Rilevanza del giudicato esterno: la Cassazione frena
Nella sentenza n. 2438 del 5 febbraio 2007 della Cassazione, viene affermato che una sentenza passata in giudicato con riferimento all’Iva non può far stato nell’analogo procedimento relativo alle imposte dirette.La rilevanza del giudicato esterno, che era stata stabilita per il contenzioso fiscale nella pregressa sentenza n. 13916 del 2006 della stessa Cassazione, nel caso oggetto della pronuncia è stata reputata non applicabile, poiché anche se si tratta delle stesse parti e delle stesse questioni di diritto riguarda differenti imposte.
Questa interpretazione merita un'attenta riflessione, perchè se applicata in maniera "superficiale" può dare adito a sentenze in netto contrasto tra loro. Si possono facilmente immaginare scenari nei quali considerare completamente autonomi due giudizi solo in quanto afferenti due imposte diverse porti a conclusioni palesemente illogiche.
Si pensi a contenzioso riguardante fittizietà del trasferimento di residenza a fini di imposte dirette e indirette. Sarebbe immaginabile un contribuente residente "a metà", ovvero residente a fini delle imposte dirette e non residente per le indirette, o viceversa?
Etichette: contenzioso, dirette, iva
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