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L’Agenzia delle Entrate ha avviato un piano di riorganizzazione interna per migliorare la dislocazione delle risorse sul territorio e rendere le strutture più snelle ed efficienti. Tale riorganizzazione prevede l’attivazione delle Direzioni provinciali, articolate al loro interno in uno o più uffici territoriali e in un Ufficio controlli.
La Direzione provinciale di Bologna, attiva dal 2 febbraio 2009, è composta da:
· Ufficio controlli, Via Marco Polo 60 – tel. 051 6103111
e dai seguenti Uffici territoriali, che svolgeranno funzioni di assistenza e informazione:
· Bologna 1, Via Marco Polo 60 – tel. 051 6103111
· Bologna 2, Via P. Nanni Costa 28 – tel. 051 4130211
· Bologna 3, Via Larga 35 – tel. 051 6002711
· Imola, Piazza Gramsci 20 – tel. 0542 611111
Contemporaneamente, saranno chiuse le sedi di:
· Via Marco Emilio Lepido, 178 (attuale Ufficio locale di Bologna 1)
· Via Andrea da Formigine, 3 (attuale Ufficio locale di Bologna 3).
Presso i due Uffici in dismissione il servizio sarà sospeso a partire dal 28 gennaio 2009, poiché potrebbe non essere assicurato un servizio soddisfacente.
Etichette: Bologna
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La sezione tributaria della Cassazione ha emesso la sentenza 26541, depositata il 5 novembre 2008, nella quale chiarisce che se il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto agli indici di capacità contributiva "per due o più periodi di imposta così come previsto dall'articolo 38 del Dpr 600/73" l'accertamento sintetico non può riguardare anche tali precedenti periodi e questa valutazione di congruità non deve necessariamente essere preceduta da uno specifico questionario per l'accertamento anche di questi periodi. Per garantire la possibilità di difesa del contribuente interessato l'accertamento in questione dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui, per gli anni precedenti, si ritiene incongrua la dichiarazione, pena il vizio di motivazione.
Nell'ambito del contenzioso tributario la pronuncia in oggetto si aggiunge alle pregresse, sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento sulle cartelle di pagamento o l'indicazione sugli accertamenti di valore dei fabbricati di precedenti valutazioni degli ultimi tre anni, con effetti sulla riscossione.
Fonti (19 dicembre 2008)
ItaliaOggi, p. 39 - Cassazione: da motivare l'accertamento sintetico - Fuoco
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Il "milleproroghe" differisce anche il termine per l'adozione del Dpcm che deve stabilire modalità e termini della restituzione dello sconto del 3%, misura introdotta con il Dl 185/2008 sull'acconto Ires e Irap dei soggetti Ires. Dunque, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che doveva essere varato al 31 dicembre 2008 slitta al 31 marzo 2009. Pertanto, la restituzione di fatto potrà avvenire in una data prossima a quella del conguaglio dell'anno 2008 con pochi effetti per l'Erario.
Fonti (19 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - Per gli acconti tagliati la restituzione attende - MorinaEtichette: irap, ires
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Con decreto dell'11 dicembre, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 295 di ieri, il ministero dell'Economia e quello del Lavoro dettano le regole per i versamenti "a titolo spontaneo e solidale" al Fondo per la social card. Pertanto, le aziende e i donatori privati che vogliono fare versamenti al Fondo con lo scopo di finanziare la social card destinata agli ultrasessantacinquenni e ai minori di tre anni appartenenti a famiglie disagiate (Fondo istituito dall'articolo 81, comma 29, della legge 133/08), possono farlo direttamente o tramite Onlus che poi trasferiranno le risorse al Fondo. In quest'ultimo caso le donazioni saranno deducibili dal reddito d'impresa secondo le modalità previste dal Tuir: per le imprese è prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro "per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato". I benefattori potranno avere una qualifica diversa che va da semplice "donatore" a "donatore partecipante", "donatore sostenitore" fino a entrare nella "lista d'onore", in base alle somme versate. Alle varie qualifiche corrisponde la possibilità di reclamizzare i diversi modi di adesione al "programma Carta acquisti". I donatori sostenitori potranno vincolare l'uso dei contributi versati a "specifici usi, nei limiti delle finalità del Fondo". Per gli "sponsor" invece è prevista la possibilità logo e marchi "Carta acquisti" associati al proprio marchio e logo in campagne pubblicitarie oltre a richiedere la presenza del proprio logo in campagne istituzionali organizzate dai ministeri dell'economia e del lavoro.
