giovedì, novembre 13, 2008

Notifiche fiscali, effetto immediato per le variazioni della residenza

Le notifiche eseguite nella vecchia dimora non sono valide dal giorno del trasferimento della residenza. Queste conclusioni di Cassazione, n. 26542 del 5 novembre 2008, derivano dall'applicazione dei principi dettati dalla Corte costituzionale nella pronuncia 360 del 2003. Per effetto di tale decisione, e ai fini delle notificazioni, le variazioni dell'indirizzo del contribuente hanno validità immediata, dal momento stesso dell'avvenuta variazione anagrafica, non dal sessantesimo giorno successivo (come prevedeva l'articolo 60 del dpr n. 600/73).

Fonti:
ItaliaOggi, p. 48 - Notifiche fiscali, effetto immediato per le variazioni della residenza - Fuoco

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mercoledì, novembre 12, 2008

Regole Cfc all'estero su estero

L'interpellante, una società italiana controllante di una società commerciale svizzera, chiede alle Entrate - risoluzione 427 del 10 novembre - la disapplicazione della tassazione per trasparenza degli utili prodotti dalle partecipate con domicilio in territori della black list (articolo 167 Tuir). La controllata estera distribuisce prodotti che acquista e rivende sempre al di fuori del territorio svizzero, avvalendosi di una struttura organizzativa nel Paese di residenza, ma senza alcuna reale interrelazione con esso. L'Amministrazione finanziaria non consente la disapplicazione del regime "Cfc" (Controlled foreign companies) per le società dei paradisi fiscali che svolgono attività "estero su estero". La controllata, che ha ottenuto attraverso un ruling con il Fisco svizzero un regime fiscale privilegiato assimilabile a quello delle società "ausiliarie" indicate nel decreto ministeriale 21 novembre 2001 (black list), va ricompresa tra i soggetti esteri sottoposti al regime delle Cfc.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 34 - Regole Cfc all'estero su estero - Gaiani
ItaliaOggi, p. 42 - Non basta l'organizzazione per superare le cfc - Felicioni

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mercoledì, settembre 03, 2008

Paradisi fiscali meno attraenti

Dal ministero dell'Interno arrivano notizie confortanti: negli ultimi tre anni diminuisce il numero di coloro che si iscrivono all'anagrafe estera. I dati aggiornati al 26 agosto scorso, evidenziano un minor numero di iscritti all'Aire (l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, istituita nel 1990) sia nel 2006 che nel 2007 e il trend sembra confermato anche per quest'anno: nei primi otto mesi del 2008 gli iscritti sono stati 140.177. Questi soggetti saranno comunque oggetto di attenti controlli da parte dei Comuni e dell'agenzia delle Entrate, visto che la manovra estiva (Dl 112/2008) ha intensificato la lotta all'evasione anche nei loro confronti. I Comuni, quindi, devono controllare che il cambio di residenza sia effettivo, ricevendo in cambio il 30% delle imposte riscosse in più. La collaborazione chiesta ai municipi serve proprio per alzare un velo sulle migrazioni oltreconfine degli italiani che vogliono frodare il Fisco. Due sono le novità introdotte dalla manovra d'estate. Per ogni iscrizione all'Aire, il Comune deve confermare all'agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla richiesta, che il cittadino ha effettivamente cessato la residenza in Italia e il Comune deve prolungare la vigilanza per i successivi tre anni. Inoltre, in sede di prima attuazione, la vigilanza dei Comuni e delle Entrate va esercitata anche nei confronti dei cittadini che hanno chiesto l'iscrizione all'Aire dopo il 1° gennaio 2006.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 25 - Paradisi fiscali meno attraenti - Manganaro
Il Sole - 24 Ore, p. 25 - La registrazione non esclude gli accertamenti - Malinconico
Il Sole - 24 Ore, p. 25 - L'emulazione alimenta l'infedeltà - Simonelli

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giovedì, luglio 31, 2008

Ammesse le dichiarazioni raccolte dal contribuente

Nella sentenza della Ctr pugliese, la 63/1/08, hanno assunto decisivo rilievo le deposizioni di 24 dipendenti delle ditte appaltatrici presentate dal difensore di un'impresa (raccolte ai sensi dell'articolo 391-ter del Codice di procedura penale nel corso dell'istruttoria del procedimento penale) che ricorreva contro la rettifica della dichiarazione da parte delle Entrate sulla base di un Pvc della Guardia di Finanza. Nel processo tributario, dunque, è possibile provare l'effettività di operazioni ritenute fittizie dall'agenzia delle Entrate con le dichiarazioni di aver effettivamente eseguito i lavori in favore dell'appellante da parte dei dipendenti dell'impresa appaltatrice. Secondo il principio della parità delle armi tali dichiarazioni sono apprezzate nel processo tributario alla stregua di quelle raccolte dai verificatori del Fisco. La sentenza riguardava il recupero a tassazione dei costi indeducibili, perché ritenuti relativi ad operazioni inesistenti, in quanto le ditte appaltatrici della contribuente non erano state rinvenute presso le proprie sedi e, dunque, erano state ritenute delle "cartiere".

Fonti:
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 5 - Ammesse le dichiarazioni raccolte dal contribuente - Carnimeo

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giovedì, luglio 24, 2008

Il giudizio Ue trascina i tempi d'accertamento

La bocciatura Ue per le misure di condono adottate dal Governo nel 2002 potrebbe avere ricadute sulla proroga di due anni dei termini dell'accertamento per chi non ha aderito al condono o ha presentato un'istanza ritenuta non regolare dall'Ufficio. Gli accertamenti del Fisco effettuati in virtù della proroga biennale dopo il termine di decadenza potrebbero essere ritenuti illegittimi dai giudici tributari e, dunque, essere annullati. Nell'articolo vengono esaminate le conseguenze della bocciatura Ue su tutti i tempi degli accertamenti in merito al condono 2002.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 27 - Il giudizio Ue trascina i tempi d'accertamento - Portale

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martedì, luglio 22, 2008

Prove testimoniali nei processi fiscali

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 208/12/2007 depositata il 2 aprile scorso, ha ribadito la legittima acquisizione delle dichiarazioni di terzi raccolte dalla Guardia di Finanza nell'ambito tributario. Anche se nel processo tributario è vietato, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 546/1992, l'utilizzo della prova testimoniale, è comunque consentita l'acquisizione di queste dichiarazioni che dovranno, comunque, essere confermate da altre prove certe e precise. A riguardo, la stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 18/2000) aveva affermato che le dichiarazioni rese da terzi possono legittimamente essere considerate in un contesto generale di valutazione di tutti gli indizi che possono concorrere al libero convincimento del giudice. Interpretazione recepita anche da altra recente decisione della Cassazione tributaria (sentenza n. 10261/2008) che conferma la natura non testimoniale di tali dichiarazioni.

Fonti:
ItaliaOggi, p. 46 - Prove testimoniali nei processi fiscali - Fuoco

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lunedì, luglio 14, 2008

Con il contraddittorio il contribuente gioca d'anticipo

L'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha diffuso la circolare n. 4/2008 in merito agli studi di settore ed alla tutela del contribuente. Il documento evidenzia il momento del contraddittorio come fondamentale sia per superare le presunzioni matematico-statistiche su cui poggiano gli studi di settore sia per avere più armi a disposizione contro l'atto di accertamento del Fisco. Il contraddittorio è un diritto del contribuente cui corrisponde l'obbligo dell'Amministrazione di mettere l'accertato nelle condizioni di intervenire nel procedimento tributario. In merito, il delegato alla fiscalità del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Roberto D'Imperio, spiega che l'Amministrazione prima di emettere l'atto d'accertamento "non solo dovrà indicare nella motivazione le ragioni che l'hanno portata a disattendere le eccezioni del contribuente ma dovrà anche chiarire le ragioni per cui ha fatto ricorso a questa metodologia induttiva: che si può attivare solo nel caso di gravi incongruenze tra quanto dichiarato e quanto rettificato in base agli studi". Dunque, si ritiene essenziale presenziare al contraddittorio e curarne la qualità. Infatti, il contribuente che rifiuti il contraddittorio pensando di rimandare la difesa davanti al giudice tributario rinuncia ad una serie di strumenti per la contestazione.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 21 - Con il contraddittorio il contribuente gioca d'anticipo - V.M.
Il Sole - 24 Ore, p. 21 - Studi, accelera il federalismo - Criscione

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venerdì, luglio 11, 2008

Agenzie fiscali, atti non impugnabili

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1320/08) ha chiarito che i documenti di prassi delle agenzie fiscali con cui si interpretano norme tributarie, anche se contengono una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono un parere non vincolante per il contribuente, non impugnabili, pertanto, né avanti al giudice amministrativo, non essendo atti generali di imposizione, né avanti al giudice tributario, in quanto non sono atti di esercizio di potestà impositivo. Nello stesso senso la sentenza n. 23031/2007 delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione.

Fonti:
ItaliaOggi, p. 38 - Agenzie fiscali, atti non impugnabili - Paladino

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martedì, luglio 08, 2008

Sì alla "motivazione unica"

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14814 del 4.6.08, hanno chiarito che il giudice tributario può adottare un'unica motivazione per decidere più cause tra loro connesse, purché la motivazione utilizzata per relationem riproduca i contenuti sostanziali della pronuncia in modo da essere oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della controversia che è sub iudice. Secondo i giudici di legittimità, la motivazione per relationem è nulla se è pronunciata in un unico processo - in caso di litisconsorzio necessario - ovvero se il processo viene sospeso in attesa della decisione del procedimento connesso.
Ai rimedi previsti dal legislatore (riunione dei procedimenti connessi o sospensione del giudizio dipendente) si aggiunge, dunque, quello eccezionalmente consentito dalla giurisprudenza dell'adozione della motivazione per relationem, sempre che le parti possano rendersi conto delle ragioni che stanno alla base della decisione.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 29 - Sì alla "motivazione unica" - Ser.Tro.

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lunedì, giugno 16, 2008

Termini più lunghi per i ricorsi tributari

La Cassazione, con la sentenza 12185 del 2008, afferma che il termine dei trenta giorni per il deposito del ricorso in Commissione tributaria per la costituzione in giudizio decorre dalla data del ricevimento del ricorso da parte del destinatario, spedito dal ricorrente o dall'appellante tramite servizio postale. La sentenza muove dal ricorso di una contribuente che eccepiva il vizio procedurale dell'intempestivià della costituzione in giudizio da parte dell'Ufficio in ogni grado del processo di impugnazione della verifica Iva che aveva intentato e che vedeva il ribaltamento in appello della sentenza di primo grado in suo favore. Con la pronuncia in oggetto la Corte asserisce il contrario di quanto sostenuto nel pregresso dalla giurisprudenza di legittimità che indicava che il termine decorresse dalla data di spedizione della raccomandata. A legittimare la nuova decisione è l'articolo 16, comma 5, del decreto sul contenzioso fiscale che stabilisce che in caso di notifica a mezzo posta questa "si considera fatta" al momento della spedizione ma che i termini decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 6 - Termini più lunghi per i ricorsi tributari - Strazzulla

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sabato, giugno 14, 2008

IRAP e PROFESSIONISTI: Circolare 45/E del 13 giugno 2008

Certi che l'argomento sia di particolare interesse in vista delle valutazioni per il prossimo 16 giugno (scadenza del 1° acconto IRAP 2008), pubblichiamo la CIRCOLARE N. 45/E - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso diffusa lo scorso 13 giugno 2008 e avente ad oggetto "IRAP - assoggettabilità all’imposta degli esercenti arti e professioni – giurisprudenza della Corte di cassazione – istruzioni operative" (Fonte Agenzia delle Entrate - http://www.agenziaentrate.it/)

1. PREMESSA
2. PRASSI AMMINISTRATIVA
3. GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
4. LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 21203 DEL 5 NOVEMBRE 2004
5. LE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2007 E DEL 2008
5.1. Legittimità costituzionale dell’IRAP applicata ai lavoratori autonomi
5.2. Necessità dell’autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettamento a IRAP
5.3. Nozione di autonoma organizzazione
5.4. Elementi che individuano l’autonoma organizzazione
5.4.1. Impiego, in modo non occasionale, di lavoro altrui
5.4.2. Utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l’esercizio dell’attività
5.5. Modalità per l’individuazione dell’autonoma organizzazione
6. PROFESSIONISTI ISCRITTI AD UN ALBO PROFESSIONALE
7. ATTIVITA’ D’IMPRESA
8. ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL’ATTIVITA’
9. L’ASSENZA DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE PUÒ ESSERE FATTA VALERE SOLO NEL RICORSO
10. ONERE DELLA PROVA
11. EFFETTI PRECLUSIVI DEL CONDONO
12. CONCLUSIONI

1. PREMESSA
Con la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 la Corte costituzionale ha dichiarato che l’assoggettamento all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) “del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, è … pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva … essendo, in entrambi i casi, l’idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova
ricchezza prodotta ...”.
Tuttavia la Corte costituzionale, mentre ha ritenuto l’elemento organizzativo connaturato alla nozione di impresa, ha precisato che “… è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui”.
L’accertamento di tale condizione, “in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto …” da verificare caso per caso.
A seguito della pronuncia della Corte costituzionale si è posto il problema di individuare per i lavoratori autonomi la nozione di attività autonomamente organizzata.

