venerdì, marzo 30, 2007

Società di comodo - istanza di interpello - documentazione integrativa

Ci preme segnalare a tutti gli interessati dalla normativa sulle società non operative, un comportamento dell'Agenzia Entrate che se sarà adottato come "metodo di lavoro" creerà non pochi problemi ai contribuenti ed ai professionisti che li assistono: questa mattina è giunta in Studio la prima risposta dell'Agenzia Entrate ad uno degli interpelli presentati dal nostro Studio per giustificare la disapplicazione della normativa sulle società non operative ai sensi dell'art. 30 comma 4-bis, L. 724/94 combinato con l'art. 37-bis comma 8 del DPR 600/73.

Aldilà della sorpresa rispetto all'inattesa tempestività dell'Agenzia (l'interpello è stato presentato lo scorso 14 marzo), quando da molte parti si paventava la congestione degli uffici, la predisposizione di task force nominate ad hoc per smaltire l'enorme mole di interpelli e così via, abbiamo ben presto compreso che non si trattava di una risposta all'istanza presentata, ma bensì di una richiesta di documentazione integrativa, che ai sensi dell'art.1 comma 7, DM. 19 giugno 1998 n. 259 sospende il termine di 90 giorni per l'emanazione del provvedimento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate fino al giorno di ricezione della documentazione.

Estrema attenzione va dunque posta nel considerare come termine utile per presentare l'istanza i 90 gg. dal 31 luglio 2007 o anche dal 15 giugno, in quanto una richiesta di documenti come quella pervenutaci oggi può, a tutti gli effetti, spingere fuori termini il contribuente.

Inoltre segnaliamo che la documentazione richiesta non è nemmeno di immediata produzione, in quanto l'Agenzia chiede, oltre "al prospetto di calcolo da cui risultino le modalità di determinazione dello stato di non operatività della società":
  • ogni informazione relativa alle strategie, all'andamento, alle prospettive reddituali e temporali della liquidazione;
  • le azioni sino ad ora compiute per portare a compimento la fase di liquidazione.

Etichette: , ,


Questo articolo potrebbe non essere aggiornato con le ultime novità e non può comunque sostituire un servizio di consulenza o un parere personalizzato. Per maggiori informazioni contatta lo studio Barbieri & Associati