Fonti (19 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 35 - I fondi alla Carta acquisti portano in dote lo spot - Melis
ItaliaOggi, p. 39 - Donazioni deducibili - Stroppa
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È arrivato il momento per effettuare la scelta per la trasparenza prevista dagli articoli 115 e 116 del Tuir. La scelta del regime, infatti, deve essere fatta entro la fine del primo periodo di efficacia e poi rimane valida, salvo cause di decadenza, per un triennio. Entro lo stesso periodo di tempo deve essere comunicata anche l'intenzione di rinnovare il regime di trasparenza giunto a scadenza, e che verrà confermato per un altro triennio. Le regole e le modalità per esprimere il regime di trasparenza sono uguali sia per l'opzione esercitata dalle Srl partecipate da soggetti Ires (art. 115) sia per la scelta delle piccola trasparenza, prevista dall'articolo 116 e propria delle Srl con ricavi non eccedenti i limiti per gli studi di settore, partecipate esclusivamente da persone fisiche. Nel caso delle Srl partecipate esclusivamente da persone fisiche in numero massimo di dieci (elevato a venti per le società cooperative), l'opzione per la trasparenza implica l'assimilazione fiscale della società Ires a una società di persone. Di conseguenza, si imputa direttamente e si tassa il reddito fiscale in capo ai soci partecipanti, a prescindere dall'effettiva distribuzione. Contemporaneamente, però, la società perde la soggettività Ires, rimanendo esclusivamente soggetto passivo Irap. Il tutto non fa venir meno il regime giuridico degli utili di società di capitali, rispetto a cui i soci non vantano alcun diritto alla distribuzione, salvo delibera assembleare. Per valutare gli effetti della scelta per la trasparenza occorre tenere conto di una serie di fattori.
Primo fra tutti la convenienza eventuale derivante dalla tassazione Irpef in luogo di quella Ires nei casi di imponibili contenuti e in presenza di una compagine sociale allargata.
Poi sono da tenere in considerazione anche gli effetti della trasparenza sul bilancio della società, come quelli relativi al trattamento del compenso degli amministratori. La trasparenza si coniuga infatti con il venire meno dei compensi per i soci-amministratori, intesi come remunerazione di questi ultimi. Il venire meno della doppia tassazione Ires-Irpef fa sì che la scelta logica sia quella di remunerarsi mediante prelievo di riserve già tassate. L'effetto è molto significativo per questo tipo di società, in quanto elimina una voce di costo dal bilancio (gravata anche del contributo Inps Cassa separata) e consente un incremento almeno apparente della redditività.
Per finire, un ulteriore aspetto da considerare è costituito dalla presenza di partecipazioni Pex. Questo elemento non costituisce più causa di inapplicabilità del regime di trasparenza, dato che il Dl 223/2006 ha stabilito che per le Srl in regime di trasparenza gli utili percepiti e le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito nella stessa misura prevista per i soggetti Irpef.
Fonti (19 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 35 - Piccola trasparenza al test - Odirizzi
Il Sole - 24 Ore, p. 35 - Amministratori più leggeri sul "Rol" - C. Od.
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Appare di interesse diretto per l'Italia la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 18 dicembre 2008, causa C-488/07, che definendo una questione pregiudiziale posta dai giudici britannici, stabilisce che se il pro-rata di detrazione, determinato ai sensi dell'articolo 19 della sesta direttiva Ue, è computato seguendo non la regola base ma una delle modalità speciali previste dalla direttiva comunitaria, l'arrotondamento della percentuale non deve effettuarsi automaticamente all'unità superiore (disposta dal secondo comma, n. 1, dell'articolo 19 citato). In tali casi deve ritenersi che gli Stati membri siano autorizzati a fissare criteri differenti. La disciplina nazionale italiana dispone, dal 1998, l'arrotondamento all'unità superiore o inferiore, a seconda che la cifra decimale sia o meno superiore a cinque. Un criterio diverso da quello dettato, in via di principio, dalla sesta direttiva. Che nel terzo comma dell'articolo 17, n. 5, autorizza appunto l'adozione delle regole alternative disponibili agli Stati membri (ed elencate nel comma 3 dell'articolo 17, n. 5), non contenendo anche norme specifiche sul calcolo del pro-rata Iva.
Fonti (19 dicembre 2008)
ItaliaOggi, p. 41 - Un pro-rata ad hoc - Ricca
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Nella risoluzione 480/2008 l'agenzia delle Entrate chiarisce che il contratto con cui l'ente subentrato allo Iacp (nel caso in oggetto si tratta dell'Azienda regionale per l'Edilizia abitativa della Sardegna) concede l'utilizzo degli appartamenti di sua proprietà (alloggi popolari) deve essere assoggettato all'imposta di registro del 2% sull'ammontare dei canoni dovuti dal conduttore, poiché la concessione è equiparabile al contratto di locazione. Nella risoluzione è spiegato che l'imposta proporzionale di registro è dovuta in quanto tali contratti rientrano nella fattispecie dei contratti soggetti a Iva ma esenti dall'applicazione di questa imposta.
Fonti (18 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 35 - Cambia l'ente, Registro al 2% - A. Bu.