2. PRASSI AMMINISTRATIVA
Con circolare n. 141/E del 4 giugno 1998 l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina dell’IRAP, specificando, in particolare, che all’imposizione della stessa non sono attratte quelle attività che, pur potendosi astrattamente ricondurre all’esercizio di arte o professione, non sono esercitate mediante un’organizzazione autonoma da parte del soggetto
interessato, come ad esempio l’attività di collaborazione coordinata e continuativa, all’epoca normativamente inquadrata nell’ambito del lavoro autonomo.
Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001, con risoluzione n. 32/E del 31 gennaio 2002, è stato confermato che l’autonomia organizzativa sussiste tutte le volte in cui si è in presenza di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1 (all’epoca, articolo 49, comma 1) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mentre restano escluse, ad esempio, le attività svolte
occasionalmente. In essa è stato poi sottolineato come l’esistenza, pur minima, del requisito dell’organizzazione sia una connotazione tipica del lavoro autonomo.
Gli uffici sono stati inoltre invitati a prestare attenzione alle controversie relative a periodi d’imposta per i quali i contribuenti si sono avvalsi della definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, di cui all’articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), o della definizione automatica per gli anni pregressi, di cui all’articolo 9 della medesima legge. Con le circolari n. 7/E del 5 febbraio 2003 e n. 18/E del 25 marzo 2003 è
stato infatti precisato che la presentazione di una dichiarazione di condono ai sensi della citata legge n. 289 del 2002 ha, tra i suoi effetti, anche la rinuncia implicita all’eventuale istanza di rimborso IRAP successiva alla presentazione della dichiarazione.
Ulteriori istruzioni operative per la gestione del contenzioso in esame sono state impartite con nota prot. n. 2004/212298 del 28 dicembre 2004, in cui è stata evidenziata, fra l’altro, l’opportunità che gli uffici, oltre a trattare le questioni di diritto, prendano posizione su tutti i motivi dedotti dal ricorrente e sollevino tutte le eccezioni processuali e di merito del caso.

3. GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Sulla questione le commissioni tributarie non hanno assunto un orientamento univoco, attestandosi sostanzialmente su tre diversi indirizzi.
Nell’ambito della giurisprudenza di merito si è formato un orientamento minoritario secondo cui l’attività di lavoro autonomo non integra il presupposto dell’IRAP per carenza di autonoma organizzazione, atteso che la presenza del professionista è indispensabile ai fini dello svolgimento dell’attività e l’eventuale struttura organizzativa, più o meno complessa, non può operare autonomamente.
Seguendo un diverso orientamento, anch’esso minoritario, le commissioni tributarie hanno affermato, in conformità con la posizione dell’Amministrazione finanziaria, che un’attività di lavoro autonomo è sempre autonomamente organizzata, se è svolta abitualmente e senza il coordinamento ed il controllo da parte di altri soggetti.
In base all’indirizzo giurisprudenziale più diffuso, invece, l’autonoma organizzazione di un’attività di lavoro autonomo deve essere valutata caso per caso, attraverso l’esame dei fattori produttivi ed organizzativi utilizzati nell’esercizio dell’attività stessa.

4. LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 21203 DEL 5
NOVEMBRE 2004
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21203 del 5 novembre 2004 ha
confermato la sentenza di secondo grado che aveva escluso l’assoggettamento ad
IRAP di un professionista, per mancanza del requisito dell’attività
autonomamente organizzata.
Con una motivazione prevalentemente in fatto, la prima pronuncia della
Corte di cassazione non ha fissato principi di diritto che garantissero l’uniforme
interpretazione della norma in esame. Ha tuttavia respinto la tesi dell’Agenzia
secondo cui l’esistenza anche minima del requisito dell’organizzazione è una
connotazione tipica delle attività professionali.

5. LE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2007 E DEL
2008
L’8 febbraio 2007 la sezione tributaria della Corte di cassazione ha
deliberato circa 80 sentenze in materia di IRAP, concernenti per la maggior parte
la questione dell’assoggettamento a tale imposta degli esercenti arti e professioni,
enunciando alcuni importanti principi ai fini dell’individuazione dell’attività
autonomamente organizzata di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, secondo cui: “Presupposto dell'imposta è l'esercizio
abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o
allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
Numerose altre sentenze sono state deliberate in date successive.
Con la presente circolare si analizzano i principi fondamentali che
emergono dalle sentenze della Corte di cassazione e, conseguentemente, si
forniscono istruzioni per la gestione del contenzioso pendente, anche sulla base
del parere reso dell’Avvocatura generale dello Stato con nota n. 29126P del 6
marzo 2007.
5.1. Legittimità costituzionale dell’IRAP applicata ai lavoratori autonomi
Occorre innanzitutto rilevare come per la Corte di cassazione non appaia
“lecito porre ulteriormente in dubbio, più o meno surrettiziamente, la legittimità
costituzionale dell’Irap applicata ai lavori autonomi - dovendo aversi ormai per
pacifico che tale imposta colpisce un fatto economico diverso dal reddito
rappresentato dal valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente
organizzate - ciò che occorre valutare, al fine di escludere, eventualmente,
l’assoggettabilità in concreto all’Irap degli esercenti arti e professioni cui fa
riferimento l’art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 446 del 1997, è se la loro
attività professionale sia svolta in assenza di elementi di autonoma
organizzazione di capitale o lavoro altrui” (cfr. Cass. n. 3680 del 16 febbraio
2007).
Precisa la Corte di cassazione che la Corte costituzionale, con un
fondamentale contributo ermeneutico, “ha in definitiva affermato che l’Irap può
ed, anzi, deve essere applicata pure ai lavoratori autonomi, tenendo però
presente che non si tratta di una regola assoluta, ma solo dell'ipotesi ordinaria,
nel senso che l’assoggettamento all’imposta costituisce la norma per ogni tipo di
professionista, mentre l’esenzione rappresenta l’eccezione valevole soltanto per
quelli privi di qualunque apparato produttivo” (cfr. Cass. n. 3676 e n. 3677 del
16 febbraio 2007).
Sulla base di tali orientamenti vanno pertanto adeguatamente contrastate le
eccezioni sollevate dal contribuente in ordine alla legittimità costituzionale
dell’applicazione dell’IRAP nei confronti degli esercenti arti e professioni.

5.2. Necessità dell’autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettamento a
IRAP

La Corte di cassazione ha affermato che il requisito dell’autonoma
organizzazione è imprescindibile perché un’attività sia soggetta ad IRAP. Ha
infatti precisato che detto requisito non può essere inteso in senso meramente
soggettivo, ma deve essere inteso “necessariamente in senso oggettivo, non solo
perché l’elemento dell’autonomia, se recepito in senso soggettivo, si risolve in
una mera tautologia (il professionista è autonomamente organizzato perché è un
soggetto capace di organizzazione autonoma), che non avrebbe richiesto un
apposito intervento legislativo di precisazione; ma soprattutto perché è l’unica
interpretazione ‘costituzionalmente orientata’, quindi obbligatoria (Corte Cost.,
ord. n. 452/2005, 361/2005, 283/2005, 433/2004; sent. nn. 198/2003, 107/2003,
316/2001, 113/2000)”.
Peraltro, “se la norma fosse accolta nel senso di ritenere applicabile
l’imposta anche nel caso d’inesistenza del suddetto elemento oggettivo,
risulterebbero violati i principi di eguaglianza e di capacità contributiva,
garantiti appunto dall’equiparazione dell’attività di carattere professionale a
quella imprenditoriale sul filo dell’autonoma organizzazione, connaturata a
quest’ultima e soggetta ad accertamento nella prima” (cfr. Cass. n. 3673 e,
conforme, n. 3674 del 16 febbraio 2007).
Preso atto dell’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione,
non è ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa dell’assoggettamento
generalizzato ad IRAP degli esercenti arti e professioni.

5.3. Nozione di autonoma organizzazione
Preso atto dell’orientamento della Corte di cassazione secondo cui
l’autonoma organizzazione costituisce presupposto per l’assoggettamento a IRAP
degli esercenti arti e professioni, occorre individuarne gli elementi costitutivi.
Con la sentenza n. 3676 del 2007 è stato evidenziato che “Per far sorgere
l’obbligo di pagamento del tributo basta … l’esistenza di un apparato che non
sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un quid pluris che secondo il
comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in
grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista.
“Si deve cioè trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in
definitiva, irrilevante perché capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere
più efficace o produttiva l’attività.”
Peraltro, con la sentenza n. 3674 del 2007, si esclude che l’IRAP sia
“dovuta solo quando l’apparato organizzativo raggiunga un grado di autonomia
tale da eclissare la figura e l’opera dell’esercente arti o professioni,
responsabile e titolare dell’organizzazione produttiva”, ritenendo che il
verificarsi di tale ipotesi sia “improbabile, se non impossibile, date le
caratteristiche intrinseche del lavoro professionale …, e peraltro non
riconducibile ad alcuna specifica disposizione normativa” (nello stesso senso,
Cass. nn. 3673 del 2007 e 5012 del 5 marzo 2007). Ai fini dell’assoggettamento
o meno al tributo, in breve, non ha pregio l’indagine volta a riscontrare il
rapporto di autonomia dell’organizzazione rispetto all’opera dell’esercente
un’arte o una professione.
Con la sentenza n. 3678 del 16 febbraio 2007, che si può ritenere
riassuntiva dei concetti espressi nelle altre pronunce e che risulta particolarmente
interessante perché fissa parametri di carattere generale per individuare
l’autonoma organizzazione, la Corte di cassazione osserva che il “tributo
colpisce una capacità produttiva ‘impersonale ed aggiuntiva’ rispetto a quella
propria del professionista perché, se è innegabile che l’esercente una
professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo
determinante della propria cultura e preparazione professionale, producendo in
tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel
reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto
che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di
sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme
di finanziamento diretto ed indiretto, eccetera”.
Con la citata pronuncia, la Corte di cassazione ritiene che occorre attenersi
ai seguenti principi di diritto:
“L’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività
di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce - secondo
l’interpretazione costituzionalmente orientata elaborata dalla Corte
Costituzionale - presupposto dell’Irap qualora si tratti di attività
‘autonomamente organizzata’.
“Il requisito dell’‘autonoma organizzazione’ dell’attività di lavoro
autonomo il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in
sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste tutte le volte in cui il
contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia,
quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed
interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l’id quod
plerumque accidit costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per
l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in
modo non occasionale di lavoro altrui”.
Sempre nella stessa sentenza si specifica che “Esemplificativamente il
giudice del merito potrà ricercare i dati di riscontro del presupposto impositivo
attraverso l’autodichiarazione del contribuente ovvero la certificazione
dell’Anagrafe tributaria in possesso dell’Amministrazione finanziaria,
soffermandosi sul dettaglio riportato nelle pertinenti sezioni del Quadro RE
(riguardante la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef) che
specifica la composizione dei costi (righi da 6 a 18) riportando - tra gli altri - le
quote di ammortamento dei beni strumentali (con tipologia ricavabile dal
registro dei cespiti ammortizzabili o dal registro dei pagamenti), i canoni di
locazione finanziaria e non, le spese relative agli immobili, le spese per
prestazioni di lavoro dipendente, per le collaborazioni e di compensi comunque
elargiti a terzi, gli interessi passivi”.

