Immobili con Iva, necessario l’atto integrativo
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 364 del 12 dicembre 2007, ha chiarito che il cambio di destinazione d’uso e il mutamento della categoria catastale dell’immobile determina anche la modifica del regime ai fini dell’Iva e dell’imposta di registro, anche se il contratto di locazione è in corso.Nello specifico, nel caso prospettato si tratta di due contratti di leasing che hanno per oggetto abitazioni per le quali si è verificato il cambio di destinazione d’uso, essendo divenute uffici. L’Agenzia ha spiegato che dopo il cambio di destinazione da abitazione ad ufficio, l’operazione deve seguire le regole proprie previste per i fabbricati strumentali. Di conseguenza scatta anche il mutamento del regime Iva in base alle disposizioni previste dall’articolo 10.8 lettera A del Dpr 633/72. L’Agenzia ha precisato che per poter esercitare l’opzione per l’imponibilità Iva e anche a dimostrazione del cambio di aliquota dell’imposta di registro, occorre integrare i contratti di leasing, evidenziando la modifica della categoria catastale e manifestando l’opzione per il regime Iva.
I contratti integrativi, ai quali devono essere allegati quelli originali, dovranno essere registrati entro 30 giorni dal cambio di destinazione.
Il Sole – 24 Ore, p. 28 – Immobili con Iva, necessario l’atto integrativo - Tosoni
ItaliaOggi, p. 38 – Cambio d’uso, opzione ok - Rosati
Etichette: contenzioso, iva
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