ItaliaOggi, p. 31 - L'assegnazione ha un peso fiscale - Mazzei
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Coerentemente con la riduzione dall'1 allo 0,92 per cento dell'intervallo di variazione rimesso al potere regolamentare delle Regioni, da quest'anno l'aliquota Irap non dovrà superare la soglia del 4,82 per cento. La riparametrazione, comandata dall'articolo 1, comma 50 della legge 244 del 2007, vale per tutte le Regioni, anche quelle in deficit sanitario. La risoluzione 13 diramata dall'Economia il 10 dicembre conferma anche la natura di imposta propria regionale dell'Irap, da istituire con legge regionale a partire dall'anno 2009. L'impatto da riparametrazione cade sul versamento a saldo del tributo, poiché i termini dell'acconto sono già scaduti.
Fonti (18 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 32 - L'Irap regionale riparametrata tra 2,98 e 4,82% - Lovecchio
ItaliaOggi, p. 33 - Un coefficiente per le aliquote Irap - RocciEtichette: irap
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L'agenzia delle Entrate risponde con la risoluzione 479 del 17 dicembre 2008 ad un interpello avanzato da una banca in merito all'imposta di registro dovuta per una sentenza che decide sull'opposizione allo stato passivo di un fallimento. L'Agenzia spiega che la pronuncia in oggetto, rientrando nell'ambito dell'accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, sconta l'imposta di registro con aliquota dell'1% (articolo 37 del Dpr 131/86) sulla base imponibile rappresentata dall'intero importo del credito ammesso al passivo. Inoltre, viene chiarito che la stessa cosa vale nel caso in cui il credito derivi da un finanziamento a medio-lungo termine concesso da una banca alla società, poi fallita, mediante contratto assoggettato ad imposta sostitutiva ex Dpr 601/73. Dunque, viene respinta la tesi della banca che prospettava l'assoggettamento della sentenza di opposizione al regime dell'imposta sostitutiva.
Fonti (18 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - Fallimenti, sentenza con registro ordinario - Busani
ItaliaOggi, p. 33 - Sentenze su crediti, no al registro fisso - Rosati
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La Cassazione, con la sentenza n. 28918 del 9 dicembre scorso, ha statuito che le imposte devono essere pagate anche sui redditi da proventi illeciti ed anche se questi sono stati oggetto di sequestro penale. Mentre in passato la Corte di legittimità aveva negato tale possibilità, sull'assunto che il profitto del reato non potesse generare contemporaneamente una obbligazione tributaria e una restitutoria, ora, ed in particolare con l'introduzione dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 537/1993, la giurisprudenza ha cambiato posizione. Nella vicenda in esame, in particolare, i giudici di legittimità hanno accolto le istanze della amministrazione finanziaria in un caso in cui un contribuente aveva contestato l'assoggettabilità a tassazione di un provento illecito, derivato da una prestazione contraria al buon costume, che era stato oggetto di sequestro penale.
Fonti (18 dicembre 2008)
ItaliaOggi, p. 31 - L'illecito è tassabile - Fuoco
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L'Associazione italiana dottori commercialisti, con la nota di comportamento n. 173, riporta alcune indicazioni sulla tassazione dei dividendi da partecipazioni qualificate, conseguiti da persone fisiche non imprenditori e da società di persone, a seguito del taglio Ires dal 33% al 27,5%. Il decreto ministeriale 2 aprile 2008, a seguito della diminuzione della suddetta aliquota Ires, ha elevato dal 40% al 49,72% la base imponibile prevista dagli articoli 47 e 59 del Testo unico, per gli utili da partecipazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e). La nuova percentuale si applica ai dividendi originati da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
La norma di comportamento 173 rilascia al riguardo le seguenti precisazioni:
- la presunzione di favore si applica non solo alle "riserve", ma anche alla distribuzione di "utili" prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. Pertanto, gli utili 2008 e seguenti verranno tassati al 40% fino a concorrenza delle riserve pregresse (formati da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007) e solo per l'eventuale eccedenza con la nuova aliquota d'imponibilità pari al 49,72%;
- nel caso in cui le riserve di utili siano utilizzate a partire dall'anno successivo a quello in corso a fine 2007, per finalità diverse dalla distribuzione ai soci, queste vanno considerate utilizzate in via prioritaria, e fino a loro concorrenza, quelle formate con utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, indipendentemente dal fatto che siano soggette a vincoli di distribuibilità per obblighi di legge o limiti statutari;
- nel distribuire "riserve di capitale" si considerano prioritariamente distribuiti utile dell'esercizio e riserve di utili, i quali concorrono a formare il reddito imponibile del socio al 40% fino a concorrenza delle riserve di utili prodotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e al 49,72% solo per le eventuali eccedenze;
- stesso discorso vale per le riserve in sospensione d'imposta, per le quali però non vale la presunzione che siano distribuite in luogo delle riserve di capitale.