5.4. Elementi che individuano l’autonoma organizzazione
A giudizio della Suprema Corte, “il rimborso dell'Irap non spetta
agli esercenti arti o professioni, indicati dall'art. 49, comma 1, del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (richiamato dall'art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446), responsabili in qualsiasi forma dell'organizzazione
– esclusi gli esercenti arti o professioni inseriti in strutture organizzative
riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, originariamente esenti
dall'imposta - quando essi si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro
altrui, o impieghino nell'organizzazione beni strumentali eccedenti, per
quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per
l'esercizio dell'attività: eccedenza di cui è indice, fra l'altro, l'avvenuta
deduzione del costo ai fini dell'Irpef o dell'Iva” (cfr. Cass. n. 3673 del 2007;
conforme n. 8374 del 31 marzo del 2008).
Sussiste, quindi, autonoma organizzazione quando ricorre almeno uno dei
seguenti presupposti, da valutare caso per caso:
a) impiego, “in modo non occasionale, di lavoro altrui”;
b) utilizzo di “beni strumentali eccedenti, per quantità o valore”, le
necessità minime per l’esercizio dell’attività.
5.4.1. Impiego, in modo non occasionale, di lavoro altrui
L’impiego, non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori
nell’esercizio dell’attività professionale è indice della sussistenza di autonoma
organizzazione (Cass. nn. 3676, 3677, 3678, 3680 del 2007; nn. 5019, 5020 e
5021 del 5 marzo 2007 e n. 8166 del 2 aprile 2007), anche se assunti secondo
modalità riconducibili a un progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Al riguardo la Cassazione, con la sentenza n. 8971 del 16 aprile 2007, ha
affermato che “l’organizzazione dell’attività va ravvisata tutte le volte che, per lo
svolgimento della stessa, il titolare si avvalga … di lavoro altrui, non
necessariamente prestato come lavoro dipendente” (in senso conforme Cass. n.
3680 e 8166 del 2007).
E’ da ritenere che l’affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell’attività artistica o professionale, normalmente svolte all’interno dello studio, deve essere valutata ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione.
Non rileva invece l’eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche (ad esempio, consulenza ed assistenza tributaria ai fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali di un artista).
Non rileva altresì lo svolgimento presso il professionista di un tirocinio, in quanto lo stesso è in sostanza funzionale alle esigenze formative del tirocinante.

5.4.2. Utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l’esercizio dell’attività.
Ai fini della verifica dell’autonoma organizzazione rileva comunque la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività, anche qualora non vengano acquisiti direttamente, ma siano forniti da terzi, a qualunque titolo.
Particolare attenzione deve essere dunque posta dagli uffici all’analisi dei
beni strumentali, la cui individuazione è determinante ai fini della sussistenza
dell’autonoma organizzazione.
Si ritiene che i beni strumentali utilizzati rilevano anche qualora il loro
costo sia stato già interamente dedotto.
I giudici di legittimità hanno in più occasioni affermato che sussiste
autonoma organizzazione qualora il professionista disponga di uno studio
attrezzato (cfr. Cass. nn. 3676, 3677, 3678, 3680, 5019, 5020, 5021 e 8166 del
2007).
“L'indagine sull'esistenza di tale qualcosa in più costituisce senza dubbio
un accertamento di fatto che il giudice di merito dovrà compiere caso per caso
sulla base di una valutazione di natura non soltanto logica, ma anche socio-
economica perchè l'assenza di un struttura produttiva non può essere intesa nel
senso radicale di totale mancanza di qualsiasi supporto, ma neppure in quello di
particolare rilevanza o, peggio, di prevalenza dei beni e/o del lavoro altrui su
quello del titolare.
“Per far sorgere l'obbligo di pagamento del tributo basta, infatti,
l'esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di
un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è
portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al
professionista.
“Si deve cioè trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in
definitiva, irrilevante perchè di regola capace, come lo studio o i collaboratori,
di rendere più efficace o produttiva l'attività.
“Non varrebbe in contrario replicare che così ragionando si giunge a fare
dei professionisti una categoria indefettibilmente assoggettata all'Irap perchè,
nell'attuale realtà, è quasi impossibile esercitare l'attività senza l'ausilio di uno
studio e/o di uno o più collaboratori o dipendenti.
“E' infatti proprio per questo che il D.Lgs. n. 446/1197 ha inserito gli
autonomi fra i soggetti passivi dell'imposta, in quanto anche essi si avvalgono
normalmente di quella struttura organizzativa che costituisce il presupposto
dell'imposta.
“Ed è sempre per lo stesso motivo che, come già detto in precedenza, il
D.Lgs. n. 446/1997 ha, fra l'altro, abrogato l'Iciap, essendo l'Irap destinata
normalmente a colpire coloro che in precedenza pagavano l'Iciap che, a sua
volta, gravava sui professionisti indipendentemente dalla consistenza della
organizzazione da essi predisposta” (cfr. Cass. nn. 5019 del 2007; nello stesso
senso n. 5020 del 2007).
In mancanza di parametri normativi, si pone il problema di individuare
concreti criteri per orientare ed uniformare l’operato degli uffici.
Ai fini dell’individuazione del requisito di autonoma organizzazione, in
assenza di altri più significativi elementi, può tornare utile la disciplina dei c.d.
“contribuenti minimi” di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
Il comma 96, in particolare, dispone che “si considerano contribuenti
minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al
contempo:
a) nell’anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di
cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma
di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da
partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello
stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni
strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria,
per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro”.
Ciò premesso, si ritiene che gli Uffici possano considerare non sussistente
il presupposto dell’autonoma organizzazione e, quindi, non coltivare il
contenzioso nei casi in cui l’artista o il professionista possa considerarsi
“contribuente minimo” ai sensi del citato comma 96 dell’articolo 1 della legge
finanziaria 2008, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si sia avvalso o
meno del relativo regime fiscale.
Resta inteso che il regime dei “minimi” ovviamente non esaurisce le
ipotesi caratterizzate dall’assenza di autonoma organizzazione, la quale deve
essere valutata caso per caso dagli Uffici, sulla base dei criteri enunciati nella
presente circolare, anche in presenza di parametri che esprimano valori superiore
a quelli utilizzati per la definizione dei “contribuenti minimi”.
Questi ultimi parametri possono essere utilizzati dagli uffici anche per i
periodi di imposta antecedenti all’applicazione del nuovo regime dei
“contribuenti minimi”.

5.5. Modalità per l’individuazione dell’autonoma organizzazione
Premesso che l’onere della prova ricade generalmente sul contribuente -
come illustrato al successivo punto 10 - ai fini dell’individuazione degli elementi
che connotano l’autonoma organizzazione si forniscono le seguenti istruzioni.
In primo luogo, gli uffici esaminano le dichiarazioni, con specifico
riguardo al contenuto del quadro concernente i redditi di lavoro autonomo, al fine
di verificare la fondatezza della richiesta del contribuente e di contrastare,
ricorrendone i presupposti, le eccezioni sollevate in giudizio circa la mancanza
del requisito dell’autonoma organizzazione.
Come già accennato al punto 5.3., la Corte di cassazione ha rilevato come
la circostanza che il contribuente abbia compilato il quadro relativo ai redditi di
lavoro autonomo, con indicazione di costi afferenti l’attività svolta, può fornire
elementi utili ai fini della valutazione dell’esistenza dell’autonoma
organizzazione (cfr. Cass. n. 1414 del 23 gennaio 2008).
Vanno, inoltre, esaminati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli studi di settore, che integrano la dichiarazione dei
redditi. Vanno analizzati, in particolare, i quadri relativi al personale addetto
all’attività, all’unità locale destinata all’esercizio dell’attività e ai beni
strumentali.
Ulteriori elementi utili potrebbero essere desunti, in caso di insufficienza
delle informazioni ricavate dalle dichiarazioni, da altre informazioni presenti nel
sistema informativo dell’agenzia e nella documentazione di cui dispone l’ufficio,
comprese le informazioni emerse nell’attività di controllo a carico del ricorrente
o anche di terzi.
Ad esempio, si possono effettuare ricerche attraverso l’analisi dei contratti
registrati.
Per quanto concerne l’utilizzazione di beni strumentali, va, infine, valutata
l’opportunità di richiedere l’esame del registro dei beni ammortizzabili o, in
mancanza, del registro delle fatture d’acquisto o del registro cronologico dei
componenti di reddito e delle movimentazioni finanziarie. È, infine, necessario
che un tale accertamento sia compiuto con riferimento ai singoli periodi
d’imposta controversi, atteso che il professionista o l’artista può ovviamente
modificare nel tempo la struttura organizzativa di cui si avvale.

6. PROFESSIONISTI ISCRITTI AD UN ALBO PROFESSIONALE
La sentenza n. 3675 del 16 febbraio 2007 ha escluso che l’iscrizione ad un
albo professionale valga di per sé ad escludere il professionista dall’applicazione
dell’IRAP, atteso che l’attività è da ritenersi imponibile se presenta “un contesto
organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e/o di
lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo”.
Deve essere sempre valutata, dunque, l’esistenza effettiva dell’autonoma
organizzazione sulla base dei criteri desumibili dalle sentenze della Cassazione,
contestando in ogni caso le eventuali richieste di esclusione dall’applicazione
dell’IRAP aprioristicamente fondate sull’esercizio di un’attività che presuppone
l’iscrizione ad un albo professionale.

