Aliquota IVA agevolata per gli spettacoli musicali - Certezze e criticità
L'inizio dell’anno 2007 ha visto alcune novità decisamente rilevanti per gli spettacoli di musica dal vivo. Di queste, la più significativa riguarda l’emendamento inserito nella Legge Finanziaria del 2007 (art. 1 c. 300) circa l’aliquota applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali.
Finalmente certezze, ma ancora zone d’ombra.
Le certezze:
- Vigenza delle norme. In quanto interpretazione autentica il comma 300 dell’art. 1 della Legge Finanziaria non aggiunge nulla di nuovo alla norma, ma si limita a chiarirne meglio il significato contraddicendo l’interpretazione errata datane dall’Agenzia delle Entrate nel recente passato. Il comma 300 citato non introduce infatti una modifica alla normativa vigente, quanto piuttosto chiarisce come la norma dovesse interpretarsi sin dalla sua entrata in vigore. Le conseguenze sono, oltre la certezza dell’aliquota del 10 % da applicare per il futuro, anche il necessario azzeramento del contenzioso pendente (nato in seguito agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate in rettifica dell’aliquota 10 % da sempre applicata dagli operatori ai più volte citati contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali, in data anteriore alla maldestra interpretazione ministeriale del 2004) avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e/o Regionali ed il conseguente diritto al rimborso delle somme, maggiorate degli interessi, indebitamente pretese dall’Erario in pendenza dei ricorsi.
- L’aliquota agevolata per i contratti di scrittura. L’IVA da applicare ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali doveva essere, ed è, il 10%.
- Da sempre alle interpretazioni del termine teatrale contenuto nella Tab. A(Beni e servizi ad aliquota ridotta) parte III (beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento) punti 123 e 119, allegata al D.P.R. 633/1972 (Legge IVA) è stato attribuito un significato riduttivo ed errato che ha prodotto discriminazioni di trattamento insensate (prosa sì, musica no! etc...): ora si può affermare che nella fattispecie di cui si tratta al termine teatrale sia stato indirettamente attribuito il giusto significato di “dal vivo”, con le evidenti conseguenze.
- L’obbligatorietà o meno e le modalità per apportare correzioni per la maggiore IVA riscossa nel periodo successivo alla emanazione della contestata risoluzione ministeriale (20% anziché 10%). Non è chiaro se l’IVA applicata ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di musica dal vivo e versata all’Erario in ottemperanza all’errata interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria (cioè al 20%) debba essere corretta mediante emissione di note di accredito. L’argomentazione secondo la quale il problema non sussiste in quanto si verrebbe a produrre una condizione di neutralità (il soggetto paga l’IVA per la nota di accredito emessa, e quindi la detrae) non convince: rimane infatti l’obbligo di legge di dover applicare ai corrispettivi sempre e comunque l’aliquota corretta prevista dalla norma (segnaliamo ad esempio il danno che può aver subito un Comune, che non possa detrarre IVA sugli acquisti in quanto soggetto non IVA, pagando il 20% in luogo del 10%). Va posta poi attenzione da parte dei soggetti emittenti:
- alle sanzioni che potrebbero essere loro comminate dagli organi preposti per la mancata regolarizzazione delle fatture emesse con IVA errata (20%);
- alla scadenza di un anno dalla data di emissione di ogni singola fattura per poter provvedere alle rettifiche;
- alle modalità per estinguere il contenzioso pendente ed ottenere rimborso di quanto eventualmente già pagato a titolo provvisorio.
- L’applicabilità dell’IVA al 10% ad altri acquisti dei produttori artistici di spettacoli dal vivo (palco, impianto audio, luci, ecc…). Nel mondo artistico infatti con il termine scrittura sembra intendersi esclusivamente il contratto che lega l’organizzatore e il performer in senso ampio. Un’interpretazione restrittiva potrebbe quindi escludere dalla categoria di servizi individuati dalla norma agevolativa l’apparato scenico e organizzativo strumentali all’esibizione. Potrebbe essere quindi che soltanto i contratti degli artisti e dei musicisti in genere (scritture) nei confronti del produttore siano individuati dalla norma a giudizio dell’Agenzia delle Entrate come soggetti all’IVA al 10%; è consigliabile pertanto cautela da parte dei produttori nel richiedere anche a quei soggetti che fanno da necessario corollario alla prestazione degli artisti l’applicazione dell’aliquota agevolata.
- L’applicabilità dell’IVA al 10% ai contratti tra produttore esclusivista e organizzatore locale o altro. Di minore incertezza è se l’aliquota agevolata sia applicabile anche tra produttore esclusivista dello spettacolo ed organizzatore locale o altro soggetto intermediario, nel caso di rivendita con uno o più passaggi a questi ultimi. Il parere espresso a titolo personale dal rappresentante dell’Agenzia delle Entrate dott. Marzullo in occasione del convegno Assomusica tenutosi a Roma la settimana scorsa sembra favorevole.
Etichette: iva, spettacolo
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