Fonti (18 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - Riserve di utili, passaggio graduale alla nuova aliquota
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - La nota integrativa illustra le scelte
ItaliaOggi, p. 32 - Perdite, regole pro-contribuente - Liburdi
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Il Consiglio europeo adotta un regolamento e una direttiva volti a intensificare e rendere più rapida la collaborazione tra le Amministrazioni fiscali europee in materia di Iva, al fine di dare maggiore efficacia alla lotta alle frodi comunitarie. Vi sono contenute misure che modificano la direttiva (2006/112/Ce) sul sistema per combattere l'evasione dell'Iva e il regolamento (n. 1798/2003) sulle transazioni intra-comunitarie e che tentano di accorciare il tempo di trasmissione anche dei dati tra i diversi Paesi sulle operazioni transfrontaliere. Le nuove regole prevedono, infatti, che dal 1° gennaio 2010 le transazioni ai fini Iva vengano presentate su base mensile. I Governi nazionali potranno, però, fissare delle deroghe e autorizzare gli operatori che svolgano transazioni di valore inferiore a 100mila euro fino al 31 dicembre 2011, e poi inferiori a 50mila euro per trimestre, a continuare a presentare le dichiarazioni su base trimestrale. Tali soglie sono state fissate per non caricare di obblighi amministrativi addizionali chi effettua acquisti occasionali e permettere di intensificare i controlli su volumi di transazioni di una certa entità. Entro il 30 giugno 2011, la Commissione europea valuterà l'impatto dei nuovi provvedimenti sulle azioni di contrasto alle frodi comunitarie condotte dagli Stati dell'Unione europea. In particolare, si mira ad intensificare la lotta alle "frodi carosello", cioè alle truffe basate sui ripetuti passaggi da un Paese all'altro del grande mercato unico europeo. Secondo le ultime stime presentate proprio dalla Commissione europea, si apprende che le frodi sull'Iva possono essere valutate attorno ai 60 miliardi l'anno in Europa.
È fissato a lunedì 29 dicembre l'appuntamento per i contribuenti tenuti all'acconto Iva 2008. Sono chiamati alla cassa i titolari di partita Iva che esistevano nel 2007 e che sono ancora in attività nel 2008, compresi i contribuenti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia nel 2007. Sono, invece, esclusi dal versamento dell'acconto 2008 i soggetti Iva che: hanno iniziato l'attività nel 2008 o l'hanno cessata in questo stesso anno; hanno evidenziato un debito o un credito su cui calcolare un importo dovuto a titolo di acconto inferiore al minimo nell'ultimo periodo del 2007; ritengono di chiudere l'ultima liquidazione 2008 con un credito oppure un debito Iva pari a 116,72 euro su cui calcolare l'importo dovuto in acconto inferiore al minimo previsto di 103,29 euro. Anche quest'anno, per il calcolo dell'acconto il contribuente potrà scegliere liberamente uno dei tre metodi a disposizione: quello storico (generalmente il più utilizzato), quello previsionale e quello analitico (il più conveniente).
L'acconto si versa in un'unica soluzione, non essendo possibile in questo caso ricorrere alla rateizzazione, ed esclusivamente con il modello F24 on-line. I codici tributo da utilizzare per il 2008 sono il codice "6013" per i contribuenti mensili e il codice "6035" per i trimestrali. L'acconto Iva per il 2008 può essere compensato da tutti i contribuenti con l'eccedenza di imposte e contributi a credito risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle denunce contributive. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili è fissato a 516.456,90 per ciascun anno solare. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto è prevista la sanzione del 30% dell'importo non pagato. E' possibile rimediare spontaneamente entro 30 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa.
Fonti (17 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 37 - Dal 2010 per l'Iva più denunce mensili - Brivio
Il Sole - 24 Ore, p. 37 - Contribuenti alla cassa per l'acconto - Delladio
Il Sole - 24 Ore, p. 37 - Sanzioni ridotte per i ritardatari - Ca. D.
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L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 478 del 16 dicembre 2008, chiarisce che i corrispettivi pagati dagli utilizzatori del servizio bike-sharing (locazione biciclette) scontano l'Iva ordinaria. L'Agenzia spiega che il bike-sharing non è un servizio di noleggio e non rientra tra le prestazioni di trasporto urbano poiché manca un conducente: dunque, rappresenta una prestazione generica con prelievo al 20%.
Fonti (17 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 37 - Prelievo del 20% sul "bike sharing" - Portale
ItaliaOggi, p. 31 - Bike-sharing senza sconti Si applica l'Iva ordinaria - Ricca
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E' in corso di pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" il Dm del 10 dicembre 2008 emesso dal ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'acquisizione dei dati di Ici e Iscop (tassa di scopo per la realizzazione di opere pubbliche) da parte del Fisco. Così, i Comuni, gli agenti della riscossione, i soggetti affidatari e Poste Italiane dovranno trasmettere telematicamente, nel rispetto del protocollo degli standard di sicurezza, i dati sui versamenti Ici e sull'imposta di scopo, con sanzioni e interessi, distinti per contribuente e anno d'imposta. Restano esclusi dalla disposizione i dati dei versamenti unitari effettuati tramite F24.