7. ATTIVITA’ D’IMPRESA
La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 156 del 2001, precisa che
“l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa.”
La sentenza n. 3678 del 2007 della Cassazione evidenzia, tra l’altro, che
“la giurisprudenza elaborata negli ultimi anni dai giudici di secondo grado ha
determinato una drastica contrazione dell’area di inapplicabilità dell’Irap nei
primi tempi estesa dalle giurisdizioni di primo grado anche a categorie
ontologicamente estranee a quelle di lavoro autonomo, uniche incise dal dictum
della Consulta, quali gli agenti di commercio (rientranti nel paradigma dell’art.
2195 del codice civile richiamato dall’art. 51 del Tuir) e le società di persone
minime coinvolti nella diversa vicenda inerente all’Ilor.”
E’ dunque “pacifico che i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività
di agente o rappresentante di commercio, riferendosi ad un’attività commerciale
secondo la previsione dell’art. 2195 c.c., sono per questa sola circostanza
qualificabili come redditi di impresa” (Cass. n. 7899 del 30 marzo 2007);
conseguentemente l’autonoma organizzazione risulta connaturata all’attività di
agente o rappresentante di commercio.
Per tutte le attività d’impresa “(nelle quali vanno fiscalmente inquadrati
anche i soggetti che operano in contabilità semplificata redigendo il Quadro G
della dichiarazione dei redditi) il requisito dell'autonoma organizzazione è
intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (art. 2082 del codice civile) e
dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre VAP
tassabile. A maggior ragione per le società per le quali l’attività esercitata …
costituisce presupposto di imposta (art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997)” (Cass. n.
3678 del 2007).
Il principio è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza n. 13811 del 13
giugno 2007.
Al riguardo si ribadisce che la produzione di reddito d’impresa implica
l’assoggettamento ad IRAP.
Tale posizione va confermata anche a seguito dell’entrata in vigore
dell’articolo 1, comma 104, della legge finanziaria 2008, secondo cui “i
contribuenti minimi sono esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.
Per effetto di tale disposizione, i contribuenti minimi - sia esercenti arti e
professioni che attività d’impresa - che, a partire dal 1° gennaio 2008 si
avvalgono del regime semplificato di cui ai commi 96 e seguenti dell’articolo 1
della finanziaria 2008, sono esenti dall’IRAP.
Trattandosi di un’esenzione, i contribuenti minimi che producono reddito
d’impresa e che optano per il regime fiscale ordinario sono soggetti passivi
IRAP.
La circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008 ha, infatti, chiarito che
“L’esenzione costituisce, dunque, una delle caratteristiche di questo regime,
volto alla semplificazione degli adempimenti fiscali. L’esenzione non opera,
pertanto, quando i contribuenti optano per il regime ordinario ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito, con la conseguenza
che gli stessi, qualora in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta,
verificabili di volta in volta dagli organi preposti al controllo, siano soggetti
passivi IRAP, saranno tenuti ai relativi adempimenti”.
Per quanto riguarda specificamente gli agenti di commercio, occorre
precisare ulteriormente che gli stessi non possono essere assimilati ai lavoratori
autonomi ai fini IRAP, anche a seguito dell’esame delle più recenti pronunce
della Suprema Corte.
L’ordinanza n. 2702 del 5 febbraio 2008, nel confermare la pronuncia della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto legittima l’istanza di rimborso presentata da un agente di commercio rilevando “il difetto, in concreto, di una organizzazione autonoma …”, non ha inteso affermare il principio che i titolari di reddito d’impresa non dotati di autonoma organizzazione siano esclusi dall’ambito applicativo dell’IRAP, in quanto, nel caso di specie, la questione non
aveva formato oggetto di specifica censura.
Infatti la Suprema Corte ha osservato che non è stata mossa alcuna contestazione in merito alla “qualificazione del reddito prodotto dal contribuente ed alla sua qualificazione come provento di lavoro autonomo, diverso da quello d’impresa”.
Successivamente, con la sentenza n. 7734 del 21 marzo 2008, è stato evidenziato che, trattandosi di una figura “di discussa qualificazione giuridica, sembra subire la conformazione del concreto atteggiarsi dell’attività, tra i poli estremi di quella autonoma e di quella dell’impresa”.
Nello stesso senso si pone la sentenza n. 8177 del 2 aprile 2007, che con riferimento ad un promotore finanziario afferma che l’attività non costituisce necessariamente esercizio d’impresa e che il giudice di merito deve accertare caso per caso se l’operatore disponga di una struttura organizzata che giustifichi l’imposta.
In senso contrario si pongono altre pronunce.
In particolare, la già citata sentenza n. 7899 del 2007 afferma che il requisito dell’autonoma organizzazione è presupposto necessario per l’applicazione dell’IRAP agli esercenti arti e professioni, mentre i titolari di reddito d’impresa sono di per se stessi assoggettati all’IRAP.
Va tenuto presente che la Cassazione ha in più occasioni qualificato gli agenti di commercio come imprenditori commerciali ai sensi degli articoli 2082 e 2195 del codice civile.
Con sentenza della I sezione civile n. 9102 del 6 giugno 2003, rifacendosi a propri orientamenti consolidati, la Suprema Corte ha affermato che gli elementi identificativi dell’impresa commerciale, ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile, sono la professionalità e l’organizzazione, “intese come svolgimento abituale e continuo dell’attività e sistematica aggregazione di mezzi
materiali e immateriali, al di là della scarsezza dei beni predisposti, tanto più quando l’attività, come quella dell’agente di commercio, non necessiti di mezzi materiali e personali rilevanti (Cass. 5589/1983; 6395/1981; 6151/1978)”.
La sentenza n. 10673 dell’11 ottobre 1991 della III sezione civile chiarisce che l’attività dell’agente assicuratore rientra, al pari delle altre attività indicate dall’articolo 2195 del codice civile, tra quelle commerciali, essendo caratterizzata, come quella delle altre categorie degli agenti di commercio, dall’esercizio professionale di una attività economica organizzata in una impresa ausiliaria e riconducibile, quindi, alla categoria delle attività imprenditoriali, e
non a quella delle professioni intellettuali.
Su questa scia si colloca anche la risoluzione della scrivente n. 254/E del 14 settembre 2007, che, in relazione alla figura del promotore finanziario, ha affermato che “il requisito dell’organizzazione è connaturato alla nozione stessa di impresa, come del resto può evincersi dal contenuto stesso della richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2001, la quale ipotizza solo con riferimento alle prestazioni professionali che l'attività possa essere svolta in
assenza di organizzazione di capitali, e non anche in relazione alla attività d’impresa”.
In giudizio va quindi sostenuta la natura imprenditoriale dell’attività degli agenti di commercio e dei promotori finanziari non legati da un rapporto di lavoro dipendente e, di conseguenza, l’assoggettamento all’IRAP.
In subordine occorre comunque dedurre, così come per i lavoratori autonomi, in ordine all’esistenza dell’autonoma organizzazione.

8. ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL’ATTIVITA’
Nel caso di esercizio in forma associata della professione, i giudici di legittimità hanno evidenziato che è “da presumere che l’associazione, atteso lo scopo della medesima, sia dotata di strutture e mezzi (immobili, mobili, arredamenti, macchinari, servizi, collaboratori), ancorché non di particolare onere economico” e che “è da ritenere che lo scopo della pattuizione dell’esercizio associato di una professione intellettuale sia anche quello di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero anche della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze (Cass. 6636/1987), con l’effetto di escludere l’autonomia organizzativa meramente soggettiva e personale di qualsiasi esercente una professione intellettuale, e di configurare
invece quell’autonoma organizzazione oggettiva dell’attività abitualmente esercitata (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 - Corte Cost. 156/2001), idonea a far presumere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, bensì di detta organizzazione associativa, costituita proprio per potenziare la produzione di
ricchezza (VAP) a vantaggio degli associati, presupposto dell’IRAP” (Cass., n. 13570 dell’11 giugno 2007).
Da ultimo con ordinanza n. 2715 del 5 febbraio 2008 la Corte di cassazione ha precisato che gli studi associati “sono soggetti ad IRAP quando l’esercizio in comune della attività professionale pur non configurando un centro di interessi dotato di autonomia funzionale (stante il carattere strettamente personale e fiduciario dell'esercizio delle professioni) dia luogo ad un insieme di
strutture (immobili, mobili, macchinari, servizi, collaboratori) ancorché non di particolare onere economico, di guisa che il reddito da sottoporre ad Irap sia stato almeno potenziato e derivato dalla struttura, e non derivi dal solo lavoro professionale dei singoli (Cass. 13570/2007)”.
Più in generale, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs. n. 446 del 1997, “L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”.

9. L’ASSENZA DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE PUÒ ESSERE
FATTA VALERE SOLO NEL RICORSO
La deduzione secondo cui l’imposta non è dovuta per difetto di autonoma organizzazione deve essere contenuta nel ricorso in primo grado e non può essere introdotta in giudizio successivamente.
L’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che l’integrazione dei motivi del ricorso è consentita solo quando sia “resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” (in tal senso, Cass., n. 19000 del 10 settembre 2007; n. 24970 del 25 novembre 2005; n. 6416 del 22 aprile 2003).
Ne consegue, pertanto, l’impossibilità da parte del contribuente di modificare la domanda mediante la proposizione di motivi integrativi di quelli già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio.
A maggior ragione la deduzione dell’assenza di autonoma organizzazione costituisce domanda nuova nel giudizio di appello, improponibile ai sensi dell’articolo 57 del D.lgs. n. 546 del 1992.
In proposito, con la sentenza n. 3681 del 16 febbraio 2007 la Corte di cassazione ha affermato che “Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”.
In particolare, “come questa Corte ha più volte chiarito (cfr. la sentenza n. 10864 del 2005), si ha domanda nuova, improponibile nel giudizio d’appello ex art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ..., quando il contribuente, nell’atto di appello, introduce, al fine di ottenere l’eliminazione … dell’atto impugnato, una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine”.
Non trattandosi di un’eccezione in senso stretto, la stessa è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

10. ONERE DELLA PROVA
La sentenza n. 3678 del 2007 ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta allegare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”. (Cfr. anche Cass. nn. 3673, 3676, 3677, 3680 e 5012 del 2007; 1414 del 2008).
In altre parole, sul contribuente che agisce per il rimborso ricade l’onere di descrivere l’organizzazione della sua attività e provare l’assenza dei presupposti per l’assoggettamento all’imposta, in coerenza con le scritture contabili tenute e con le dichiarazioni presentate. Per documentare le proprie affermazioni il contribuente ha l’onere di esibire copia delle dette scritture contabili.
A titolo di esempio, il contribuente che svolge un’attività artistica, dichiarando di non avvalersi di collaboratori, agenti o procuratori, ha l’onere di dimostrare come concretamente organizzi la sua attività e i molteplici rapporti con i suoi interlocutori.
Spetta all’ufficio evidenziare l’eventuale mancata dimostrazione da parte del contribuente dell’assenza di autonoma organizzazione; in tal caso peraltro non viene introdotta in giudizio un’eccezione in senso proprio, ma una mera specificazione dei presupposti per l’assoggettamento all’imposta, considerato che, in presenza di richiesta di rimborso, spetta al contribuente dimostrare i requisiti necessari per ottenerlo e al giudice accertarne la sussistenza prima di
accogliere la domanda del contribuente.
All’ufficio è quindi consentito introdurre anche nel giudizio di appello gli elementi di cui è in possesso per contestare l’assunto del contribuente del difetto di autonoma organizzazione.
Peraltro, la preclusione della possibilità di sollevare eccezioni nuove in appello, di cui all’articolo 57 del D.lgs. n. 546 del 1992, non comporta l’impossibilità di illustrare con nuovi argomenti eccezioni già formulate, laddove non venga violato il divieto di ampliamento in appello del thema decidendum, al rispetto del quale è funzionale il limite imposto dalla legge (cfr. Cass. nn. 8995
del 16 aprile 2007 e 15646 del 12 agosto 2004).
Il processo tributario ha natura dispositiva quanto all’allegazione dei fatti e pertanto spetta esclusivamente alle parti la delimitazione del thema decidendum della controversia.
Residua in capo al giudice tributario la possibilità di disporre d’ufficio di tutti i mezzi istruttori che ritiene necessari per una piena comprensione della materia del contendere, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti.
L’esercizio di tali poteri costituisce una facoltà discrezionale, che ha una valenza meramente integrativa dell’onere probatorio delle parti (cfr. Cass. sez. V, 28 ottobre 2003, n. 16161; 9 maggio 2003, n. 7129) e pertanto non può costituire un rimedio alle lacune probatorie del giudizio né tanto meno espediente per una rideterminazione del thema decidendum della controversia (cfr. Cass. 24 novembre 2000, n. 15214; 15 giugno 2001, n. 8134; 4 maggio 2004, n. 8439; 11 gennaio 2006, n. 366; 20 gennaio 2006, n. 1134).
Tali considerazioni evidenziano ancora di più quanto sia importante nella gestione delle controversie di cui si tratta che gli uffici producano in giudizio tutti gli elementi rilevanti in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione e provvedano, se del caso, a contestare i fatti dedotti dalla controparte, in modo da offrire quel supporto fattuale e probatorio che consenta al giudice di decidere o che lo legittimi ad esercitare i poteri istruttori di cui dispone.

