martedì, febbraio 20, 2007

Il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini della soggettività IRAP dei professionisti

Si ha esercizio di "attività autonomamente organizzata" - soggetta ad IRAP ex art. 2, D.Lgs. n. 446/1997 - quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia, che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso.
Pertanto, l'imposta non è applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si è avvalso il contribuente costituiscono un mero ausilio della sua attività personale: non è pertanto soggetto ad IRAP il professionista che svolge l'attività professionale senza dipendenti, con attrezzature consistenti in telefono, automezzo, PC, mobili d'ufficio.
(Cassazione civile Sentenza 16/02/2007, n. 3672)

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