Fonti (17 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 35 - Al Fisco tutti i dati sull'Ici - Trovato
ItaliaOggi, p. 33 - Ici e Iscop, tutti i dati a Tremonti - Rocci
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La corte di Cassazione, con la sentenza 29146 depositata l'11 settembre 2008, nel ribaltare la decisione della Ctr dell'Emilia Romagna che dava ragione al contribuente, ha stabilito che anche un solo collaboratore giustifica il prelievo Irap. Dunque, si torna alla tesi rigorosa della giurisprudenza di legittimità secondo cui il contribuente rientra nel campo del prelievo Irap nel caso impieghi "beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".
Fonti (16 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 37 - Spazio al prelievo Irap con un solo collaboratore - An. Cr.
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A seguito dell'arrivo dei primi accertamenti relativi al versamento dell'Ici si avviano i primi contenziosi sulla materia. In particolare, oggetto del dibattito è il riclassamento degli immobili destinati a uso commerciale, industriale o a ufficio privato, situati in stazioni, aeroporti e aree fieristiche. Il primo esempio è quello che riguarda la Commissione provinciale di Forli che si è schierata contro l'agenzia del Territorio ed ha dichiarato illegittimo l'accatastamento in categoria D8 dei suddetti immobili. I giudici di merito hanno, infatti, fornito un'interpretazione contraria a quella che lo stesso Territorio ha dato alla norma prevista dal Dl 262/02, riconoscendo che se nell'ambito di una stazione, un aeroporto o un edificio destinato a fiera, ci sono spazi stabilmente destinati ad attività commerciali, questi devono essere individuati separatamente, per evitare che fruiscono - per esempio ai fini Ici - dell'agevolazione connessa all'accatastamento a destinazione speciale.
Fonti (16 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 34 - Sulle aree espositive uno spiraglio dai giudici - Gavelli
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Scade oggi la seconda rata, il saldo, dell'Ici dovuta per il 2008. I proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli che non hanno versato l'imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno possono pagare con versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane o con l'F24. Il Dl anti-crisi ha abbassato le percentuali delle sanzioni per omesso pagamento: in caso di ravvedimento entro 30 giorni la sanzione è del 2,5%, dal 30° giorno (15 gennaio 2009) fino ad un anno sarà del 3%.
Fonti (16 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 34 - Oggi scade il pagamento dell'IciEtichette: ici
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Una nota dell'Agenzia delle entrate comunica come il recupero dei ritardati od omessi versamenti di cui all'articolo 9-bis della legge n. 289/2002, corrispondenti a 3 miliardi di euro circa, non necessiti di specifica iscrizione a ruolo da condono.
Fonti (16 dicembre 2008)
ItaliaOggi, p. 30 - Condoni, in atto il recupero sugli omessi versamenti
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Un comunicato delle Dogane fa slittare al 29 dicembre, dal 27, il termine ultimo per il pagamento delle accise su alcol, bevande alcoliche e prodotti energetici, se effettuato tramite versamento in Tesoreria. E' escluso dal rinvio il pagamento delle accise su gas naturale, carbone, lignite e coke. Resta al 18 dicembre la scadenza per i contribuenti titolari di partita Iva che eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi Inps e di altre somme a favore dello Stato.
Fonti (16 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 35 - Due giorni in più per pagare le accise
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Le variazioni alla bozza del modello Iva/2009 rispetto a quella pubblicata sul sito delle Entrate il 30 ottobre scorso sono: identificazione e controllo delle società non operative, indicazione del ravvedimento per i pagamenti periodici, comunicazione del metodo seguito per l'acconto Iva, monitoraggio dei versamenti dei concessionari che immatricolano autoveicoli provenienti dall'Ue. Per le società non operative che risultino tali ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 724/94 va compilato un rigo apposito (VA46), nella sezione VA. La compilazione è imposta anche alle società che nel 2008 hanno partecipato alla liquidazione dell'Iva di gruppo.
Fonti (16 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 35 - Non operative con rigo ad hoc - Portale - Romano
ItaliaOggi, p. 32 - La dichiarazione spia l'acconto - Ricca
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A mezzo di risoluzione 477 del 15 dicembre le Entrate confermano come non esista un vincolo rigido sulla prova da fornire per la non imponibilità Iva della vendita nelle cessioni intracomunitarie. Prova che è ampia, perchè può essere fornita con qualsiasi documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro. La precisazione serve ad aprire un orizzonte i cui limiti non vogliono essere rigidamente fissati.