11. EFFETTI PRECLUSIVI DEL CONDONO
L’adesione del contribuente ad uno dei diversi condoni previsti dalla legge n. 289 del 2002 è ostativa alla prosecuzione del giudizio per il rimborso dell’IRAP che si assume indebitamente versata. Con la sentenza n. 3682 del 16 febbraio 2007 viene confermato l’orientamento (in particolare, cfr. Cass. n. 195 del 10 gennaio 2004) secondo cui il condono “pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata ma senza
possibilità di riflessi o interferenze con quanto già eventualmente corrisposto sulla linea del procedimento ordinario”…. “E’ errata l’affermazione che ‘l’utilizzo della sanatoria non preclude ex lege istanze di rimborso di imposte inapplicabili per assenza di presupposto impositiva’, poiché il condono ha, tra l’altro, proprio lo scopo di definire ‘transattivamente’ la controversia sulla esistenza … di tale presupposto”.
Risulta così confermata la posizione assunta dalla scrivente al riguardo con le circolari n. 7/E e n. 18/E del 2003.
La relativa questione può essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cass. n. 8178 del 2 aprile 2007 e n. 25240 del 3 dicembre 2007 e n. 7729 del 21 marzo 2008) e, quindi, l’ufficio può sollecitarne l’esame in ogni stato e grado del giudizio.

12. CONCLUSIONI
Preso atto dell’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, non è ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa dell’assoggettamento generalizzato ad IRAP degli esercenti arti e professioni.
Si intendono quindi superate le istruzioni precedentemente fornite in contrasto con l’orientamento della Suprema Corte.
Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione, gli uffici devono fondare la propria linea difensiva, oltre che su ogni altra questione sostenibile nello specifico caso, in particolare sull’esistenza di fattori organizzativi utilizzati nell’esercizio dell’attività stessa, che confermino
l’autonoma organizzazione, con conseguente assoggettamento ad IRAP, fermo restando, come ricordato al punto 10, che è onere del ricorrente inserire fra i motivi del ricorso e provare la carenza del requisito dell’autonoma organizzazione. L’assolvimento di tale onere probatorio, in modo puntuale ed esaustivo, costituisce elemento fondamentale ai fini dell’esito della controversia.
Ciò posto, si invitano gli uffici a riesaminare caso per caso, secondo i criteri esposti nella presente circolare, il contenzioso pendente concernente la materia in esame e, nei casi in cui si riscontri l’assenza dell’autonoma organizzazione, a provvedere - se del caso previa esecuzione del rimborso richiesto - al relativo abbandono secondo le modalità di rito.
L’ufficio, nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, prende motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio e fornisce al giudice elementi che possano giustificare la compensazione delle spese.
Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi annunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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venerdì, giugno 13, 2008

Utili black list a doppio regime

La circolare Assonime 37 del 30 maggio scorso interviene sul tema della tassazione, ai fini Irpef, degli utili provenienti indirettamente da paradisi fiscali - articolo 47, comma 4, del Testo unico, come modificato dall'articolo 36, comma 3, del Dl n. 223/2006. La questione è sull'esatta individuazione degli utili da sottoporre al regime di "integrale" imposizione in Italia, quando i dividendi distribuiti dalla società estera intermedia siano attinti da riserve di utili alla cui formazione hanno concorso proventi di fonte black list e proventi derivanti da Paesi a fiscalità ordinaria. L'orientamento è il medesimo già indicato nella circolare n. 38 del 2007: ove fosse consentito al socio italiano di ritenere i dividendi incassati relativi a utili prodotti dalla società intermedia non di fonte black list, egli dovrebbe preoccuparsi solo di distinguere la quota di tali dividendi riferibile a riserve di utili conseguiti dall'intermedia fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 da quella attribuibile alle riserve di utili prodotti in esercizi successivi. Solo all'esaurimento degli utili non black list si passerebbe ad imputare il dividendo a quelli indirettamente provenienti da soggetti black list, da sottoporre interamente ad imposizione.
In buona sostanza, Assonime afferma che gli utili di fonte black list sono tassati al 100% solo se prodotti a partire dal periodo di imposta 2006 e i dividendi si considerano formati in primo luogo con gli utili prodotti prima del 2006 e con gli utili non black list prodotti sino al 31 dicembre 2007, che sono tassabili al 40%; per l'eccedenza, con utili non black list prodotti in data successiva e solo per l'ulteriore eccedenza con gli utili black list prodotti dal 2006.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - Utili black list a doppio regime - Della Carità - Piazza

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lunedì, giugno 09, 2008

Accertamenti con adesione, l'ufficio ha molto spazio

L'autore entra nel merito della delibera n. 10 del 2008, che contiene l'analisi sulla vigilanza dell'attività di accertamento, in cui la Corte dei conti mette in evidenza come sia troppo ampia la discrezionalità degli Uffici nell'accertamento con adesione. A supporto della conclusione la Corte rileva che l'abbattimento medio tra l'imponibile accertato e quello definito in adesione è stato del 54,5%. E in caso di Pvc l'abbattimento, poi verificatosi in accertamento con adesione, ha toccato la media del 36%. Nel documento si distingue tra l'operato della Guardia di Finanza e quello degli Uffici, che vede l'abbattimento medio per i primi del 49,5% per i secondi del 33,8%. Alla base dell'ampia discrezionalità l'autore dell'articolo afferma che l'errore si deve riferire al Legislatore che ha dato troppo spazio di manovra agli uffici ed agli organi dell'Amministrazione consentendo di effettuare rettifiche ampiamente presuntive che poi, in sede di accertamento con adesione o davanti al giudice tributario vengono ridotte.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 5 - Accertamenti con adesione, l'ufficio ha molto spazio - Deotto

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Il Fisco può far dichiarare la nullità dei contratti

A partire dal 2005 la Corte di cassazione ha invertito il precedente consolidato orientamento in materia di "contratto in frode alla legge", così come disciplinato dall'articolo 1344 del Codice civile, dettando nuove regole di comportamento. Se fino a quella data, infatti, la giurisprudenza aveva ritenuto inapplicabile alla materia fiscale l'articolo 1344 C.C., ritenendo che gli effetti civilistici del negozio fossero esterni al giudizio tributario, da quel momento in poi si ritiene, invece, che il negozio o i negozi attraverso cui si realizzano le operazioni contestate come "elusive" si debbano considerare nulli e, quindi, improduttivi di effetti non solo dal punto di vista civilistico ma anche tributario. In altri termini, non è stato più possibile ritenere che gli effetti civilistici dei negozi fossero considerati esterni al giudizio tributario, divenendo così essi stessi inopponibili di fronte all'Amministrazione finanziaria. A seguito di ciò l'Amministrazione finanziaria è stata riconosciuta - in seno a molte pronunce - come terzo soggetto interessato alla regolare applicazione delle imposte sia in fase di accertamento fiscale che successivamente in sede di contenzioso. È stata, cioè, riconosciuta all'Amministrazione la legittimazione a dedurre la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente o la loro nullità per "abuso del diritto", cioè per abusiva utilizzazione di norme comunitarie per scopi impropri. L'immanenza del divieto di abuso del diritto è infatti consolidata nel diritto comunitario. Pertanto, la Cassazione ha fatto esplicito richiamo a molte sentenze della Corte di giustizia Ue, nelle quali è stato affermato che i contribuenti non possono avvalersi abusivamente delle norme comunitarie in virtù del cosiddetto "abuso del diritto comunitario". Tale clausola generale antiabuso, però, a detta della Cassazione, non è stata ancora esplicitamente adattata all'intero campo dell'imposizione fiscale. Secondo i giudici Supremi, infatti, l'esistenza di questo principio svolgerebbe un innegabile effetto di irraggiamento sull'intero sistema impositivo, anche per le imposte dirette, le quali, pur ricadendo nella competenza degli Stati membri, sono comunque soggette ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 5 - Il Fisco può far dichiarare la nullità dei contratti - Mattia - Valente
Il Sole - 24 Ore, p. 5 - Imponibile consolidato: direttiva contro l'evasione
Il Sole - 24 Ore, p. 5 - La Ue stana gli abusi transnazionali
Il Sole - 24 Ore, p. 5 - Limiti alla caccia di vantaggi fiscali
Il Sole - 24 Ore, p. 5 - Quali restrizioni ha lo stabilimento
Il Sole - 24 Ore, p. 5 - Gli utili effettivi della partecipata

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mercoledì, giugno 04, 2008

Dai legami personali la prova di resistenza

I giudici d'ultime cure - sentenza 9856, con data 14 aprile 2008 - richiamano la pronuncia di loro emanazione numero 13803 del 2001, come pure la decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata il 12 luglio dello stesso anno (causa C-262-99), per ribadire che la residenza fiscale in due Stati dell'Unione europea di una stessa persona fisica comporta che il riferimento venga fatto alla residenza in cui il contribuente ha stabilito solidi legami personali, intendendo per essi presenza fisica, disponibilità di un'abitazione, luogo in cui la prole frequenta la scuola, luogo di svolgimento della professione, legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - Dai legami personali la prova di resistenza - Trovato

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Istanze Cfc, integrazioni più semplici per gli interpelli

La Dre dell'Emilia Romagna ha chiarito in una nota del 24 aprile quale documentazione deve essere allegata all'interpello che le Cfc devono presentare per richiedere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. Si tratta di una documentazione integrativa di supporto, che va allegata affinché l'istanza possa essere ritenuta completa e che non determina l'interruzione del termine entro il quale il Fisco deve fornire la risposta. La precisazione appare di indubbio interesse, soprattutto in questo momento in cui è stato prorogato il termine per la consegna di Unico e, quindi, vi è più tempo per la presentazione delle istanze. L'istanza segue le regole dell'interpello ordinario. L'agenzia delle Entrate deve fornire una risposta scritta entro 120 giorni dalla data di consegna o ricezione; l'eventuale risposta positiva produce effetti con riferimento al periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade dopo la comunicazione della risposta; l'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie. Le Entrate hanno rilasciato precisazioni circa le indicazioni sui documenti utili per la disapplicazione della norma antielusiva nelle precedenti circolari n. 18/2002 e 29/2003. Lo scopo di questi documenti è quello di far sì che i contribuenti riescano a predisporre un'istanza completa fin dall'inizio per evitare che l'Agenzia richieda, in un secondo momento, documentazione integrativa. Tale richiesta azzererebbe il termine dei 120 giorni per poi farlo ricominciare a decorrere dal momento della trasmissione dei nuovi documenti. Lo scopo della nota della Dre è quello di sistematizzare i documenti indispensabili per presentare fin da subito un'istanza esaustiva.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - Istanze Cfc, integrazioni più semplici per gli interpelli - Gavelli - Giorgetti

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Niente plusvalenze se c'è l'usufrutto

