lunedì, marzo 26, 2007

La Consulta è chiamata all’esame di costituzionalità della norma che, in tema di accertamento, preclude al cittadino contribuente l’utilizzo, in sede processuale, di notizie, atti e documenti non esibiti o non addotti all’Amministrazione finanziaria nella fase precontenziosa; si tratta dell’articolo 32, comma 4 del Dpr 600/73.

La disposizione è ritenuta illegittima per contrasto con l’articolo 53 della Costituzione, ma essa viola anche altri parametri costituzionali. Soprattutto l’articolo 24 della Costituzione, in tema di diritto ad agire in giudizio: è violato il diritto del contribuente alla difesa nel processo, limitando la possibilità di produrre documenti, notizie e dati in conseguenza di comportamenti tenuti nella fase precontenziosa.

La questione è di grande interesse, e presenta forti parallelismi con l'analoga discussione in corso rispetto alla fase di istruttoria prefallimentare. In linea generale se il contribuente non è obbligato dalla legge ad una difesa tecnica sin dalle prime fasi in cui si instaura il contradditorio, il fatto che suoi comportamenti maldestri in punto di procedura si consolidino a suo danno appare lesivo del suo diritto alla difesa.
L'esigenza di speditezza dell'istruttoria non dovrebbe tradursi nell'impossibilità di instaurare un contradditorio formale nell'ambito di un pieno giudizio di cognizione, quanto meno nella fase contenziosa successiva alla decisione.

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