Fonti (16 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 35 - Prova ampia per le cessioni Ue - Portale
ItaliaOggi, p. 31 - Iva con prova libera - Rosati
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Il Dl 185/2008 introduce un nuovo meccanismo di affrancamento dei maggiori valori emersi su marchi, avviamento e altre attività immateriali, in operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda. Lo scopo della norma è quello di consentire ai contribuenti di ridurre da 18 a 9 anni il periodo di ammortamento di tali attività, a patto però che venga applicata l'imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni nella misura massima del 16%, da versare in un'unica soluzione. In altri termini, il Decreto anticrisi prevede che il contribuente possa, in deroga alle ordinarie regole sulle operazioni straordinarie, assoggettare i maggiori valori attribuiti a marchi e avviamento interamente all'aliquota del 16%, ammortizzandoli in misura non superiore ad un nono invece che a un diciottesimo. L'utilizzo dell'aliquota al 16% e il procedimento di accelerazione della deduzione, però, vale solo sui maggiori valori, mentre resta fermo a 18 anni il tempo di recupero per il costo storico che la società eredita in sede di operazioni straordinarie. Tale disposizione si estende a tutte le operazioni effettuate fino al 2007. Una precisazione è d'obbligo per ciò che riguarda il regime delle "altre attività immateriali": se nell'azienda conferita, oltre a marchi e avviamento, sono presenti anche beni immateriali a vita definita (brevetti, licenze), i maggiori valori attribuiti a questi ultimi dovranno rimanere assoggettati alla disciplina ordinaria degli articolo 176 e 103 del Tuir (regime già a loro più favorevole). Pertanto, se si applica l'affrancamento al 16%, anche il maggior valore delle altre attività immateriali a vita definita si ammortizza in base alla quota imputata a conto economico, comunque non superiore a un nono.
Fonti (16 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 33 - Marchi e avviamento con sostitutiva del 16% - Gaiani
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La risoluzione 437/E del 12 novembre 2008 ha finalmente rivelato la posizione dell'Amministrazione finanziaria circa la questione della territorialità Iva delle intermediazioni collegate ad operazioni in ambito internazionale, a seguito della modifica recata dalla Finanziaria 2007 con l'inserimento della nuova lettera f-quinquies nel corpo dell'articolo 7, comma 4, del Dpr 633/72, sulla territorialità delle prestazioni di intermediazione. Queste si considerano effettuate in Italia quando la sottostante operazione è ivi effettuata, salvo che non siano commissionate da un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro della Ue. Le prestazioni si considerano inoltre "in ogni caso" effettuate in Italia se il committente è ivi soggetto passivo d'imposta.
Rimanevano da chiarire i confini della norma in relazione alla (non abrogata) disposizione di cui all'articolo 40, comma 8, del dl 331/93, volta a regolare la rilevanza territoriale dei servizi d'agenzia con riferimento alle operazioni intracomunitarie. Allo stesso modo, il tenore letterale del nuovo disposto di legge portava il dubbio sulla possibilità di ricondurre a tassazione le prestazioni correlate a transazioni "estero su estero", afferenti operazioni estranee al territorio italiano quanto a quello comunitario, perché integralmente realizzate fuori della Comunità europea. Entrambe questioni risolte in via interpretativa dalla richiamata risoluzione agenziale.
Per le intermediazioni sui beni mobili (articolo 40, comma 8, dl 331), la norma sovranazionale si configura disciplina con valenza generale, idonea perciò a regolare ogni tipologia d'intermediazione, esaurendo così nel proprio ambito le diverse ipotesi di tassazione. Di conseguenza, sulle cessioni intracomunitarie l'impresa mandante emetterà autofattura con applicazione dell'imposta (aliquota 20%), essendo "di fatto inoperativo" il comma 8 dell'articolo 40 del Dl 331/93, che - collocato "fuori sistema" dall'aver uniformato il criterio di territorialità dei servizi di intermediazione - andrebbe abrogato, tutelando il contribuente che si è uniformato alla norma.
Riguardo alle prestazioni di intermediazione sulle transazioni "estero su estero", esse sono da considerare fuori campo Iva "per carenza assoluta del requisito territoriale".
Fonti (15 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 5 - Agenti, l'Iva nello Stato "giusto" - Gavelli
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 5 - Direttiva Ue recepita troppo in fretta - Zavatta
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 5 - Estero su estero senza imposta - Sirri
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 5 - Il prelievo scatta se l'attività è "abituale" - Ma. Si. - Ri. Z.
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E' imperativa ed è inderogabile - sentenzia la Cassazione nella pronuncia 21933/2008 - la norma contenuta nell'articolo 2389 del Codice civile che non permette agli amministratori di determinare autonomamente il proprio compenso (la cui congruità è stata peraltro dichiarato insindacabile dalla recente decisione di Cassazione n. 28595) e ottenere la ratifica dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio nel quale è stata inserita l'apposita voce di spesa. L'approvazione di attribuzione può avvenire contestualmente a quella del bilancio unicamente se è provato che "l'assemblea convocata soltanto per l'esame e l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, abbia anche espressamente discusso e approvato una specifica proposta di determinazione dei compensi degli amministratori". Cosicché, è da ritenere nulla l'attribuzione dei compensi operata in assenza di delibera ad hoc.