Con la risoluzione n. 218/E del 30 maggio l'agenzia delle Entrate risponde all'interpello di un contribuente che chiedeva se la cessione dell'immobile, destinato ad abitazione principale dell'usufruttuario, in caso di alienazione prima del decorso di cinque anni dall'acquisto della proprietà fosse produttiva di plusvalenza imponibile ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. b) del Dpr 917/86. Per rispondere a tale domanda, il Fisco sottolinea che occorre far riferimento al momento dell'acquisto della nuda proprietà o della proprietà. Il citato articolo dispone che costituiscono redditi diversi e sono, quindi, tassabili ai fini Irpef, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, fatta eccezione per l'ipotesi in cui si tratta di unità immobiliari che sono state adibite ad abitazione principale. Nel caso esaminato, due coniugi, dopo essere divenuti proprietari, hanno venduto l'appartamento prima del decorso di un quinquennio dalla data del loro acquisto. L'agenzia delle Entrate, a tal proposito, riconosce la non tassabilità della plusvalenza come "reddito diverso", in quanto la vendita è avvenuta prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto della piena proprietà di una abitazione adibita a dimora di un usufruttuario, poi deceduto. Spetta al proprietario dimostrare che l'immobile era adibito ad abitazione principale, attraverso l'intestazione di utenze e altri servizi. Nel caso in cui non si verificasse tale condizione, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarebbe quella derivante dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione dell'immobile e il prezzo pagato per l'acquisto della nuda proprietà.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 29 - Niente plusvalenze se c'è l'usufrutto - Busani
ItaliaOggi, p. 42 - Plusvalenze esenti - Montemurro - Angeloni

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martedì, maggio 27, 2008

Rateizzare i debiti tributari cancella l'ipoteca legale

Il contribuente impugnava, chiedendone l'annullamento, l'iscrizione di ipoteca legale effettuata dal concessionario della riscossione su due immobili di sua proprietà a causa del mancato pagamento di quattro cartelle esattoriali relative a contributi previdenziali dovuti all'Inps. La richiesta di annullamento veniva motivata dal convincimento che la rateizzazione del debito concessa in seguito dall'Inps avesse fatto venir meno l'interesse dell'ente impositore e del concessionario a formare un provvedimento cautelare a garanzia del credito. Sulla circostanza che la rateizzazione concessa al ricorrente dall'Inps fosse cronologicamente posteriore alla misura cautelare adottata, il concessionario basava le proprie deduzioni in giudizio. L'intervento della Commissione di primo grado di Torino, a mezzo della sentenza 40/1/08 del 9 maggio, dà ragione al contribuente stabilendo che la misura cautelare inflitta non ha più valore a partire dal momento in cui l'ente impositore accoglie l'istanza di rateazione.

Fonti:
ItaliaOggi, p. 41 - Rateizzare i debiti tributari cancella l'ipoteca legale - Fontana

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lunedì, maggio 26, 2008

Telefoni, sconti limitati e senza prova contraria

Con risoluzione n. 214 del 22 maggio 2008, l'agenzia delle Entrate conferma il parere sulla disapplicazione della deduzione parziale per le autovetture. In particolare, si legge nel documento di prassi che anche se viene provato che le spese telefoniche sono relative solo a finalità aziendali, la deduzione limitata all'80% non può essere disapplicata tramite la presentazione di un'istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/73. Specificano le Entrate, infatti, che la limitazione dell'80% dei componenti negativi relativi alla telefonia - prevista dall'articolo 102, comma 9, del Tuir - non è "suscettibile di essere disapplicata, in quanto assume la funzione di norma di sistema e non di norma antielusiva specifica". Molte volte l'utilizzo di questi apparecchi risponde ad esigenze e necessità personali degli utilizzatori, quindi, la limitazione della deducibilità ha la finalità di "evitare un evasivo utilizzo privatistico del bene". Per tali ragioni, in caso di uso promiscuo di determinati beni per lo svolgimento dell'attività d'impresa, il legislatore ha voluto fugare ogni dubbio, prevedendo una deducibilità limitata.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 25 - Telefoni, sconti limitati e senza prova contraria - De Stefani
ItaliaOggi, p. 40 - Deduzioni a forfait - Poggiani

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Variazioni efficaci anche in ritardo

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 212 del 22 maggio 2008, spiega che la nota di variazione in diminuzione dell'aliquota Iva può essere emessa anche dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione nel caso l'applicazione della riduzione venga stabilita retroattivamente dalla normativa. La stessa cosa vale anche per la dichiarazione di responsabilità per la fruizione retroattiva dell'aliquota citata che potrà essere rilasciata per i periodi precedenti. Nel caso esaminato, dunque, il limite temporale di un anno non sussiste in quanto si tratta di ipotesi diverse dalle correzioni di errori di fatturazione o dalle variazioni per effetto di sopravvenuto accordo tra le parti. Il chiarimento è offerto in seguito alle vicende sorte con la disposizione della Finanziaria 2006 in cui si prevedeva la riduzione dell'aliquota al 10% sulle forniture di energia elettrica rese ai consorzi di bonifica e irrigazione se utilizzate per impianti di irrigazione. Si riteneva, allora, che la norma dovesse essere subordinata alla preventiva approvazione della Commissione europea che il 30 aprile 2007 ha precisato che, invece, non era necessaria alcuna preventiva autorizzazione. Quindi la riduzione poteva operare a decorrere dall'entrata in vigore della legge (risoluzione 183/E/2007). La risoluzione di ieri mette in ordine le forniture fatturate dal 1° gennaio 2006 - entrata in vigore della Finanziaria 2006 - al 24 luglio 2007 per le quali potrà essere recuperato il maggior importo Iva pagato presentando ora per allora la dichiarazione di responsabilità e la nota di variazione.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 35 - Variazioni efficaci anche in ritardo - L.D.S.
ItaliaOggi, p. 43 - Cessione di energia con rettifica - Rosati

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Giudici in campo contro l'elusione

I giudici di prime cure di Reggio Emilia (sentenza n. 10/01/08, dell'8 febbraio passato) adottano il principio espresso in una pronuncia di legittimità di fresca data (n. 21221/2006), ritenendo applicabile d'ufficio la clausola generale antielusiva che esiste nell'ordinamento interno e che prescinde dall'articolo 37-bis del Dpr n. 600/73, in quanto di derivazione comunitaria. E', perciò, sufficiente che l'atto con cui si è conclusa l'operazione elusiva si sia determinato in un periodo d'imposta ancora accertabile, perché il Fisco possa disconoscere l'intera operazione, anche quando gli altri atti sono stati posti in essere durante periodi di imposta relativamente ai quali è oramai decorso il termine per l'accertamento.

Fonti:
ItaliaOggi, p. 47 - Giudici in campo contro l'elusione - Fasano

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venerdì, maggio 09, 2008

L'errore non blocca l'Iva

I giudici della Corte di giustizia Ue si sono espressi ieri nei procedimenti riuniti relativi alle cause C-95/07 e C-96/07, riguardanti il caso Ecotrade, che vede contrapposta l'agenzia delle Entrate ad un contribuente, nei cui confronti era stata contestata la mancata integrazione di alcune fatture per acquisti da non residenti, che la società riteneva fossero non imponibili, trattandosi di servizi relativi a trasporti marittimi (si veda Edicola del 6 maggio 2008). Il principio ribadito dalla giustizia europea è che l'accertamento dell'Iva deve essere contestuale a quello del connesso diritto alla detrazione. Pertanto, la detrazione dell'Imposta sul valore aggiunto è ammessa anche in caso di errata o mancata applicazione contabile del reverse charge per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi. La Corte ritiene che la legislazione italiana non è contraria ai principi comunitari nel caso in cui preveda un termine più breve di decadenza (due anni) per esercitare il diritto alla detrazione rispetto al maggior termine (quattro anni) consentito agli uffici per procedere al recupero dell'Iva. Dunque, la legge è giusta, ma è la prassi finora adottata in sede di rettifica e di accertamento dell'Iva, da parte dell'Amministrazione finanziaria, ad essere riconosciuta illegittima, in quanto non distingue tra chi ha commesso un errore e chi intende evadere l'imposta. Cosa che non può avvenire, in questo caso, in quanto se il contribuente avesse correttamente adempiuto il suo debito o credito finale non sarebbe cambiato di un solo euro. Gli accertamenti si occupano solo dell'Iva non calcolata a debito, osservando che l'imposta a credito non è più detraibile, in quanto è scaduto il termine per esercitare questo diritto. La scelta compiuta dal Fisco italiano è, dunque, condannabile dal momento che determina un indebito arricchimento dell'Erario, che con il suo comportamento viola i più elementari principi dell'imposta quali, la neutralità, l'effettività e la proporzionalità. La sentenza di ieri della Corte di giustizia Ue ha efficacia immediata per tutte le vertenze in corso e risolverà, a favore di tanti contribuenti, le liti pendenti accumulate in questi anni.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 29 - L'errore non blocca l'Iva - Portale
Il Sole - 24 Ore, p. 29 - Legge giusta ma la prassi è illegittima - Rizzardi

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giovedì, maggio 08, 2008

Atti frettolosi nulli

L'articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente permette al sottoposto a verifica, entro 60 giorni dal rilascio della copia del verbale di constatazione, di inviare all'Ufficio fiscale impositore "osservazioni e richieste". Un contraddittorio differito, da svolgere immediatamente dopo la chiusura del processo verbale di constatazione e prima che venga emesso l'accertamento (prima che sopravvenga, cioè, il provvedimento che inciderà sulla posizione giuridica del contribuente). Alla luce del disposto normativo, sembra perciò pacifico che sia impedita all'Ufficio impositore l'emissione di avvisi di accertamento con scadenza inferiore al termine di 60 giorni concesso al contribuente per la presentazione di osservazioni e richieste. Il principio che discende dalla lettura del testo della sentenza n. 9/2008, emessa dalla Ctr del Friuli-Venezia Giulia, è dunque scontato: gli avvisi di accertamento scaturenti da processi verbali di constatazione e che il Fisco emana prima di 60 giorni dalla notifica del verbale sono nulli e giuridicamente inesistenti.

Fonti:
ItaliaOggi, p. 48 - Atti frettolosi nulli - Paladino

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martedì, maggio 06, 2008

I processi tributari aprono al "terzo" come testimone

Lo scorso 16 aprile la Cassazione ha emesso la sentenza n. 9958 in cui viene espresso il valore ed il significato che deve essere attribuito alle dichiarazioni rese da terzi e raccolte dal contribuente per sostenere la propria tesi. In merito, viene chiarito che per il principio della parità delle parti nel processo tributario sono ammesse tali dichiarazioni anche se assumono valore di mero indizio, dunque non hanno valenza di prova legale. La pronuncia è rilevante in quanto entra nel merito dei pareri contrastanti in dottrina e nella giurisprudenza di legittimità che sono emersi intorno al divieto di prova testimoniale sancito dall'articolo 7, comma 4, del Dlgs 546/92 ed esteso da una parte della giurisprudenza in modo analogico anche alle dichiarazioni di terzi.

Fonti:
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - I processi tributari aprono al "terzo" come testimone - Strazzulla

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lunedì, marzo 17, 2008

Prova testimoniale nel processo tributario?

Pur vigendo nel processo tributario il divieto di ammissione della prova testimoniale, posto dal decreto legislativo 546/92 (articolo 7), è consentito che le dichiarazioni rese da terzi al Fisco trovino ingresso, a carico del soggetto accertato, con il valore di prova proprio degli elementi indiziari. Questi, che soli non sarebbero idonei a costituire il fondamento della decisione, possono invece concorrere a formare il convincimento del giudice.
Analogamente, però, va riconosciuto al contribuente lo stesso potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, dal valore probatorio identico. E' in tal modo che si attuano concretamente i postulati del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, garantendo il principio della parità delle armi processuali e, nel contempo, l'effettività del diritto di difesa.

A stabilire ciò, ispirandosi a un recente orientamento della giurisprudenza di Cassazione (sentenza 450/08) che si è andato consolidando a partire dalla decisione n. 11221/07 emessa dai giudici di Piazza Cavour, è la Commissione tributaria della provincia di Lecce nella pronuncia 771/1/07 del 29 febbraio 2008.

