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    Collegio sindacale  
   
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Nelle società di capitali la funzione del Collegio sindacale nasce dall'esigenza di controllare la regolarità della funzione amministrativa, in considerazione del fatto che la gestione comporta l'impiego di capitali apportati dai soci che molto spesso rimangono estranei all'amministrazione.

La riforma del diritto societario ha cambiato in maniera sostanziale ruolo e attribuzioni degli organi della cosiddetta "Corporate governance", introducendo anche la possibilità di optare per i sistemi di governance monistico e dualistico.

Nel collegio sindacale "tradizionale", i sindaci sono nominati ai sensi dell'art. 2391 comma 2 del Codice civile e possono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Collegio sindacale è formato da un Presidente e da tanti sindaci effettivi quanti ne sono nominati dall'Assemblea nel rispetto dello Statuto sociale; al Collegio sindacale sono demandate varie funzioni di controllo sulla corretta gestione tra le quali l'effettuazione delle verifiche trimestrali e controlli al Bilancio d'esercizio con redazione della Relazione annuale.

L'esecuzione delle verifiche trimestrali ha lo scopo di garantire la correttezza della tenuta delle scritture contabili nelle realtà aziendali in modo che il controllo sia significativo rispetto alle risultanze dei singoli conti e delle voci del Bilancio.

Le verifiche svolte dal Collegio sindacale sul Bilancio d'esercizio hanno lo scopo di permettere al Collegio stesso l'espressione di un giudizio professionale a tutela dei soci e dei terzi.

Poichè la verifica non può consistere nel rifacimento di tutte le operazioni svolte dalla società, il Collegio sindacale acquisirà gli elementi probativi per ottenere una valida base di giudizio effettuando controlli in base a selezioni oggettive o statistiche.

Secondo le norme di comportamento del Collegio sindacale, il giudizio viene espresso confermando la corrispondenza delle scritture alle risultanze dei libri sociali e che la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell'art. 2426 del c.c.; non contenendo errori sostanziali, il Bilancio è affidabile.

I dottori commercialisti abilitati che collaborano con il nostro Studio sono disponibili per ricoprire cariche nell'ambito degli organi di controllo di società di capitali che ne facciano richiesta, riservandosi ovviamente di accettare l'incarico previo verifica della compatibilità con altri incarichi già in essere.

Lo studio è anche disponibile per stabilire rapporti con collaborazione con colleghi che devono rinunciare agli incarichi per cause di incompatibilità.

 

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