Nella giurisprudenza di Cassazione sui compensi agli amministratori assume poi rilievo la questione intorno alla possibilità che il Fisco contesti la congruità dei componenti positivi e negativi di reddito risultanti dalle dichiarazioni, anche in assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o di vizi degli atti posti in essere. E' tema di particolare interesse non solo ai fini della deducibilità, per le aziende, dei compensi attribuiti agli amministratori ma pure riguardo, ad esempio, alla rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, del maggior valore definito agli effetti dell'imposta di registro in caso di cessione d'azienda o alla deducibilità delle perdite relative a crediti ceduti pro-soluto, dei costi sostenuti per la fruizione dei servizi forniti da altre società del gruppo, delle spese di pubblicità eccetera. La Cassazione si è prevalentemente espressa affermando la non inerenza degli atti manifestamente "antieconomici" che producano costi sproporzionati rispetto ai ricavi dell'impresa, non afferenti quindi all'esercizio "economico" di essa, sostenendo così un concetto di inerenza non solo qualitativo ma anche quantitativo.
Fonti (15 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 4 - No agli amministratori con "stipendi" fai-da-te - a cura di Ferranti
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 4 - E il Fisco contesta voci fuori misura
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 4 - Dietrofront: congruità non sindacabile
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 4 - Srl, è corretta la presunzione sull'onerosità del mandato
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Il Dl 185/08, all'articolo 27 commi 5 e 6, prevede che le misure cautelari dell'ipoteca e del sequestro conservativo possono essere estese anche ai tributi e relativi interessi oggetto di contestazione nel processo verbale di constatazione e non solo alle sanzioni. La norma richiamata è quella del Dlgs 472/97, sulle sanzioni tributarie, che all'articolo 22 prevede la possibilità per l'Amministrazione finanziaria e per gli altri enti impositori, dopo la notifica dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione oppure del Pvc di richiedere con istanza motivata al presidente della Ctp l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. Questa richiesta scatta quando vi è il fondato timore di perdere la garanzia del credito vantato nell'atto notificato. Prima del Dl 185/08, il credito doveva riguardare le sole sanzioni, mentre ora il credito si riferisce anche ai tributi e ai relativi interessi. Contro questa misura antievasione ci si può difendere depositando documenti e memorie difensive entro venti giorni dalla notifica alle parti dell'istanza inoltrata dall'ufficio al presidente della Commissione tributaria provinciale. È possibile, inoltre, presentare cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In questo caso il provvedimento può essere adottato in tutto o in parte. Per la giurisprudenza, la ratio del sequestro conservativo è da ritrovarsi nell'esigenza di evitare la dispersione dei beni del debitore, oltre che una eventuale richiesta di tale misura cautelare, sulla base di una momentanea incapienza del debitore nel momento in cui si domanda la tutela giurisdizionale, contraddica con la natura dell'istituto.
Il nuovo decreto anticrisi ha previsto, affianco all'adesione ai processi verbali di constatazione, anche la nuova possibilità di adesione agli inviti al contraddittorio. Questi istituti sono particolarmente "incentivanti" soprattutto dal punto di vista delle sanzioni, dato che quelle edittali vengono ridotte fino ad un ottavo del minimo. A tal proposito, è bene segnalare che se da una parte è corretto cercare di ridurre le liti con il Fisco, dall'altra è bene, però, prevedere anche delle sanzioni, la cui entità risulti dissuadente a compiere l'evasione. Gli sconti di sanzioni che invece sono stati previsti nel caso dei Pvc e nelle forme di adesione agli inviti al contraddittorio sembrano forse un po' eccessivi e soprattutto tali da far nascere dei cumuli giuridici. Infatti, il proliferare delle situazioni che consentono la definizione delle sanzioni sono tali da far creare un vero e proprio "ingorgo" di possibilità per chiudere la pratica, una volta consegnato il processo verbale di constatazione.