Il Sole - 24 Ore, p. 37 - L'atto notorio fa fede nel contenzioso - Sacrestano

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martedì, gennaio 08, 2008

Sussistenza del vizio di motivazione

La Corte di Cassazione ribadisce che sussiste vizio di motivazione solo allorquando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato, deficiente, contraddittorio esame di punti decisivi della controversia.
(Cassazione civile Sentenza 20/12/2007, n. 26838)

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venerdì, dicembre 21, 2007

Il fisco blinda chi compra casa

La nuova Legge Finanziaria, oggi al voto definitivo in Senato, prevede regole severe per combattere l’evasione sulle compravendite. Nello specifico, la Manovra 2008, con l’articolo 1 comma 164, introduce apposite modifiche agli articoli 60 bis e 62 del Dpr 633/1972, stabilendo che qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione di un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce in veste di soggetto passivo dell’Iva, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato e della relativa sanzione. La nuova disposizione prevede che il cessionario non soggetto passivo dell’Iva possa sottrarsi alla responsabilità solidale provvedendo a regolarizzare la propria posizione presso il competente ufficio dell’agenzia delle Entrate. Parallelamente, la Legge Finanziaria, all’articolo 1 comma 165, prevede che per l’imposta e le sanzioni dovute dal cessionario, il credito dell’Erario è assistito dal privilegio speciale sui beni oggetto dell’operazione.

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giovedì, dicembre 13, 2007

Immobili con Iva, necessario l’atto integrativo

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 364 del 12 dicembre 2007, ha chiarito che il cambio di destinazione d’uso e il mutamento della categoria catastale dell’immobile determina anche la modifica del regime ai fini dell’Iva e dell’imposta di registro, anche se il contratto di locazione è in corso.

Nello specifico, nel caso prospettato si tratta di due contratti di leasing che hanno per oggetto abitazioni per le quali si è verificato il cambio di destinazione d’uso, essendo divenute uffici. L’Agenzia ha spiegato che dopo il cambio di destinazione da abitazione ad ufficio, l’operazione deve seguire le regole proprie previste per i fabbricati strumentali. Di conseguenza scatta anche il mutamento del regime Iva in base alle disposizioni previste dall’articolo 10.8 lettera A del Dpr 633/72. L’Agenzia ha precisato che per poter esercitare l’opzione per l’imponibilità Iva e anche a dimostrazione del cambio di aliquota dell’imposta di registro, occorre integrare i contratti di leasing, evidenziando la modifica della categoria catastale e manifestando l’opzione per il regime Iva.
I contratti integrativi, ai quali devono essere allegati quelli originali, dovranno essere registrati entro 30 giorni dal cambio di destinazione.

Il Sole – 24 Ore, p. 28 – Immobili con Iva, necessario l’atto integrativo - Tosoni
ItaliaOggi, p. 38 – Cambio d’uso, opzione ok - Rosati

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lunedì, ottobre 29, 2007

Reati fiscali puniti dal 231

Si è svolta ieri mattina quella che doveva essere l'ultima riunione della Commissione presieduta dal pubblico ministero Francesco Greco, per modificare il decreto 231, uno dei provvedimenti più utilizzati dalla pubblica accusa, soprattutto nelle inchieste sulla criminalità economica e finanziaria, e temuti dalle imprese.
Di fatto, però, si è deciso di chiedere una proroga rispetto alla scadenza del 31 ottobre, vista la rilevanza delle questioni da affrontare e l'opportunità di trovare una soluzione condivisa anche con i rappresentanti delle associazioni nella commissione.

Le linee di intervento prevedono:

  • per quanto riguarda l'operatività del decreto 231, l'introduzione di nuove tipologie di illecito (i reati colposi, quando le condotte illecite hanno avvantaggiato l'ente, i più gravi tra i reati tributari, usura, riciclaggio, infedeltà patrimoniali e abusivismo bancario);
  • per quanto riguarda la violazione della sicurezza sul lavoro, la riduzione delle sanzioni pecuniarie tra un minimo di 300 e un massimo di 1000 quote e la limitazione delle sanzioni interdittive ai casi più gravi;
  • per quanto riguarda i modelli organizzativi, la previsione di modelli semplificati per le piccole e medie imprese, nonché l'introduzione di una forma agevolata di esclusione dalla responsabilità dell'ente per i reati commessi da semplici dipendenti e non dai vertici.

Il Sole 24 Ore, p. 23 Reati fiscali puniti dal 231 -Negri
Il Sole 24 Ore, p. 23 Un Agenzia sui beni sequestrati - G. NE.

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giovedì, ottobre 18, 2007

Lo studio associato non protegge il professionista dalle rimesse in conto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20858 del 5 ottobre 2007, ha bocciato il ricorso presentato da un professionista (odontoiatra) il cui reddito era stato elevato per via dei versamenti fatti sul suo conto e della moglie, a prescindere dal reddito dello studio.
Il principio di diritto che i giudici hanno voluto ribadire è quello secondo il quale il far parte di uno studio associato non mette al riparo il professionista, davanti agli occhi del Fisco, da eventuali altre attività svolte. Infatti, l'Amministrazione finanziaria può sommare tutti i redditi basandosi sui conti correnti bancari. Cioè, può elevare il reddito sommando le diverse entrate a quelle dello studio. Spetta al contribuente provare, eventualmente, di non aver svolto lavoro autonomo per proprio conto.

ItaliaOggi, p. 36 Studi associati, non fanno scudo - Alberici

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mercoledì, ottobre 10, 2007

Fatture false, la prova alle Entrate

La Cassazione, con la sentenza n. 17799 del 21 agosto 2007, stabilisce che l’onere della
prova sulla falsità delle fatture è a carico dell’Amministrazione finanziaria che non si può limitare a contestarne la veridicità ma deve dimostrare che l’operazione è inesistente.
La decisione ribalta la pregressa pronuncia emessa con la sentenza 7144 del 23 marzo 2007.

ItaliaOggi, p. 36 – Fatture false, la prova alle Entrate – Riccioni

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martedì, ottobre 09, 2007

Impugnabili anche atti non elencati dalla legge

La Cassazione, con la sentenza n. 21405 depositata ieri, nel ribadire l’orientamento espresso dalle Sezioni unite della Cassazione, afferma che “l’elencazione tassativa degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario, non esclude la facoltà del contribuente di impugnare davanti al medesimo giudice anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco”.
Così, l’invito al pagamento recapitato dal Comune al contribuente è impugnabile anche se non rientra nell’elenco degli atti ammessi dalle norme del processo. Si apre dunque all'impugnativa dei c.d. avvisi bonari.

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venerdì, settembre 28, 2007

Prova diabolica per i servizi blacklist

La disposizione che prevede di separare l’indicazione (righi RF33 e RF55 di Unico 2007) dei costi sostenuti con imprese in Stati black list è stata estesa anche alle prestazioni di servizi dal comma 12-bis dell’articolo 110 del Tuir, introdotto dal Dl 262/06. Tuttavia, l’inadempimento non comporta l’indeducibilità del costo ma una sanzione amministrativa.
In caso di verifica i contribuenti dovranno dimostrare sia che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, sia che, per la natura delle prestazioni, queste non potevano essere svolte se non da un professionista che opera in quel determinato territorio (!).

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lunedì, settembre 24, 2007

La Corte UE torna ad occuparsi di "frodi carosello"

All’esame della Corte di Giustizia europea saranno sottoposti, giovedì prossimo, tre casi che
riguardano le evasioni Iva.
Dunque, il tema delle frodi carosello torna al centro dell’interesse della Comunità europea con particolare attenzione sull’aspetto caratteristico delle operazioni intracomunitarie: la detassazione nello Stato membro di partenza e la corrispondente tassazione nello Stato membro di destinazione del bene oggetto della cessione transfrontaliera.

Il Sole – 24 Ore, p. 36 – La Corte Ue misura le frodi Iva – Centore
Il Sole – 24 Ore, p. 36 – I distinguo sui soggetti coinvolti – Centore
Il Sole – 24 Ore, p. 36 – Un proliferare di evasioni sempre più sofisticate - Centore
Il Sole – 24 Ore, p. 36 – La carta del reverse charge – Centore

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martedì, settembre 04, 2007

Il parere dell'Agenzia blocca l'interpello

Nel caso in cui l’agenzia delle Entrate emetta un parere in pendenza del procedimento presso il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, l’interpello presentato ai sensi dell’art 21, legge 413/91, è improcedibile.
E’ necessario dunque verificare la persistenza dell’interesse attuale dell’istante all’ottenimento del parere richiesto.

Il Sole – 24 Ore, p. 26 – Niente interpello se parla l’Agenzia
ItaliaOggi, p. 28 – Interpello improcedibile

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venerdì, giugno 29, 2007

Cancellato il Comitato consultivo per le norme antielusive

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40 di ieri, in ottemperanza delle disposizioni della manovra correttiva della scorsa estate per il contenimento delle spese dell’Amministrazione nell’ambito degli organi collegiali, decreta la soppressione del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive.

Le istanze d’interpello - ex articolo 21, comma 9 dellalegge 413/91 - dovranno essere decise dalla Direzione centrale Normativa e contenzioso. In considerazione del fatto che è stata tolta la possibilità di richiedere il parere al Comitato in caso di silenzio della direzione centrale dopo 60 giorni dall’istanza, si rileva che non è stato fissato un termine entro cui i pareri dovranno essere emanati.

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lunedì, giugno 04, 2007

Dichiarazioni del terzo anche pro-contribuente

La Cassazione nella sentenza n. 11221 del 2007 equipara le dichiarazioni rilasciate al contribuente alle dichiarazioni rese da terzi al Fisco chiarendo che esse possono essere introdotte nella lite e sottoposte al vaglio del giudice tributario.
Entrambe le dichiarazioni assumono solo valore indiziario e non valenza probatoria, come stabilito dal divieto di prova testimoniale nel contenzioso fiscale dell’articolo 7 del Dlgs 546/92. La sentenza muove dal ricorso dell’Amministrazione che eccepiva l’illegittimità in sede processuale di una dichiarazione resa mediante atto notorio dal fratello di un professionista accertato in merito alla provenienza di alcune somme versate sul conto corrente del contribuente.

Il Sole – 24 Ore, p. 30 – Dichiarazioni del terzo anche pro-contribuente – Strazzulla

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mercoledì, maggio 02, 2007

Le Entrate aggiornano le strutture di controllo

Da una nota dello scorso 16 febbraio della direzione centrale Accertamento si legge come l’agenzia delle Entrate si stia riorganizzando sul tema delle indagini fiscali. La comunicazione segue la circolare n. 2/E di quest’anno, che stabilisce che nel corso del 2007 circa 200mila ore di quelle programmate dagli uffici per la lotta all’evasione debbano essere dedicate alle indagini fiscali. In conseguenza di ciò, le Entrate si stanno perfezionando per rendere più efficienti i controlli sulle grandi imprese a livello sia regionale sia nazionale. Lo stesso direttore dell’Amministrazione finanziaria, Massimo Romano, ha puntualizzato che i controlli nei confronti dei 10mila soggetti con più di 25.822.845 euro di volume d’affari e/o compensi aumenteranno del 56,2%, passando da 960 a 1.500. La ripartizione a livello territoriale di questi controlli verrà effettuata tenendo conto di società residenti che hanno aderito al consolidato e della numerosità dei soggetti di grandi dimensioni al netto dei controlli 2006. Per la distribuzione a livello regionale degli interventi, accanto agli accessi tradizionali, si alternano ora interventi più mirati, che prendono in considerazione:
  • il numero delle partite Iva di recente attivazione, appartenenti a settori di attività
    storicamente interessati da fenomeni di frode;
  • la distribuzione degli interventi effettuati (numero ed esito);
  • le strutture operative locali.

