Una neutralità condizionata sui conferimenti
Nella risoluzione n. 446 del 2008 l'agenzia delle Entrate risponde ad un interpello su un'operazione complessa che vede oltre che varie donazioni di partecipazioni tra padre e figlia anche conferimenti di partecipazioni da parte di persone fisiche non imprenditori. L'Agenzia, in proposito, fornisce sostanzialmente due chiarimenti.Il primo riguarda il caso di conferimenti di partecipazioni da parte di persone fisiche non imprenditori per cui si applica la norma generale secondo cui nei conferimenti in società si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni conferiti. Si spiega che solo se il conferimento è giustificato da validi motivi economici (ristrutturazione o razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all'operazione) ad esso è applicabile il regime del realizzo controllato (articolo 177, comma 2, del Tuir).
Il secondo chiarimento è relativo alla donazione di partecipazioni tra genitore e figlio. In merito viene detto che tali donazioni sono sempre esenti dall'imposta di donazione se si tratta:
- di società di persone solo se il donatario nell'atto di donazione manifesti con apposita dichiarazione l'intenzione di proseguire per almeno 5 anni l'attività di impresa;
- di società di capitali nel caso la donazione consenta al donatario di acquisire o integrare il controllo della società e il donatario mantenga il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla donazione.
Fonti (19 novembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 34 - Una neutralità condizionata sui conferimenti - Busani
ItaliaOggi, p. 45 - Sas, esente la donazione di quote - Viscione
Etichette: operazioni straordinarie
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