Fonti (15 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 2 - Contribuenti a rischio confisca - a cura di Iorio
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 2 - Il via libera viene deciso dal giudice tributario
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 2 - Amministrazione in linea con le pronunce "estensive"
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 3 - Pace con il Fisco a costi leggeri - a cura di Deotto
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 3 - Ma l'istituto ha poco appeal
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 3 - Il perfezionamento va uniformato
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 3 - Rilevanza penale, il doppio binario è ormai da abolire - Caraccioli
ItaliaOggi7, p. 7/10 - Ammortamento, tempi dimezzati - Villa
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Il Dl anticrisi mira a individuare gli evasori da condono, cercando così di recuperare gli importi iscritti a ruolo a seguito dell'adesione a una delle diverse forme di sanatoria previste dalla legge n. 289/02, non perfezionata con il versamento delle somme a debito. Per recuperare le somme dei condoni 2003 e 2004, il Dl 185/08 amplia i casi in cui può scattare l'ipoteca per facilitare l'incasso delle rate non versate dai contribuenti. Nonostante gli sforzi posti in essere, si stima però che solo il 25-30% dei 5,2 miliardi di euro che mancano dalle casse dell'Amministrazione finanziaria potranno essere recuperati; ciò significa che due contribuenti su tre riusciranno ancora una volta a sfuggire alla nuova stretta contenuta nel Dl anticrisi. Le difficoltà aumentano se si pensa che degli oltre cinque miliardi che mancano all'appello ad oggi solo 2,2 ne sono stati iscritti a ruolo. Dunque, secondo le stime contenute nella relazione tecnica al citato Decreto legge, il Fisco - se tutto andrà bene - riuscirà a recuperare al massimo 900 milioni di euro. Questo atteggiamento, seppur realistico - in quanto si basa sulle reali capacità della nostra macchina della riscossione di portare a termine il suo compito - potrebbe però diventare un problema, soprattutto alla luce della recente bocciatura da parte della Commissione Ue al condono sull'Iva. La rinuncia preventiva ad ogni attività di verifica dell'evasione - secondo i giudici lussemburghesi - "altera il principio di neutralità fiscale" e per questo si traduce "in una grave lesione del principio della sana concorrenza" tra le imprese che operano dove l'Iva si paga e quelle che, invece, possono beneficiare del fatto che lo Stato decide di non intervenire. Per la Corte Ue, il problema nasce dal fatto non solo che è previsto un condono, ma anche che le imposte e le sanzioni si fermano poi al 25% del dovuto.
Se l'iscrizione ipotecaria è nulla, Equitalia può essere chiamata a risarcire i danni al contribuente escusso. Questo è quanto stabilisce la sentenza 632/5/08 della Ctp di Lecce, che ha condannato il concessionario della riscossione alle spese di giudizio, nonostante questi avesse chiesto la cessazione della materia del contendere. Il caso nasce da una intempestiva iscrizione ipotecaria eseguita dal concessionario a danno di un imprenditore che si era visto negare l'accesso al credito da parte di fornitori e banche. Questo è solo uno dei casi in cui i giudici hanno condannato l'agente della riscossione al risarcimento del danno subito dal contribuente per l'ingiusta ipoteca. Dunque, Equitalia deve prestare molta attenzione affinchè venga seguito scrupolosamente l'iter normativo propedeutico all'espropriazione e all'iscrizione ipotecaria.
Fonti (15 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 1 - Condoni non pagati, il Fisco incasserà solo il 30% delle rate - Mobili - Trovati
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 1 - Con il Dl anti-crisi esproprio facile e accessi in banca - Sacrestano
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 1 - Ma se l'iscrizione è nulla Equitalia risarcisce i danni - Al. S.
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Il Quotidiano riporta due recenti sentenze della Corte di Giustizia Ue in materia di Iva.
Nella prima pronuncia, dell'11 dicembre scorso, relativa al procedimento C-371/07, si fa riferimento alla somministrazione di pasti serviti nel corso di riunioni per evitare l'interruzione dei lavori. Secondo la Corte per questo tipo di servizi è escluso l'assoggettamento ad Iva sulla base delle disposizioni della VI direttiva comunitaria in materia di Imposta sul valore aggiunto. Secondo gli euro-giudici, il fatto che l'impresa attraverso le suddette prestazioni persegua interessi economici-gestionali propri comporta che abbiano il carattere di inerenza le prestazioni di servizi rese dal datore di lavoro nei confronti dei dipendenti. Ciò vale anche se le prestazioni in oggetto siano volte a soddisfare esigenze private dei lavoratori. Di conseguenza, l'Iva relativa a questi servizi è da considerare legittimamente detraibile senza limiti, secondo i criteri dell'articolo 19 del Dpr 633/72.
Con la sentenza resa sempre in data 11 dicembre nella causa C-407/07, la Corte di Giustizia Ue, risolvendo una controversia tra il Fisco olandese e un'associazione di ospedali ed enti sanitari che fornisce prestazioni ai propri membri, riconosce che sono esenti da Iva le prestazioni effettuate da associazioni che si limitano a richiedere solo il rimborso delle spese sostenute.
Fonti (13 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 31 - Detrazione Iva a largo raggio - Santacroce
Il Sole - 24 Ore, p. 31 - Esenzione anche "singola" - RomanoEtichette: iva
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Nel sito internet delle Entrate è pubblicata la revisione delle bozze del modello di dichiarazione Iva relativo all'anno di imposta 2008. Le società operative dispongono di un apposito rigo ed è confermato che il credito Iva in compensazione va evidenziato in appositi spazi del quadro VL, che accoglieranno l'indicazione del credito relativo all'anno precedente e gli importi utilizzati in compensazione.
Fonti (13 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 31 - Aggiornate le bozze dei modelli - R.Po.
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