Il documento illustra, inoltre, una serie di novità, tra le quali l’istituzione di una banca dati delle professionalità (nominativi dei funzionari prescelti dagli uffici locali dell’Agenzia: Gra.d.i.f.) dei soggetti che si occupano delle verifiche sulle imprese maggiori. Per supervisionare le operazioni interregionali nascerà una struttura ad hoc, ossia l’ufficio indagini fiscali presso la direzione centrale Accertamento dell’Agenzia. Quest’ultimo avrà compiti di intelligence nell’individuare ambiti e fenomeni di carattere evasivo e frodatorio e dovrà fornire, nel contempo, anche indicazioni per l’attività operativa.

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venerdì, marzo 30, 2007

Società di comodo - istanza di interpello - documentazione integrativa

Ci preme segnalare a tutti gli interessati dalla normativa sulle società non operative, un comportamento dell'Agenzia Entrate che se sarà adottato come "metodo di lavoro" creerà non pochi problemi ai contribuenti ed ai professionisti che li assistono: questa mattina è giunta in Studio la prima risposta dell'Agenzia Entrate ad uno degli interpelli presentati dal nostro Studio per giustificare la disapplicazione della normativa sulle società non operative ai sensi dell'art. 30 comma 4-bis, L. 724/94 combinato con l'art. 37-bis comma 8 del DPR 600/73.

Aldilà della sorpresa rispetto all'inattesa tempestività dell'Agenzia (l'interpello è stato presentato lo scorso 14 marzo), quando da molte parti si paventava la congestione degli uffici, la predisposizione di task force nominate ad hoc per smaltire l'enorme mole di interpelli e così via, abbiamo ben presto compreso che non si trattava di una risposta all'istanza presentata, ma bensì di una richiesta di documentazione integrativa, che ai sensi dell'art.1 comma 7, DM. 19 giugno 1998 n. 259 sospende il termine di 90 giorni per l'emanazione del provvedimento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate fino al giorno di ricezione della documentazione.

Estrema attenzione va dunque posta nel considerare come termine utile per presentare l'istanza i 90 gg. dal 31 luglio 2007 o anche dal 15 giugno, in quanto una richiesta di documenti come quella pervenutaci oggi può, a tutti gli effetti, spingere fuori termini il contribuente.

Inoltre segnaliamo che la documentazione richiesta non è nemmeno di immediata produzione, in quanto l'Agenzia chiede, oltre "al prospetto di calcolo da cui risultino le modalità di determinazione dello stato di non operatività della società":
  • ogni informazione relativa alle strategie, all'andamento, alle prospettive reddituali e temporali della liquidazione;
  • le azioni sino ad ora compiute per portare a compimento la fase di liquidazione.

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Sentenza di legittimità costituzionale n.109/2007 - rito tributario

Rispetto alle regole sulla prova che disciplinano il processo tributario, la Corte Costituzionale,
con la sentenza n. 109/2007, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 546/1992, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Infatti la soppressione dell’ex articolo 3 bis, comma 5 della legge 248/2005, che toglie alle Commissioni tributarie “la facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia”, non può dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale, accentuando “la terzietà del giudice quanto ai poteri istruttori”.

Si viene così ad escludere in capo al giudice tributario ogni “supplenza” nell’esercizio dei poteri istruttori delle parti, e in particolare, della parte pubblica, attraverso un incondizionato potere di iniziativa officiosa. Inoltre viene rafforzata la già sancita impossibilità da parte del giudice tributario di eludere i termini stabiliti alle parti per il deposito dei documenti, al fine di rispettare il contraddittorio.
Entrambe le parti, comunque, hanno la possibilità di produrre documenti anche in caso di rinvio dell’udienza e di effettuare produzioni documentali anche in appello.
La motivazione della sentenza, tuttavia, investendo l’inquadramento complessivo dei poteri istruttori del giudice tributario suscita diverse perplessità. L’intervento “suppletivo” della Consulta meriterebbe, quindi, di essere sostituito quanto prima da un nuovo regime complessivo disciplinare, effettivamente rispondente alle peculiari esigenze del processo tributario.

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lunedì, marzo 26, 2007

La Consulta è chiamata all’esame di costituzionalità della norma che, in tema di accertamento, preclude al cittadino contribuente l’utilizzo, in sede processuale, di notizie, atti e documenti non esibiti o non addotti all’Amministrazione finanziaria nella fase precontenziosa; si tratta dell’articolo 32, comma 4 del Dpr 600/73.

La disposizione è ritenuta illegittima per contrasto con l’articolo 53 della Costituzione, ma essa viola anche altri parametri costituzionali. Soprattutto l’articolo 24 della Costituzione, in tema di diritto ad agire in giudizio: è violato il diritto del contribuente alla difesa nel processo, limitando la possibilità di produrre documenti, notizie e dati in conseguenza di comportamenti tenuti nella fase precontenziosa.

La questione è di grande interesse, e presenta forti parallelismi con l'analoga discussione in corso rispetto alla fase di istruttoria prefallimentare. In linea generale se il contribuente non è obbligato dalla legge ad una difesa tecnica sin dalle prime fasi in cui si instaura il contradditorio, il fatto che suoi comportamenti maldestri in punto di procedura si consolidino a suo danno appare lesivo del suo diritto alla difesa.
L'esigenza di speditezza dell'istruttoria non dovrebbe tradursi nell'impossibilità di instaurare un contradditorio formale nell'ambito di un pieno giudizio di cognizione, quanto meno nella fase contenziosa successiva alla decisione.

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lunedì, marzo 12, 2007

Irap: professionisti alla finestra

Le prime pronunce della Cassazione in materia di Irap potrebbero porre circa 2 milioni di piccoli imprenditori e lavoratori autonomi di fronte ad una scelta: quest’ultimi, infatti, il prossimo 18 giugno, dovranno scegliere se versare regolarmente l’imposta regionale oppure se rinunciare a corrispondere il tributo, preferendo così in alternativa la via del contenzioso tributario. La prassi dovrebbe essere quella di procedere al versamento dell’imposta, al fine di evitare sanzioni, liti e maggiori interessi, e, subito dopo, inviare all’Amministrazione finanziaria l’istanza di rimborso. Tuttavia, non mancheranno casi in cui si cercherà di trovare una scorciatoia.

A tal fine, il giudice nazionale sta indicando un percorso che dovrebbe servire per dirimere molti dubbi che, nonostante Irap day dello scorso 8 febbraio, ancora restano irrisolti. A tal proposito, si segnala la necessità per la Suprema Corte di affrontare i casi relativi agli agenti di commercio, agli artigiani o piccoli commercianti, privi di organizzazione e spesso senza dipendenti. Altrettanto importante sarebbe, poi, l’opinione della Cassazione sul futuro dei non pochi contribuenti che, invece di pagare l’Irap e poi chiedere la restituzione del tributo, hanno volontariamente omesso di provvedervi. Per tali ragioni, anche se la Cassazione ha fissato tre principi “cardine” per individuare professionisti e lavoratori autonomi non soggetti a Irap (non devono essere dipendenti di altri; non devono impiegare beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività; l’autonomo o il professionista non devono costituire un' “autonoma organizzazione”), non sempre questi consentono però di avere una guida operativa sull’area di esonero dell’Irap, dal momento che il giudizio di merito compete alle Commissioni tributarie, che spesso non hanno valutato il caso concreto e, quindi, dovranno nuovamente decidere su rinvio dal giudizio di legittimità. Molti contribuenti saranno portati a non pagare l’Irap, anche se una buona parte di chi svolge attività autonome non può avere la certezza dell’esito favorevole del contenzioso che verrà a instaurarsi.

Il Legislatore, pertanto, deve avere il compito di dare un adeguato affidamento a tutti coloro che hanno un’elevata probabilità di non essere debitori del tributo in oggetto, utilizzando (come fatto in passato per l’Ilor) il semplice criterio basato solo sul numero degli addetti, dal momento che la soglia di rilevanza dei beni strumentali potrebbe aumentare, anziché ridurre, le disuguaglianze tra i contribuenti con attività sostanzialmente omogenee.

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lunedì, marzo 05, 2007

Rilevanza del giudicato esterno: la Cassazione frena

Nella sentenza n. 2438 del 5 febbraio 2007 della Cassazione, viene affermato che una sentenza passata in giudicato con riferimento all’Iva non può far stato nell’analogo procedimento relativo alle imposte dirette.
La rilevanza del giudicato esterno, che era stata stabilita per il contenzioso fiscale nella pregressa sentenza n. 13916 del 2006 della stessa Cassazione, nel caso oggetto della pronuncia è stata reputata non applicabile, poiché anche se si tratta delle stesse parti e delle stesse questioni di diritto riguarda differenti imposte.

Questa interpretazione merita un'attenta riflessione, perchè se applicata in maniera "superficiale" può dare adito a sentenze in netto contrasto tra loro. Si possono facilmente immaginare scenari nei quali considerare completamente autonomi due giudizi solo in quanto afferenti due imposte diverse porti a conclusioni palesemente illogiche.
Si pensi a contenzioso riguardante fittizietà del trasferimento di residenza a fini di imposte dirette e indirette. Sarebbe immaginabile un contribuente residente "a metà", ovvero residente a fini delle imposte dirette e non residente per le indirette, o viceversa?

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venerdì, febbraio 23, 2007

Approvato il modello per il rimborso dell'Iva sulle auto in base alla sentenza

E' stato approvato oggi - ed e' in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - il modello da utilizzare per la richiesta del rimborso forfetario dell'Iva detraibile, relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, alle spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti), indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, acquisti effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione a partire dal 1 gennaio 2003 e fino alla data del 13 settembre 2006.
Per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee del 14 settembre 2006 - pronunciata nella causa C-228/05 - il decreto legge n. 258 del 15 settembre scorso (convertito con modificazioni dalla legge n. 278 del 10 novembre 2006) ha disciplinato le modalita' per il recupero dell'imposta non detratta e, in particolare, ha previsto la possibilita' di richiedere il rimborso in misura forfetaria o in via analitica, sulla base di idonea documentazione.

Il provvedimento, inoltre, individua per distinti settori le percentuali forfetarie di imposta detraibile, in base all'utilizzo medio delle autovetture e dei motoveicoli nelle ordinarie modalita' di svolgimento dell'attivita'.

da Comunicato stampa dell'Agenzia Entrate del 22 febbraio 2007

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martedì, febbraio 20, 2007

Il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini della soggettività IRAP dei professionisti

Si ha esercizio di "attività autonomamente organizzata" - soggetta ad IRAP ex art. 2, D.Lgs. n. 446/1997 - quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia, che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso.
Pertanto, l'imposta non è applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si è avvalso il contribuente costituiscono un mero ausilio della sua attività personale: non è pertanto soggetto ad IRAP il professionista che svolge l'attività professionale senza dipendenti, con attrezzature consistenti in telefono, automezzo, PC, mobili d'ufficio.
(Cassazione civile Sentenza 16/02/2007, n. 3672)

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lunedì, gennaio 29, 2007

Ricorso in busta chiusa: fa fede la data di ricevimento

La Cassazione, con la sentenza n. 27067 del 2006, ha chiarito che il ricorso spedito in busta chiusa non è ammissibile se pervenuto all'Ufficio fuori termine.
La decisione muove dall’articolo 20, comma 2, del Dlgs 546/92, che prevede che la spedizione del ricorso per posta debba avvenire utilizzando un plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, poiché il timbro datario apposto direttamente sul retro del ricorso è garanzia sia dell’esatto giorno di spedizione, sia della coincidenza dell’atto tributario rispetto al documento inviato.
La conseguenza della mancata osservanza di ciò è che la data di presentazione del ricorso considerata sarà quella di ricevimento da parte dell’Ufficio e qualora tale data fosse successiva al termine ultimo per la proposta di ricorso introduttivo lo stesso sarà dichiarato inammissibile.

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