scorporo delle aree sottostanti i fabbricati strumentali, riportando all’applicazione delle regole precedenti, secondo le quali il costo di questo tipo di aree tornerà ad essere totalmente deducibile ai fini della determinazione delle quote di ammortamento.
Riguardo la quantificazione della quota parte di costo delle aree inclusa nel canone di leasing, nel caso in cui l’area sia stata acquistata autonomamente dalla società di leasing, il Ministero dell’Economia ha stabilito che sarà il conduttore a stabilire la quota di costo, rapportando il costo dell’area con il costo complessivo sostenuto dalla società di leasing. Lo stesso criterio si applica anche per il lease back.

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venerdì, giugno 29, 2007

Cancellato il Comitato consultivo per le norme antielusive

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40 di ieri, in ottemperanza delle disposizioni della manovra correttiva della scorsa estate per il contenimento delle spese dell’Amministrazione nell’ambito degli organi collegiali, decreta la soppressione del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive.

Le istanze d’interpello - ex articolo 21, comma 9 dellalegge 413/91 - dovranno essere decise dalla Direzione centrale Normativa e contenzioso. In considerazione del fatto che è stata tolta la possibilità di richiedere il parere al Comitato in caso di silenzio della direzione centrale dopo 60 giorni dall’istanza, si rileva che non è stato fissato un termine entro cui i pareri dovranno essere emanati.

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giovedì, giugno 21, 2007

Rilevanza penale del trust

L’autore esamina l’istituto del Trust dal punto di vista tributario, dal momento che recentemente è stato disciplinato in tale ambito (articoli 44, comma 1, lettera g-sexies, e 73 del Tuir) e non ancora in maniera completa in quello civile.

Dal punto di vista penale può dare serie conseguenze solo nel caso sia fittizio o simulato, ovvero in caso di “sham-trust”. In capo ai soggetti, come i consulenti tra cui i commercialisti, che eventualmente avranno preso parte al Trust, potranno essere prese misure sanzionatorie. In particolare i casi sono due:

  • se si siano prestati alla costituzione di trust che mascherano attività di riciclaggio o di impiego di denaro proveniente da delitto, i professionisti incapperanno in pesanti sanzioni amministrative;
  • se il trust è regolare si opera la distinzione tra trust “opachi” (considerati soggetti passivi d’imposta) e trust “trasparenti” (con individuazione dei beneficiari), i primi configurano reati tributari e per i secondi i reati fiscali saranno riferibili solo ai beneficiari.

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venerdì, marzo 30, 2007

Società di comodo - istanza di interpello - documentazione integrativa

Ci preme segnalare a tutti gli interessati dalla normativa sulle società non operative, un comportamento dell'Agenzia Entrate che se sarà adottato come "metodo di lavoro" creerà non pochi problemi ai contribuenti ed ai professionisti che li assistono: questa mattina è giunta in Studio la prima risposta dell'Agenzia Entrate ad uno degli interpelli presentati dal nostro Studio per giustificare la disapplicazione della normativa sulle società non operative ai sensi dell'art. 30 comma 4-bis, L. 724/94 combinato con l'art. 37-bis comma 8 del DPR 600/73.

Aldilà della sorpresa rispetto all'inattesa tempestività dell'Agenzia (l'interpello è stato presentato lo scorso 14 marzo), quando da molte parti si paventava la congestione degli uffici, la predisposizione di task force nominate ad hoc per smaltire l'enorme mole di interpelli e così via, abbiamo ben presto compreso che non si trattava di una risposta all'istanza presentata, ma bensì di una richiesta di documentazione integrativa, che ai sensi dell'art.1 comma 7, DM. 19 giugno 1998 n. 259 sospende il termine di 90 giorni per l'emanazione del provvedimento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate fino al giorno di ricezione della documentazione.

Estrema attenzione va dunque posta nel considerare come termine utile per presentare l'istanza i 90 gg. dal 31 luglio 2007 o anche dal 15 giugno, in quanto una richiesta di documenti come quella pervenutaci oggi può, a tutti gli effetti, spingere fuori termini il contribuente.

Inoltre segnaliamo che la documentazione richiesta non è nemmeno di immediata produzione, in quanto l'Agenzia chiede, oltre "al prospetto di calcolo da cui risultino le modalità di determinazione dello stato di non operatività della società":
  • ogni informazione relativa alle strategie, all'andamento, alle prospettive reddituali e temporali della liquidazione;
  • le azioni sino ad ora compiute per portare a compimento la fase di liquidazione.

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lunedì, marzo 05, 2007

Rilevanza del giudicato esterno: la Cassazione frena

Nella sentenza n. 2438 del 5 febbraio 2007 della Cassazione, viene affermato che una sentenza passata in giudicato con riferimento all’Iva non può far stato nell’analogo procedimento relativo alle imposte dirette.
La rilevanza del giudicato esterno, che era stata stabilita per il contenzioso fiscale nella pregressa sentenza n. 13916 del 2006 della stessa Cassazione, nel caso oggetto della pronuncia è stata reputata non applicabile, poiché anche se si tratta delle stesse parti e delle stesse questioni di diritto riguarda differenti imposte.

Questa interpretazione merita un'attenta riflessione, perchè se applicata in maniera "superficiale" può dare adito a sentenze in netto contrasto tra loro. Si possono facilmente immaginare scenari nei quali considerare completamente autonomi due giudizi solo in quanto afferenti due imposte diverse porti a conclusioni palesemente illogiche.
Si pensi a contenzioso riguardante fittizietà del trasferimento di residenza a fini di imposte dirette e indirette. Sarebbe immaginabile un contribuente residente "a metà", ovvero residente a fini delle imposte dirette e non residente per le indirette, o viceversa?

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